L’ultima corbelleria del Sindaco Lapunzina

Ritratto di Saro Di Paola

5 Dicembre 2014, 19:24 - Saro Di Paola   [suoi interventi e commenti]

Versione stampabileInvia per email

Nel corso della seduta consiliare di ieri l’altro, 3 dicembre, il Consigliere Riggio ha chiesto al Sindaco se,
alla luce delle sopravvenute revoche degli accordi di rateizzazione da parte di molti creditori,
Egli “fosse pentito” o “fosse, ancora, fermamente convinto della scelta, che con forza, aveva fatto fare al Consiglio non facendogli approvare l’accesso al fondo di rotazione”.

Lapunzina dopo essersi  dichiarato tutt’altro che pentito di quella scelta

ha concluso la Sua risposta, dicendo, testualmente:
“…. è giusto che si dica, in merito a qualcuno, che sostiene che noi quando, l’anno scorso,  abbiamo fatto il D.L. 35 potevamo chiedere allo Stato le somme per pagare i debiti fuori bilancio, pregherei di studiare di più. Perché  il D.L. 35, nel 2013, prevedeva di pagare i debiti esclusivamente di cassa, cioè debiti all’interno del bilancio, quest’anno è stato modificato con il D.L.  66 nella misura in cui si potevano pagare i debiti fuori bilancio.”
(http://www.qualecefalu.it/node/15665),- minuto 34,48 del podcast di CRM Happy radio, (https://www.youtube.com/watch?v=YbnIcd6SmrQ&list=UUQ3XOJKnEfwtPnr6Cppe9Qw)-

L’innominatoqualcuno”, che il Sindaco ha “pregato di studiare di più”, sono io.
Io che, lo scorso 29 novembre, Gli avevo rivolto due ben precise domande (http://www.qualecefalu.it/node/15578),

proprio, relativamente alle somme che il Sindaco avrebbe potuto chiedere, e non ha chiesto, alla Cassa Depositi e Prestiti, giusto quanto disposto dal D.L. n° 35 del 2013.

Ebbene, non posso non essere d’accordo con il Sindaco: devo studiare di più!
Di più!

Almeno, sino ad avere, piena, la cognizione di ciò che studio.
Di più!
Però, non troppo di più!


Infatti, a studiare troppo e quanto, nel 2013, il Sindaco deve aver studiato il D.L. n° 35, si corre il rischio di non comprendere ciò che, in quel Decreto è scritto, finendo per scambiare lucciole per lanterne.
Proprio come è accaduto a Lui, che ha scambiato
i debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31  dicembre 2012, ovvero i debiti per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine”,
per i quali il Legislatore, con quel Decreto, ha disposto che gli Enti locali avrebbero potuto chiedere, alla Cassa Depositi e Prestiti, l’anticipazione di liquidità,
coni debiti esclusivamente di cassa, cioè debiti all’interno del bilancio”, che sono, certamente, maturati entro il 31 dicembre 2012, ma che, altrettanto certamente, non sono tutti i debiti maturati entro il 31 dicembre 2012.

Se, poi, si studia, troppo e quanto, nel 2014, deve avere studiato Lapunzina il D.L. n° 66 si corre il rischio di dire una corbelleria, come quella che, al riguardo, Egli ha detto.
Una corbelleria solenne.
Perché detta dal Sindaco in una seduta ufficiale del Consiglio Comunale e non “sostenuta”, su un blog, da un cittadino che “deve studiare”.

Sì perché, il Legislatore, per avere
inserito dopo le parole  dell’articolo 1 comma 10 bis del D.L. n° 35: “anche se riconosciuti in bilancio in data successiva
le parole
ivi inclusi i debiti contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale”,
come, testualmente, le ha inserite con l’articolo 30 del TITOLO III, CAPO II, del detto D.L. 66,
non ha, affatto, concesso agli Enti locali di chiedere alla Cassa Depositi e Prestiti ciò che, con il D.L. n° 35 non aveva concesso chiedere.
Cioè, come affermato da Lapunzina, l’anticipazione della liquidità, oltre che per “i debiti esclusivamente di cassa all’interno dei bilanci” anche per “i debiti fuori bilancio”.

Ciò, ovviamente, se, anche a Cefalù, vale il dispositivo dell’articolo 12 delle Preleggi.
Quel dispositivo, secondo il quale “nell’applicare la Legge non si può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del Legislatore” che, nel caso specifico, ha dettato “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali”.
Per scongiurare il loro dissesto finanziario e, nel contempo, il fallimento di tantissime imprese, che operano nel territorio della Repubblica.
 
Saro Di Paola, 5 dicembre 2012


_________________________________________________________________________________________________________

Articoli correlati:

Commenti

Il sindaco, circa 35 minuti fa, ha pubblicato nel gruppo facebook "Saro Lapunzina Sindaco di Cefalù" il seguente post riportato integralmente:

 

Chiarimenti sull'anticipazione D.L. 35/2013

Nel corso del 2013 la Giunta Municipale con delibera n 82 del 29/04/2013 ed atti conseguenti provvedeva a richiedere alla cassa Depositi e prestiti un’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art 1 comma 13 del DL 35/2013 per i debiti che ne avessero i requisiti ovvero debiti certi liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

Come anche successivamente chiarito dalla giurisprudenza contabile ( da ultimo Corte dei Conti sez Autonomie deliberazione n. 19/2014) l’anticipazione di liquidità in argomento non costituisce indebitamento ai sensi dell’art. 119 della Costituzione in quanto la provvista finanziaria sottostante non genera risorse di bilancio aggiuntive per il finanziamento della relativa spesa, ma è volta a sopperire a carenze di liquidità per l’estinzione degli stessi.

In pratica, circa l’utilizzo di questa anticipazione, visto quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 dell’addendum predisposto dalla Cassa DDPP, questa potrà essere utilizzata per pagare tutti i debiti certi liquidi ed esigibili, sia di parte corrente che di parte capitale maturati al 31/12/2012

La Circolare MEF n. 36 del 27/11/2012 prevede che un debito sia “certo” quando sia afferente ad “una obbligazione giuridicamente perfezionata e assunto il relativo impegno”,” liquido” quando sia stato determinato “l’esatto ammontare del credito”, “esigibile” quando vi sia “l’assenza di fattori impeditivi del pagamento”.

Pertanto l’oggetto della richiesta poteva essere costituito esclusivamente da debiti coperti finanziariamente al 31/12/2012 per i quali sussisteva il relativo residuo passivo.

Per dare copertura finanziaria alle spese conseguenti al riconoscimento del debito fuori bilancio, occorre reperire le risorse nel bilancio;
Pertanto, ai fini della copertura finanziaria di queste spese, non poteva essere utilizzata questa anticipazione di cassa.

Il comma 10 bis del m DL 35/2013 inserito in epoca successiva dall’art 2 comma 7 lett b del dl 120 del 15/10/2013, convertito con L. 137 del 13/12/2013 ha ammesso la possibilità utilizzare l’anticipazione anche per i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Ma doveva comunque trattarsi di debiti che avessero a monte copertura finanziaria.

L’art 30 Del D.L 66/2014, modificando il citato comma 10 bis ha esteso l’accesso all’anticipazione di liquidità anche per il pagamento dei debiti fuori bilancio aventi i precedenti requisiti "ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti."

In virtù di tale ultima modifica normativa, con deliberazione n.136 del 3/6/2014 si è provveduto a richiedere l’ulteriore anticipazione di liquidità nell’esercizio 2014 per l’estinzione dei debiti fuori bilancio impegnando gli stessi sull’esercizio provvisorio 2014 in ottemperanza alla copertura prevista nel piano di riequilibrio pluriennale.

Con successiva deliberazione 222 del 28/08/14 è stato confermato l’utilizzo dell’anticipazione per l’erogazione dell’acconto di € 200.000,00 relativamente al debito verso “Sorgenti Presidiana”, Lodo del 2009, impegnato sull’esercizio 2014.

Perchè tante parole e tanti periodi se a privarli di ogni valenza sino a vanificarli bastano due, semplici, congiunzioni:
"OVVERO", che disgiunge "i debiti certi liquidi ed esigibili" dai "debiti per i quali sia stata emessa fattura",
"O" , che disgiunge "fattura" da "richiesta equivalente di pagamento"?