Nuovamente consentita la bruciatura di materiali vegetali

Ritratto di Gianfranco D'Anna

23 Novembre 2013, 20:06 - Gianfranco D'Anna   [suoi interventi e commenti]

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Finalmente sarà nuovamente possibile bruciare i materiali vegetali.

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, stabilivano che “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...”, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente, ne mettono in pericolo la salute umana dovevano essere considerati rifiuti e come tali dovevano essere trattati, vietando la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale che si configurava come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente oltre che amministrativamente.

Adesso, invece, con l’approvazione nel Consiglio dei Ministri del 15 novembre u.s. del Disegno di Legge collegato alla legge di stabilità “disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, vengono introdotte nuove disposizioni in materia di combustione controllata di materiali vegetali di origine agricola.

L’articolo 30 prevede che i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individueranno modalità e tempi in cui sarà consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di origine agricola.

Il Comune di Cefalù, nel Consiglio comunale del 20 luglio 2012 (http://www.qualecefalu.it/node/372), ha approvato il "Regolamento comunale per la prevenzione incendi" - peraltro non disponibile nella sezione "Regolamenti" del sito internet del Comune di Cefalù.
Speriamo che, una volta legge, questa venga recepita al più presto dalla Regione Sicilia e che, alla luce di queste nuove disposizoni, si giunga ad un'ordinanza comunale che individui con chiarezza e puntualità "le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di origine agricola, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stero per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. ...".

Di seguito il testo del comunicato stampa pubblicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Corpo forestale dello Stato:

 

Bruciatura materiali vegetali, De Girolamo: norma di buonsenso che tutela le pratiche agricole tradizionali
15/11/2013

"Con la disposizione approvata oggi, non solo si introduce una semplificazione necessaria, ma soprattutto si inserisce una norma che reintroduce una pratica agricola tradizionale per le nostre campagne. Tutto questo nel rispetto dell'ambiente, ma anche nell'ottica di contrastare l'abbandono delle terre e prevenire gli incendi boschivi, piaghe contro le quali bisogna intervenire con tutti i mezzi a nostra disposizione. Questa norma è stata pensata anche grazie al contributo del Corpo forestale dello Stato, che con il suo lavoro e la sua sensibilità ha ben chiaro l'impatto delle scelte legislative nelle zone rurali".

Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, ha commentato l'approvazione nell'odierno Consiglio dei Ministri del disegno di legge collegato alla legge di stabilità "disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che all'articolo 30 contiene le disposizioni in materia di combustione controllata di materiali vegetali di origine agricola.

Tale disposizione prevede che, fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della Pac, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di origine agricola, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stero per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

Tratto da: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6906

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Fonte: Wikipedia, l'enciclopedia libera

Lo stero, il cui simbolo è "st", è un'unità di misura di volume apparente usata per il legno ed equivalente a un metro cubo vuoto per pieno.

 Per quello che riguarda la legna da ardere viene normalmente usato il metro stero accatastato, che prevede l'ordinato accatastamento della legna.