L'assalto dei "cavilliggeri"

Ritratto di Angelo Sciortino

22 Agosto 2013, 10:42 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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Ormai accade spesso a Cefalù che uno strano vento diffonda per ogni dove espressioni verbali, che mai corrispondono a un esame obiettivo e razionale della realtà. Si cerca sempre di svicolare, magari smentendo se stessi, dall'argomento e di “volare alto”, magari ad altezza della propria testa, come se questa fosse oltre la stratosfera. Il risultato è una gran confusione, testimonianza di un non pensiero o di un esercizio di arzigogolo.

Da una simile situazione non può che derivarne una carica di cavilliggeri, al galoppo sui loro cavilli, così numerosi da poter consentire un'intera divisione di cavilliggeri. Più dei cavalleggeri che Napoleone affidò al comando di Murat o di Ney. Su tali cavilliggeri sembra contare il novello Napoleone-Lapunzina, almeno a giudicare da alcuni interventi sui blog locali e nel gruppo di Facebook “Saro Lapunzina Sindaco di Cefalù” del fratello Luciano-Gaetano. Quel fratello, che circondò con le sue truppe il Senato francese, per spianare a Napoleone la strada per il colpo di stato, divenendo l'antesignano di quello di oggi, che con i suoi cavilli circonda e assedia ogni voce dissidente. Giungendo al punto, in alcuni casi, di smentire il più autorevole fratello.

Di questo l'affetto fraterno gli procurerà sicuramente il perdono, ma non può esserci perdono quando la smentita riguarda documenti del Comune stesso. Non può dirsi che per il cambio della destinazione d'uso dell'area Scicolone occorre, tra l'altro, il parere del CRU, considerato vincolante. Non si può, se non smentendo la nota inviata il 25 gennaio 2013 dal “Settore LL.PP, edilizia privata, pubblica ed espropri”, firmata dal responsabile del Settore ingegnere Duca e diretta all'Assessorato Territorio e Ambiente. In tale nota, infatti, viene espressamente detto, a proposito del CRU, “quest'ultimo è organo tecnico interno a codesto Assessorato che esprime pareri obbligatori ma non vincolanti”. Forse perché si tratta dell'edificio “vecchie poste”, che non ha certo finalità filantropiche, ma gode delle simpatie dell'attuale maggioranza consiliare (forse).

Questa mia nota vuole essere un invito all'Amministrazione e ai suoi sostenitori interni ed esterni ad astenersi dall'uso spericolato “dei due pesi e due misure”. Vuole essere, soprattutto, un invito alla coerenza e all'uso di parole, che devono tassativamente essere espressione di un pensiero razionale, anche quando non si è d'accordo e forse soprattutto in questo caso. Con i cavilli non si difende la verità – anche quando essa è soltanto un'opinione ragionata – né l'interesse dei cittadini.

Chi volesse leggere le fonti della mia ispirazione, può andare direttamente ai link di questo stesso blog: http://www.qualecefalu.it/node/3075, http://www.qualecefalu.it/node/3085, http://www.qualecefalu.it/node/3066, dove i commenti sono altrettanto eloquenti dei post.

Commenti

Debbo ammettere che preferisco, di gran lunga, l'immagine agile e scattante e, perché no, astuta dei “cavilliggeri”, alla pesantezza infinita di una “testuggine romana”, che stancamente avanza, senza mai raggiungere il nemico. Specie quando questa lunga, quanto inutile, marcia ha tolto ogni residua lucidità alla sua azione. A rischio di risultare incomprensibile per chi, ormai, ode il solo rumore dei suoi passi, chiarisco che la procedura prevista dall'art. 16 della L.R. 78/1976 è assai differente da quella in uso per una normale "variante urbanistica". Giacché, trattasi di una speciale ipotesi di “deroga” ad un divieto di Legge (edificazione oltre il parametro di 0,75 mc/mq, nella fascia di  500 metri dalla battigia), tanto da necessitare l'approvazione di una delibera “motivata” da parte dei due terzi del Consiglio comunale, ed un decreto da adottatarsi dall'Assessore Regionale Territorio, di concerto con l'Assessore ai Beni culturali,  “previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica” (così proprio dice la legge). Nessuna smentita, quindi, al certo “più autorevole fratello”, anche se mai nulla mi ha obbligato a pensarla allo stesso modo. Mi piace  solo dire ciò che penso ad “altezza della testa”, spiacente che a qualcuno, i cui ragionamenti si concentrano forse in altra parte del corpo, possa addirittura  apparire come  la “stratosfera”.

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1976, n. 78
TESTO COORDINATO

Art. 15

Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonchè la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;

b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq;

c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l'indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq;

d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso;

e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.

Nell'ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765

Art. 16
(modificato dall'art. 89, comma 10, della 6/2001)

Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può avanzare al Presidente della Regione motivata istanza di deroga relativamente agli indici di densità fissati dalle lettere b e c del precedente art. 15.

Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

... una correzione: la testuggine non avanza, né stancamente né alacremente. Ha ben altra funzione, che svolge quando il nemico è in stato d'assedio e disperatamente difende le mura della cittadella circondata dagli assedianti. Un lapsus freudiano del dottor Lapunzina?

Per quel che riguarda l'altezza della testa, auguro al dottor Lapunzina di raggiungerla al più presto, altrimenti dovrà adattarsi a pensare con altra parte del corpo, che non è sicuramente la mia.

TRECCANI.IT - Testuggine: 3. Nell’antichità classica, soprattutto romana, formazione militare di un reparto di fanteria pesante che, disponendo gli scudi a protezione del fronte di marcia, dei lati e delle teste dei soldati inquadrati, formava – similmente al carapace di una testuggine – una protezione pressoché impenetrabile alle armi da getto leggere e quindi utilissima per giungere priva di perdite a contatto col nemico. 

... un dizionario di arte militare: avrei scoperto che la testuggine era una disposizione militare che difendeva i soldati, che attaccavano le difese nemiche fin sotto le mura di protezione, e quelli che spingevano l'ariete per abbattere le porte o le parti più deboli della difesa. Ma evidentemente per i cavallig(i)eri non si approfondisce né la tattica né la strategia.