Bruciare le erbacce: si può!

Ritratto di Gianfranco D'Anna

11 Marzo 2014, 17:11 - Gianfranco D'Anna   [suoi interventi e commenti]

Versione stampabileInvia per email

Nei giorni scorsi, su facebook, nel gruppo aperto “Saro Lapunzina Sindaco di Cefalù”, a partire dall’articolo di Alessandra Turrisi pubblicato sul Giornale di Sicilia del 7 marzo u.s. dal titolo “Vietato bruciare le erbacce, si rischia l’arresto”, è stata avviata una discussione sulla combustione del materiale vegetale di origine agricola, ossia sui cosiddetti fuochi controllati.

Più volte, in passato, mi sono occupato della questione ma, considerata l'importanza e la delicatezza dell’argomento, anche per i possibili risvolti penali, torno a scrivere nel tentativo di fornire una maggiore chiarezza, e non solo.

Nell’ultimo mio articolo del 23 novembre 2013 (http://www.qualecefalu.it/node/5432), una dichiarazione dell’ ex Ministro De Girolamo mi aveva fatto titolare - oggi direi troppo ottimisticamente - “Nuovamente consentita la bruciatura di materiali vegetali”.

Il comunicato stampa - pubblicato congiuntamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Corpo forestale dello Stato - annunciava che, con l’approvazione nel Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013 del Disegno di Legge collegato alla Legge di stabilità “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, veniva introdotta una disposizione che avrebbe permesso di reintrodurre una pratica agricola tradizionale per le nostre campagne.
L’articolo 30 prevedeva, infatti, che «… fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell’ambito della Politica Agricola Comunitaria, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di origine agricola, suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stero per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la bruciatura dei predetti residui all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteo climatiche o ambientali sfavorevoli, ovvero in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.»

Purtroppo la vicenda è andata diversamente. La Legge di stabilità è stata approvata il 27 dicembre 2013 ma il d.d.l. ad essa collegata non è stato convertito in legge dello Stato.

Intanto è stato emanato il Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (il cosiddetto Decreto “Terra dei Fuochi”).
Il decreto ha modificato, tra l’altro, il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) introducendo l’articolo 256 bis che disciplina un nuovo reato, la “Combustione illecita di rifiuti”, secondo cui: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni».

Ed allora, considerato che l’art. 13 del D.Lgs. 205/2010 (Modifiche all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) stabilisce che “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...”, se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l′ambiente, ne mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati;
considerato che non risulta chiara l’esclusione dalla sanzione penale delle attività di combustione controllata di materiale vegetale effettuata dagli imprenditori agricoli o dai privati proprietari di orti o giardini secondo normali pratiche e consuetudini tradizionalmente osservate nell’attività di coltivazione,
ecco il titolo “Vietato bruciare le erbacce, si rischia l’arresto”.

Eppure bruciare le erbacce si può!
Basterebbe un’ordinanza del Sindaco.

Un’ordinanza come quella che il Sindaco del Comune di Bassano Romano (VT), Angela Bettucci, ha emanato il 6 dicembre 2013.
 Ordinanza n. 110 del 6 dicembre 2013 del Comune di Bassano Romano.pdf

Un’ordinanza con cui,
vista l’approvazione in data 15 novembre 2013, da parte del Consiglio dei Ministri, del Disegno di Legge collegato alla Legge di stabilità “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che all’articolo 30 contiene le disposizioni in materia di combustione controllata di materiali vegetali di origine agricola;
visto l’art 191 del D.Lgs 152/06 “Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi” nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;
il Sindaco ordina, in deroga all’impiego dei residui agricoli ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs 152/06, di consentire occasionalmente la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricola.

Non ci resta che attendere!

_____________________________________________________________________________________________________________________

Articoli correlati:

Commenti

Attendere che cosa? Forse che l'Amministrazione comunale abbia un sussulto di razionalità? Oppure che aiuti i suoi cittadini a evitare pericolosi incendi con la pulizia dei terreni agricoli a tempo debito e quando bruciare erbacce e sterpi non crea pericoli?

Mah!

Esprimo un concetto personalissimo, nella fattispecie e in generale:

ritengo che il divieto di bruciare sterpi, paglia e quant'altro, residui della periodica pulizia dei terreni, (divieto che prevede anche il ricorso al "penale" in caso di inosservanza), ma che,  in ossequio a decreti, leggi, disposizioni e quant'altro, forse emanati per accodarci alle usanze europee, per eliminare tali residui si debba necessariamente perseguire un iter stabilito con un esorbitante aggravio di spese, sia una ulteriore limitazione della indipendenza e della libertà del cittadino al quale è concesso l'unico sollazzo di "pagare le tasse".

Bruciare in campagna lo si è fatto sempre da secoli, da millenni. Ora si è scoperto che le emanazioni della combustione sono nocive alla salute e all'atmosfera. Ricordo che c'è stata un'ordinanza in passato che addirittura vietava di cuocere il pane nel forno a legna. Mah!

La legalità è una superba ed opportuna conquista del genere umano, si, ma a volte, in determinate situazioni e in nome di essa si opera una vera e propria vessazione per il cittadino al quale non è permesso, nella propria casa, nel proprio fondo, di assumere delle decisioni, dei comportamenti legittimi che gli spettanto in relazione al suo inalienabile diritto derivantegli dal possesso, pur, i suoi divisamenti, non portando a terzi nocumento alcuno.

Qual'è, dunque, questa sua libertà? Cosa gli è consentito fare per gestire autonomamente, perseguendo la "ratio", la proprietà che gli appartiene?