Sul documento del PD

Ritratto di Angelo Sciortino

7 Marzo 2015, 08:23 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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Come fece Voltaire con i Padri della Chiesa, io, più modestamente, l'ho fatto con il documento del PD sul dissesto appena sottoscritto dal Consiglio comunale. Anch'io, come disse Voltaire per i Padri della Chiesa, li ho letti e me la pagheranno! Ma non posso farla pagare, non foss'altro che per rispetto delle buone intenzioni di coloro che lo hanno stilato.

Non mi resta che esaminare queste buone intenzioni, anche quando esse somiglieranno alle buone intenzioni di cui è lastricata la strada per l'inferno. Anzi, prima ancora di questo esame è innegabile che, buone o cattive che fossero, tali intenzioni hanno lastricato la strada per l'inferno del dissesto, come hanno dimostrato ampiamente la deliberazione di Giunta e quella del Consiglio.

Detto questo, che vale ben poco, visto che lo diciamo avvolti nelle fiamme luciferine del dissesto in atto, vediamo di esaminare il lungo documento del PD.

Esso si apre con questa frase: “Il dissesto finanziario non è una scelta politica, è un’evidenza tecnico-contabile.”
Una frase che conferma il fatto che, se non ci fossero stati i presupposti finanziari, nessuno avrebbe potuto prendere la decisione di dichiarare il dissesto. Soltanto un folle avrebbe potuto farlo, per saziare il suo probabile sadismo nei confronti della Città. Per fortuna agli amministratori e ai consiglieri del PD tutto si può dire, tranne che essi siano folli e sadici. La prima frase, dunque, rimane una frase che non ci dà altra informazione, se non quella che a richiedere la dichiarazione di dissesto non sono i politici, ma i giudici contabili della Corte dei Conti.

Il documento poi prosegue con il riconoscimento degli enormi sacrifici affrontati da questa Amministrazione e dagli Uffici comunali e conclude che ora non rimane che “amarezza, perché lo strumento di risanamento era stato trovato”. Era stato trovato? Sì, esso era il Piano di riequilibrio decennale!

Tale Piano, sempre secondo il documento, piacque anche ai Giudici della Corte dei Conti, i quali, oltre a decantare i grandi successi nell'azione di risanamento svolta dall'Amministrazione, affermavano che “si da atto dei contatti avuti con i creditori per addivenire alla rateizzazione dei pagamenti dopo l’eventuale approvazione del piano”. Non mi risulta, però, che, quando gli accordi seguiti a tali contatti si trasformarono in documenti scritti, contenessero la dicitura che i pagamenti avrebbero avuto decorrenza dal momento dell'eventuale approvazione del Piano. Sicuramente non nel caso del cosiddetto potabilizzatore, visto che i Giudici hanno autorizzato la società che lo gestisce a dar corso alle procedure legali per il recupero del credito.

Questa osservazione dice quanto non sia vero quel che segue nel documento, cioè che si era di fronte “alla non più disponibilità di alcuni creditori alla rateizzazione. Una disponibilità che è venuta meno, probabilmente, anche a causa del lungo periodo (14 mesi) intercorso tra la deliberazione del piano da parte del Consiglio Comunale (Febbraio 2013) e la sua definitiva approvazione da parte della Corte dei Conti (Maggio 2014)”.

Dove il documento diventa più realista del re, è laddove dice: “I cittadini devono sapere che tra il 2004 e il 2009 la spesa corrente del nostro Comune era costantemente sopra i 20.000.000 €, mentre nel 2013 è stata ridimensionata a 14.000.000 €; i cittadini devono sapere che l’anticipazione di cassa (ovvero soldi presi in prestito dalla banca) ha raggiunto nel 2011 la cifra record di 4.000.000 € e che negli anni precedenti era comunque mediamente sopra i 3.000.000 €, mentre nel 2013 l’amministrazione Lapunzina l’ha ridotta a 0 (ZERO!!!); i cittadini devono sapere che su questi soldi presi in prestito si sono pagati negli anni 1999-2012 quasi 850.000 € di interessi”.
Caspita! Che successone! Venuti meno i trasferimenti dallo Stato e dalla Regione, era giocoforza che si spendesse meno, avendo meno; venuta meno la facoltà di scopertura da parte della Banca era ancor più giocoforza che l'anticipazione di cassa si riducesse a zero.

A questo punto, per non tediare ulteriormente i lettori, vorrei dire soltanto che, ferme restando le responsabilità degli Amministratori del passato, non mi sembra corretto non sottolineare la propria incapacità a risolvere i problemi creati da costoro, ai quali si vorrebbe scaricare anche la colpa di tale incapacità. Agire così è quasi un inganno, più o meno consapevole, dell'opinione pubblica.

Comunque, sarà la Magistratura a trovare e punire le responsabilità, se ve ne sono, del passato e del presente. Noi cittadini ci aspettiamo non soltanto che essa le scopra e le punisca, ma che ci liberi anche da simili documenti in libertà, perché essi ci confondono e ci ottenebrano il cervello.

Rimane sempre valido l'invito: tutti a casa!

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Intervento correlato:  Il dissesto finanziario non è una scelta politica, è un’evidenza tecnico-contabile - PD Cefalù - 6 marzo 2015 (http://www.qualecefalu.it/node/16507)

Commenti

A proposito di "documenti in libertà che confondono e ottenebrano il cervello", mi sarai aspettato, stamani, una analisi retrospettiva su questi:

Sono  comunque certo che non tarderà ad arrivare, anche se temo possa aumentare la mia confusione.

...è contenuta nella sentenza del T.A.R. e conferma tutti i link citati. Ecco le stesse parole dei Giudici:

"Il che evidenzia un primo grave vizio logico (consistente nella c.d. “perplessità” emergente dall’incerto e contraddittorio incedere dell’argomentazione in esame) che finisce per sfociare in un macroscopico errore di valutazione giuridica: è infatti evidente che se il vincolo di inedificabilità assoluta fosse effettivamente esistente, il relativo divieto non ammetterebbe deroghe.

Senonchè l’errore più radicale nel quale è incorsa l’Amministrazione è proprio quello di aver considerato l’area per cui è causa soggetta al vincolo in questione; di aver ritenuto, cioè, che la predetta area non sia compresa fra le zone - nella specie: “A” e “B” del PRG - che l’art.15 della L. reg. n.78 del 1976 sottrae espressamente dall’ambito di efficacia del divieto da esso introdotto."

Comunque, un po' di pazienza: scriverò anche di questa sentenza non appena l'avrò esaminata con più attenzione.

Gli altri motivi di gravame sono infondati, sicchè le domande giudiziali che li veicolano vanno respinte.

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Primo mezzo di gravame (numerato in rubrica come ‘secondo’) :

Contrariamente a quanto la ricorrente sembra ritenere, il principio giuridico costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., per tutte: C.S., V^, 28.12.2007 n.6741; C.S., V^, 16.9.2004 n.6014; C.S., V^, 23.9.1997 n.1008), è quello secondo cui dopo la scadenza del termine di efficacia dei vincoli urbanistici (di inedificabilità) preordinati all’espropriazione, l’edificabilità delle aree non più vincolate è ammessa esclusivamente entro i limiti previsti per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali, limiti attualmente fissati dall’art.9 del TU n.380/2001 (per le cc.dd. “zone bianche”).

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Secondo mezzo di gravame (rubricato come “terzo”):

La doglianza non merita accoglimento. Dalla documentazione versata in atti emerge che effettivamente talune parti del fabbricato non rispettano le previsioni di allineamento del Piano di attuazione.

Risulta, altresì, che non sono state rispettate neanche le previsioni relative alle altezze, posto che gli ambienti per la ricezione e lo svago sono stati realizzati entro un volume (a due elevazioni) dell’altezza di circa sette metri, mentre il progetto prevedeva, per essi, la realizzazione di un corpo di fabbrica a piastra avente un’altezza massima di quattro metri.

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Terzo mezzo di gravame (rubricato come quarto):

La società ricorrente lamenta eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione (per irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà), disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, deducendo che non si vede la ragione per la quale l’annullamento della concessione già rilasciata sia stato (e debba e/o possa essere) pronunziato esclusivamente a carico e nei confronti della ricorrente.

La doglianza è inammissibile per genericità, oltrecchè infondata nel merito.

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Con autonoma domanda giudiziale:

La ricorrente chiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti. La domanda risarcitoria non merita accoglimento.

In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto parzialmente con conseguente annullamento della sola parte della determinazione dirigenziale n.34 del 19.11.2012 recante la motivazione basata sull’asserita violazione dell’art.15 della L. reg. n.78 del 1976 (corrispondente alle pagg. 8, 9, 10 ed 11 del predetto atto); mentre la domanda risarcitoria va respinta in toto.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EPA7XC6MFL6ZCBCXGVJ4DC2QNA&q=

 

Con ipocentro nel Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), onde sismiche potentissime stanno dirigendosi verso l'epicentro, situato presso il Lungomare di Cefalù. In questo momento tali onde sono quasi silenti, data la loro distanza dalla superficie, ma presto, quando esse subiranno la pressione della falda sotterranea, denominata sentenza, si presenteranno in superficie, nel loro epicentro naturale, posto sul Lungomare, e causeranno più danni del Krakatoa, che 27 agosto 1883 sprigionò una energia pari a 200 megatoni e che provocò quello che presumibilmente fu il rumore più forte mai udito sul pianeta in epoca storica, un boato che fu avvertito a quasi 5000 km di distanza. L'esplosione ridusse in cenere l'isola sulla quale sorgeva il vulcano e scatenò un'onda di maremoto alta 40 metri, che correva alla velocità di 1120 km/h.

Io non so se i movimenti della falda, detta sentenza, procureranno conseguenze altrettanto virulente, ma sento già i primi sintomi di questo terremoto e temo che per Cefalù si preparano giorni di dolorosa passione.

Bisogna considerare pure che il movimento della falda, detta sentenza, potrebbe essere seguito da altri movimenti, detti sentenze, che alla fine potrebbero essere distruttivi quasi quanto l'eruzione del Krakatoa.

Tutto ciò i cefalutani lo dovranno alla forte determinazione di alcuni semidei della nostra amata burocrazia, sostenuti da una classe politico-amministrativa incapace di fare i veri interessi dei cittadini. Se avessero avuto questa capacità, sicuramente non avrebbero permesso che gli arzigogoli di un burocrate bloccassero alberghi in costruzione, l'economia edilizia e l'economia tout court.

Eppure è accaduto! E i cittadini non soltanto non vengono risarciti per questo fermo economico, ma con ogni probabilità verrà chiesto loro di pagarne i danni! Tremino i Cefalutani, prima ancora delle scosse sismiche.”

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...non sia impaziente! Io non ho un'intelligenza pronta e rapida, quasi napoleonica, come la sua. Consapevole di tale mio limite, Le avevo chiesto di avere "Comunque, un po' di pazienza: scriverò anche di questa sentenza non appena l'avrò esaminata con più attenzione."

Ella ha voluto anticipare il rombo del Krakatoa, ma per fortuna non mi ha distratto dal mio impegno a preparare il mio intervento. Per quel che vi dirò, esso non può essere riservato a Lei soltanto, ma a tutti i lettori, perché giudichino su quest'ennesimo marasma giudiziario, peggiore di qualsiasi marasma contabile.

Spero, visto il suo interesse, di averLa come  lettore.

Il parallelo mi lusinga. Sembra, però, che Napoleone dormisse solo 4 ore per notte. Io, quasi il doppio. E già questo semplice raffronto mi induce a ridimensionarmi,  non di poco.  Per l'occasione, comunque, staro con gli occhi sgranati,  ad attendere la "rilettura" della sentenza del TAR. Anche perché, per  una Città dove chiudono Tribunale, punto nascite, etc.,  una sezione staccata del TAR può costituire una vera fortuna.