"Macello" di Quartiere

ritratto di Daniele Tumminello

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Stamattina, insieme al consigliere del PD Rosario Lapunzina,


accompagnati da un dipendente comunale, abbiamo avuto modo di “visitare”, a S.Ambrogio, quello che resta dell’edificio detto Consiglio di Quartiere.


Concepito come luogo di riunione e di rappresentanza per la comunità ambrosiana, negli anni è stato completamente abbandonato, fino ad essere inserito, oggi, nella lista dei beni patrimoniali che il Comune ha messo in vendita per far fronte alla grave situazione debitoria dell’Ente.
Ad uno sguardo dall’esterno, l’edificio mostra tutti i segni di un locale ormai chiuso da anni, ma è davvero nulla in confronto a quanto abbiamo potuto osservare all’interno.



Credo che le immagini che ho scattato possano emblematicamente mostrare l’inquietante e squallido stato dei luoghi.








Al piano inferiore giace un vero e proprio deposito di merce, con tutta probabilità sequestrata chissà quando a venditori ambulanti, in mezzo alla quale si trovano anche carte e documenti della Polizia Municipale.










Ma le scene più raccapriccianti sono quelle dei piani superiori: qui, oltre ai resti di colombe, che hanno trovato la loro tomba sui gradini delle scale e sui pianerottoli, in una melma fatta di fango ed escrementi, regna sovrana l’umidità.



L’acqua, infiltratasi dal tetto, ha letteralmente aggredito mura e soffitti, esponendo l’intero edificio ad un serio rischio di collasso. Un degrado avanzato che dura da anni!








Non so se questo può essere, oggi, considerato un “bene patrimoniale”. Forse lo è stato o avrebbe potuto esserlo. Pensiamo davvero di poter incassare 600.000 euro dalla vendita di questo edificio? Quanto avremmo invece potuto guadagnare se avessimo saputo sfruttare meglio questa risorsa, con politiche più oculate e ambiziose?
Oggi a S. Ambrogio le associazioni chiedono dei locali per potersi riunire; il Parco delle Madonie avrebbe potuto essere messo in condizione di fruire di questi ambienti; si sarebbe potuto ospitare un museo della civiltà contadina e marinara, sintesi perfetta in un luogo come S.Ambrogio, affacciato sul mare ma saldamente radicato nella campagna; si sarebbe potuto investire, perché no, anche in ambito turistico, realizzando ad esempio un ostello della gioventù.
Tante idee che affogano nel rimpianto e nella vergogna.

ritratto di Pino Lo Presti

E nella rabbia!

Mi chiedo soltanto se esiste un reato di "infedele Amministrazione".
A chi si è presa la responsabilità di Amministrare il Bene comune in nome del popolo cefalutano, gli si deve lasciare solo il beneficio del potere - goduto per se e per i propri amici - o anche di rispondere dei danni provocati alla comunità in termini finanziari e patrimoniali?

ritratto di Saro Di Paola

UNA SCELTA SBAGLIATA!

E dire che quando venne realizzata "LA SEDE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE" è stata recensita su riviste specialistiche !
Ricordo di aver letto che la sua architettura stava al panorama di Santambrogio come l'architettura della Cattedrale al panorama di Cefalù!
Avrebbe dovuto rappresentare il nuovo cuore della borgata.
Ero consigliere comunale, non ricordo se anche assessore, quando, CON GRANDE ENTUSIAMO venne dato l'incarico all'arch. Giuseppe Mangano.

Oggi, col senno di poi, non ho remore a dire che sia stata UNA SCELTA SBAGLIATA!

La causa del mancato utilizzo è stata, certamente, il venir meno della istituzione pubblica (IL CONSIGLIO DI QUARTIERE) per la quale era stata realizzata.
Le cause per le quali ad altri usi, da allora, l'immobile non è stato destinato sono altre e sono le stesse che ne renderanno assai improbabile anche l'acquisto da parte dei privati : quelle difficoltà di accesso e quella impossibilità di dotarlo di aree a parcheggio che riducono al minimo, se non annullano, le possibilità di utilizzo e l'appetibilità commerciale dell'immobile medesimo.

ritratto di Daniele Tumminello

Rabbia e vergogna

Ieri, nel pubblicare le foto e nell'accompagnarle con poche righe di commento, ha prevalso l'amarezza e l'indignazione.
Quell'indignazione che nasce dal fatto di aver dovuto osservare le miserie di un edificio PUBBLICO, realizzato con denaro PUBBLICO, destinato ad un fine e ad un uso PUBBLICO!
Ha prevalso un senso di rabbia misto a vergogna per come si sprecano le nostre risorse, le si mandano al macero, le si lasciano vivere come mostruosi feticci di un dio un tempo autorevole: IL BENE COMUNE.
Il vecchio Macello, il Macello consortile, i Campi da Golf, il Consiglio di Quartiere, in parte la Corte delle Stelle, tutti esempi illustri della POLITICA DEL FARE E DELL'ABBANDONARE e da oggi anche DEL(LO) (S)VENDERE.
P.s. nell'elenco non c'è ancora il Palazzetto dello Sport, ma siamo già sulla buona strada.

ritratto di Antonio Percoco

"Macello" di quartiere

L'amministrazione comunale di oggi e quelle di ieri, ciascuna per la parte che le compete, hanno una spiegazione dello stato di degrado dell'edificio descritto da Daniele Tumminello?
In attesa di una risposta, chiediamo al Sindaco Guercio e al Consiglio comunale di impegnarsi nel recupero e nella valorizzazione dell'edificio. Le proposte di Daniele sono già importanti. Altre si potranno esaminare nel dialogo con gli esperti e con la popolazione interessata.

ritratto di Alexandre Morello

?

"la sua architettura stava al panorama di Santambrogio come l'architettura della Cattedrale al panorama di Cefalù!"
chi l'ha scritta sta bestemmia?

ritratto di Tania Culotta

Precisando e

Precisando e informando...

L'articolo al quale l'ing. Di Paola si riferisce è senz'altro quello apparso sul n. 16 di “In Architettura” del 16/10/1990 dal titolo Municipio a S. Ambrogio, a firma di Rosario Mazzola.
Da cui estraggo..."Il Centro Civico di S. Ambrogio è un'architettura semplice, un edificio pubblico dalla monumentalità povera. Sorge nella parte più alta dell'insediamento. Da lontano lo si percepisce in tutta la sua dimensione con una chiara allusione all'architettura del castello medievale, costruito a presidio di un borgo...Il Centro Civico di S. Ambrogio è un esempio di intervento architettonico che interpretando la natura del luogo, individua e misura, attraverso la sua presenza, la dimensione estetica del paesaggio. Un'architettura che sa esprimersi con rispettoso silenzio ma che nasconde, per poi rivelare, inattesi momenti di eloquente e vera artisticità."
...A cui non aggiungo alcun commento lasciando parlare le immagini a corredo dell'articolo

ritratto di Alexandre Morello

Consiglio di Quartiere

Certamente la bellezza di un monumento e' una cosa soggettiva.
Ma se posso permettermi di esprimere la mia umile opinione, pernonalmente questo edificio non mi e' mai piaciuto, altro che esempio di individuazione e misura della dimensione estetica del paesaggio... per me non e' altro che uno dei tanti ecomostri di cemento armato sorti in giro durante quegli anni senza nessuna ragione logica ne' alcun nesso con l'architttura semplice e contadina che caratterizza il borgo (e se non altera troppo negativamente la bellezza del paesaggio e' solo perche' si trova in parte nascosto dalle altre case).
Inoltre e' stato costruito male altrimenti non si spiegerebbe come si sia potuto degradare al punto da diventare inaggibile in cosi pochi anni.
Poi non ha mai avuto alcuna funzione (anche perche' non possiede una strada di accesso percorribile da mezzi piu' larghi di una piccola utilitaria) per cui oltre ad essere uno scempio paesaggistico si tratta anche di un grande spreco di denaro publico per cui in un paese civile andrebbero puniti i responsabili.
L'unica soluzione dignitosa per questo edificio potrebbe essere la demolizione.
Ma questa e' solo la mia opinione personale...

ritratto di Gianfranco D Anna

750.000.000 delle vecchie Lire

L'articolo sul n. 16 di In Architettura relativo all'Edificio sede del Consiglio di Quartiere di S. Ambrogio si conclude con "L'importo totale delle opere è stato di £ 750.000.000.
Il buon Totò direbbe "Ed io pago!!!", io mi chiedo chi pagherebbe 600.000 Euro (al cambio 1.161.762.000 delle vecchie Lire) per un edificio in questo stato? tranne che... la sua destinazione d'uso...

ritratto di Tania Culotta

replicando...

Voi stessi mi insegnate che il cattivo stato in cui l'edificio si trova non dipende sicuramente dalla sua cattiva esecuzione, bensì dalla totale incuria e mancanza d'uso dello stesso.
Le case in cui abitate, sicuramente sono confortevoli, calde ed accoglienti, ma proprio perchè abitate, usate e manutenute, quando, cosa che succede ad un organismo architettonico, di buona o cattiva fattura, nel tempo si presentano lesioni, infiltrazioni d'acqua, rotture di impianti sottotraccia...
Ebbene in questo organismo architettonico, che può incontrare il gusto o no di taluni, tutto ciò non è avvenuto, anzi è stata perpetrata a suo danno una continua violenza, quella di avergli negato, fin dall'inizio, una ragione per vivere ed essere vissuto.

ritratto di Rosario Lapunzina

Beni comunali

I beni comunali non solo non vengono utilizzati ma sono abbandonati all'incuria e al degrado. Da qualche mese il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la gestione, l’utilizzazione e la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali del Comune ; stiamo sollecitando il responsabile del servizo affichè applichi in ogni sua parte il suddetto regolamento.

All'Ammministrazione comunale consiglio la lettura dell'art. 9 dello Statuto che cosi recita:

Statuto Comune di Cefalù

Art. 9 - Tutela del Patrimonio Comunale

Il Comune:

a) si attiva per la ricognizione ed il censimento prima, l'utilizzazione e la valorizzazione poi, dei propri beni mobili ed immobili;

b) tutela il residuo patrimonio di verde pubblico esistente nella città, affidandone la cura anche al volontariato giovanile o anziano;

c) considera parte privilegiata del proprio territorio il patrimonio boschivo, troppo frequentemente esposto al devastante insorgere degli incendi. Inserisce quindi tra i suoi principali compiti la salvaguardia dei boschi e del manto arboreo delle sue colline, elemento essenziale del suo paesaggio, anche attraverso l'istituzione di un distaccamento del corpo dei vigili del fuoco, impegnandosi al reperimento delle strutture necessarie.

ritratto di Rosario Lapunzina

Regolamento per la Gestione, l’utilizzazione e la concessione

“Regolamento per la Gestione, l’utilizzazione e la concessione in uso dei Beni demaniali e Patrimoniali del Comune di Cefalù”.

Testo degli articoli approvato dal Consiglio Comunale, coordinato con gli emendamenti e i sub emendamenti

Art.1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la gestione e le concessioni in uso a terzi, pubblici e privati, di beni demaniali e patrimoniali appartenenti al Comune di Cefalù o nella disponibilità dell’Ente, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse.
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare la migliore fruibilità dei beni da parte dei cittadini, la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.

Art. 2
Tipologia dei beni immobili e tutela dei diritti demaniali e patrimoniali

1. Il comune di Cefalù è proprietario di un complesso di beni classificabili in base alla vigente normativa in:
a) Beni del demanio comunale, destinati per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Per tale particolare destinazione questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario ed a stabilire garanzie essenziali per l’eventuale ripristino delle finalità pubbliche cui il bene è deputato. Essi sono: inalienabili, non suscettibili di usucapione da parte di terzi, imprescrittibili e non suscettibili di espropriazione forzata.
b) Beni del patrimonio indisponibile, destinati ai fini istituzionali del Comune ed al soddisfacimento di interessi pubblici non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del c. c. Essi sono vincolati ad una destinazione di utilità pubblica e non possono essere sottratti a tale destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828, comma 2 c.c.). Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all’art. 828 del Codice civile, con l’applicazione delle norme particolari che ne regolano l’uso stesso. Normalmente l’utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa. Come beni demaniali, non sono suscettibili di espropriazione forzata.
c) Beni del patrimonio disponibile, non destinati ai fini istituzionali del Comune, pertanto, posseduti dallo stesso “iure privatorum”, cioè in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in locazione a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal codice civile. Essi pur non esendo beni pubblici in senso stretto, essendo beni di proprietà di un ente pubblico, producono un reddito destinato a finalità pubbliche. Essi sono alienabili nelle forme previste dalla legge con il vincolo di destinazione dei proventi per fini pubblici individuati.

2. La concessione in uso a terzi dei beni di cui all’art. 1 non comporta la cessione o rinuncia del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché ogni altra tutela giurisdizionale.
3. La concessione è un atto amministrativo potestativo unilaterale, revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso.
4. Le concessioni di cui sopra si intendono sempre onerose ed il relativo canone o indennizzo sono determinati nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.
5. E’ vietato all’Amministrazione Comunale concedere in uso gratuito e continuativo, ad eccezione di quanto disposto dall’art. 11, i beni ad associazioni culturali, sportive, politiche, sindacali ed ai privati in genere.

Art. 2 bis

Forme giuridiche di assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili

1. La concessione in uso a terzi di beni demaniali e patrimoniali indisponibili è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica, previo espletamento di procedura di evidenza pubblica.
2. L’affidamento a trattativa privata, previa gara ufficiosa, è ammesso nei seguenti casi:
 Qualora, a seguito di pubblico incanto, non vi siano state offerte;
 Per la concessione, la locazione, il comodato di spazi dello stesso immobile, non compresi nel rapporto contrattuale in essere, ma divenuti necessari per l’espletamento dell’attività, fino al limite non superiore del 50% della superficie originariamente affidata.
 Per la locazione o concessione ad enti pubblici o a soggetti pubblici sempre nel rispetto dei valori di mercato o con recupero delle spese sostenute dall’ente.

Art. 2 ter

Forme giuridiche di assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali disponibili

1. la locazione a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dalla l. 27/07/1978 n.392, dalla l. 09/12/1998 n.431 e dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:
 contratto di locazione ( artt. 1571 e segg. c.c. );
 contratto di affitto ( artt. 1615 e segg. c.c. );
 comodato ( artt. 1803 e segg. c.c. ).
2. la locazione di detti beni si attua con l’espletamento di procedura ad evidenza pubblica.
3. l’affidamento a trattativa privata, previa gara ufficiosa, è ammesso nei seguenti casi:
 qualora, a seguito di pubblico incanto non vi siano state offerte;
 per la concessione, la locazione, il comodato di spazi dello stesso immobile, non compresi nel rapporto contrattuale in essere, ma divenuti necessari per l’espletamento dell’attività, fino al limite non superiore del 50% della superficie originariamente affidata;
 la locazione dei beni sopra detti potrà attuarsi con affidamento diretto solo ed esclusivamente in caso di emergenze sanitarie e per motivi di igiene pubblica, e di quiete pubblica, previa emissione di ordinanza sindacale.

CAPO II
Patrimonio disponibile e indisponibile

Art. 3

Modalità di rilascio delle concessioni

1. la concessione dell’utilizzo dei beni di cui all’art. 2, comma 1non può in alcun caso configgere con il perseguimento dell’interesse pubblico primario per cui il bene destinato è classificato ai sensi di legge. L’atto di concessione prevede:
a) la durata della concessione;
b) l’ammontare del canone concessorio e l’adeguamento annuale automatico in base agli indici ISTAT;
c) l’uso per il quale il bene viene concesso;
d) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l’esercizio delle attività cui è destinato;
e) l’ammontare della cauzione che dovrà versare il concessionario.

2. l’amministrazione comunale procede alla concessione dei beni nelle forme previste dagli artt. 2 bis e 2 ter. Nel caso di pubblico incanto, è data ampia pubblicità alla gara, mediante pubblicazione, oltre che all’albo, sul sito internet istituzionale del Comune e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
3. la gara pubblica si effettua per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il canone base indicato nell’avviso d’asta e l’aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che presenta il canone di importo più elevato, con esclusione dell’offerte al ribasso rispetto al canone a base d’asta. Chiunque intenda partecipare alle gare relative a locazioni/concessioni di beni comunali deve essere nella condizione giuridica atta ad iniziare l’attività prescelta nel rispetto dei tempi imposti dal Comune per la firma dell’atto di concessione o del contratto di locazione; e pertanto a carico dei partecipanti alla gara l’onere di munirsi per tempo di licenze, visti, autorizzazioni e quant’altro necessario per l’esercizio dell’attività, restando il Comune di Cefalù completamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
4. Il termine di presentazione delle offerte, indicato nel bando di gara o nella lettera d’invito, non può essere inferiore a 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione del bando stesso o di spedizione della comunicazione.
L’offerta deve essere incondizionata e sottoscritta dall’interessato con firma autenticata, ai sensi degli Artt. 21 e 38 del D.P.R 28.12.2008 n°445.
L’autenticazione non è necessaria se la firma è apposta direttamente in presenza del dipendente addetto alla ricezione della domanda ovvero è allegata alla domanda la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. Nella formulazione dell’offerta, il prezzo deve essere espresso in cifre e in lettere.
Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale. Non possono essere presentate offerte per conto di terzi.
L’offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata. Sulla stessa saranno precisati il nominativo del soggetto concorrente e l’oggetto della gara.
Non si tiene conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per la presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L’Amministrazione comunale non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).

5. L’apertura delle offerte viene effettuata in seduta pubblica. L’aggiudicazione è fatta al miglior offerente. In caso di offerte di pari importo, si procede a richiedere formalmente ai soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un’offerta migliorativa in busta chiusa.
Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare l’offerta, si procede ad estrazione a sorte.
Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, si procede all’aggiudicazione con determinazione dirigenziale, fermo restando che la sottoscrizione della concessione è condizionata alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di gara.
L’offerta non è mai vincolante per l’Amministrazione, che a sua discrezione può comunque sospendere o non effettuare la gara, ovvero, dopo l’effettuazione della stessa, revocare la procedura o non procedere alla stipula del contratto senza che i partecipanti o l’aggiudicatario nulla abbiano a pretendere in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla gara.

6. Comma soppresso
7. Comma soppresso

Art. 4
Durata della concessione relativa ai beni immobili demaniali e del patrimonio indisponibile e determinazione del relativo canone.

1. la concessione dei beni immobili demaniali e del patrimonio indisponibile ha durata di 6 anni.
2. le concessioni della durata di anni 6 possono essere rinnovate per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, in favore del soggetto concessionario, previa rideterminazione del canone e verifica, da parte dell’Ufficio competente, del comportamento tenuto dall’utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonché l’effettuazione delle opere di manutenzione previste.
3. Il canone per la concessione dei beni, secondo le tipologie contrattuali, previste dagli artt. 2 bis e 2 ter, è corrispondente a quello di libero mercato (riferimento O.M.I.) e viene calcolato dal competente Servizio Patrimonio, previo parere di congruità dell’U.T.C., fatta eccezione per le tipologie espressamente previste dal D.P.R. 296/05 in materia di canone agevolato che, all’art. 12, prevede per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, l’affidamento in uso con un canone annuo il cui ammontare non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% del valore di libero mercato. I canoni così determinati sono soggetti ad indicizzazione annuale sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti ( art. 19 L.R. n. 10/99). Per quanto attiene ai canoni di concessione e/o locazione dei terreni agricoli si rimanda ai parametri dei valori agricoli medi pubblicati dall’O.M.I. (Agenzia del territorio) atteso che la Corte Costituzionale con sentenza n. 318/2002 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli art. 9 e 62 della L. 203/1982 che prevedeva il calcolo del canone basato sul reddito dominicale.

Art. 5

Condizioni per la determinazione di una durata maggiore della concessione.

1. la durata delle concessioni dei beni non può essere superiore a sei anni.

2. Il Consiglio Comunale potrà prevedere una durata più lunga della concessione, non superiore in ogni caso a quanto previsto dall’art. 4 comma 3 del D.P.R. del 13/09/2005 n.296, nel caso in cui il concessionario si obblighi ad eseguire opere di valorizzazione dei beni immobili Comunali di rilevante interesse pubblico, aventi ricadute occupazionali ed economiche per la cittadinanza.

Art.6
Decadenza

Il Contratto di concessione deve prevedere clausola di decadenza, con l’obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell’immobile libero da persone e cose, correlata a:
 Mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 mesi dalla scadenza;
 Riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del dirigente competente;
 Mancato rilascio della garanzia/cauzione prevista dal successivo art. 7;
 Mancato reintegro della cauzione ove richiesto;
 Mancato rispetto del divieto di sub concessione di cui all’art. 8;
 Mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
 Soppresso
 Mancata produzione della polizza R.C. verso terzi di cui al successivo art. 7
2 E’ fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico di cui all’art.2.2

Articolo 7

Possibilità di ricorrere al concorso di progettazione o al project financing e garanzie cauzionali

1. I suddetti immobili possono essere dati in concessione, previa espletamento di procedura ad evidenza pubblica con la possibilità di ricorrere al concorso di progettazione o al project financing.
2. il concessionario dovrà in ogni caso munirsi di polizza fidejussoria commisurata al valore dell’immobile al fine di garantire l’intera restituzione del bene.
3. nel caso in cui l’utilizzo del bene concesso comporti, ai sensi dell’art. 2051 del c.c., un ipotesi di responsabilità civile verso terzi, connessa all’attività del concessionario, questo è tenuto a produrre, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto relativa polizza R.C. al Comune.

Art. 8
Altri obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.
2. Il concessionario nel caso in cui, per l’attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro restando esclusa ogni responsabilità dell’Ente concedente per violazioni in materia.
3. Il concessionario è tenuto a non compromettere e [parola soppressa] a favorire l’utilizzo pubblico del bene ove prevista contrattualmente la sua coesistenza e compatibilità con l’uso concesso.
4. Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di carattere contingente, tecnico manutentivo degli spazi, di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall’Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso senza che il concedente possa vantare alcunché per eventuali danni.
5. Al concessionario è vietata la sub concessione anche parziale.
6. Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone e a depositare la cauzione nei termini e nei modi previsti dal presente regolamento o dalla concessione. Il concessionario è altresì obbligato ad utilizzare il bene secondo le prescrizioni indicate nella concessione.
7. Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell’Amministrazione. Tali richieste potranno essere avanzate dall’amministrazione in qualunque momento.
7 bis nessuna modifica può essere apportata al bene concesso senza il consenso scritto del Comune, il quale può alla scadenza contrattuale, richiedere il ripristino allo stato originario risultante dal verbale di consegna.
7 ter sono fatte salve le tipologie previste dall’art. 12 del D.P.R. 296/05 in materia
di canone agevolato per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza
sociale.

Art. 9
Penalità
1. Nel caso d’infrazione relativa all’art.8, su proposta del Dirigente responsabile del patrimonio, si applicherà una penale da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni singola infrazione, con la sola formalità preliminare della contestazione di addebiti e relative giustificazioni. Le infrazioni degli obblighi previsti dai commi 4, 5, 7 dell’art. 8 comportano la risoluzione del contratto di affidamento.
2. Il pagamento della penale avverrà mediante prelievo sulla cauzione, con obbligo di reintegro da parte del concessionario entro il termine assegnato, pena la decadenza di cui al precedente art. 7

Art. 10
Spese a carico del concessionario

1. Tutte le spese inerenti la concessione ed il contratto di concessione e quelle [parole soppresse] consequenziali, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario, insieme a quelle di copia, di bollo, di registro, di istruttoria e per diritti di segreteria se dovuti.
2. Il concessionario è tenuto al rimborso delle imposte e tasse relative alla conduzione e all’utilizzo del bene concesso previste dalle normative vigenti, restando ogni eventuale rischio relativo a suo carico.
3. Sono a carico del concessionario le spese, cui lo stesso è tenuto per la manutenzione ordinaria, straordinaria preventivamente approvata dal Comune e messa a norma dei locali, degli impianti e dei servizi relativi.
4. Sono a carico del concessionario tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali e del servizio.

Art.11
Concessioni Temporanea locali

1. I beni immobili di proprietà o in uso all’Amministrazione Comunale possono essere concessi in uso temporaneo ad Associazioni, Fondazioni, Comitati Consorzi ed altre persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta per le attività culturali, formative, ricreative, sportive ed amatoriali e per convegni, congressi riunioni e mostre. La concessione ha [parole soppresse] carattere oneroso, fatta eccezione per i casi previsti nel successivo art. 11 bis.
2. Le concessioni in uso dei locali di cui al presente articolo possono essere:

a) di breve periodo: ove non superino la durata di 3 giorni consecutivi e possono essere rilasciate per lo svolgimento di riunioni, assemblee, seminari, manifestazioni culturali o di tempo libero;
b) ricorrenti: ove consentano di utilizzare i locali per più di una volta in giorni o momenti stabiliti, anche non consecutivi, e per un periodo determinato non superiore a tre mesi non rinnovabili.
Le concessioni di breve periodo e ricorrenti possono essere rilasciate per finalità aggregative, sportive, culturali, ricreative, sociali, assistenziali o di servizio e possono essere, eccezionalmente, gratuite nei casi previsti dal successivo art. 11 bis. Il canone di concessione è determinato dal competente Servizio Patrimonio, previo parere di congruità dell’U.T.C Il pagamento del canone di concessione deve avvenire prima dell’utilizzo degli stessi e secondo le modalità fissate nel provvedimento di concessione.

Art. 11 bis
Casi di gratuità delle concessioni

1. Ove sussiste il pubblico interesse, con deliberazione di Giunta Comunale, congruamente motivata, i beni di proprietà o in uso all’Amministrazione Comunale possono essere concessi in comodato temporaneo (artt. 31 e 32 Legge 7.12. 2000 n°383) ai seguenti soggetti: Enti Pubblici, Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato previste dalla Legge 11/08/91 n° 266 e le altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell’art.12 del Codice Civile che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile, inequivocabile, desumere l’assenza totale di finalità lucrative.
2. le concessioni di breve periodo e quelle ricorrenti sono gratuite alle seguenti condizioni:
a) la pulizia del locale concesso deve essere assicurata dal concessionario, il quale si fa carico delle spese relative al funzionamento della struttura, comprese le utenze idriche, elettriche e telefoniche;
b) non siano necessari turni di personale comunale in regime di lavoro straordinario per garantire le attività previste;
c) si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperte alla libera partecipazione dei cittadini;
d) sia garantita la gratuità degli ingressi.

3. Soppresso
4. Al di fuori dei casi previsti nei precedenti commi la concessione ha carattere oneroso.

Art. 12
Locali oggetto di concessioni temporanee ex art. 11

1. I locali disponibili per le concessioni ai sensi del presente regolamento sono:
a) Ottagono di Santa Caterina;
b) Corte delle Stelle;
c) Castello Bordonaro;
d) locali ex Collocamento;
e) locali di Porta Pescara;
f) la “Villa Comunale” di Via G. Matteotti.

Il servizio patrimonio provvederà ad aggiornare annualmente l’elenco delle assegnazioni già effettuate dei locali comunali, e l’elenco dei locali ancora disponibili e che dovessero rendersi disponibili, mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.
2. la sala di piano terra della “Corte delle Stelle” (con gli spazi ad essa adiacenti), oltre ad essere concesse secondo le modalità previste dagli artt. 11 e 11 bis del presente regolamento, potrà ospitare l’organismo previsto dall’art. 29 dello Statuto Comunale. Andrà comunque garantita la piena fruibilità, da parte dei cittadini, dei resti archeologici di una strada romana rinvenuti all’interno del complesso.
I locali del Castello Bordonaro oltre ad essere concessi secondo le modalità previste dagli artt. 11 e 11 bis del presente regolamento, potranno essere utilizzati per ospitare la sede del Distretto Turistico Cefalù, Parchi delle Madonie

Art. 13
Istanza per le concessioni di breve periodo e ricorrenti dei locali

1. i soggetti che intendono ottenere la concessione per l’uso temporaneo di immobili o loro porzioni dovranno presentare istanza indirizzata al Sindaco a firma del legale rappresentante dell’associazione, società, Ente o singolo cittadino.
2. Le istanze dovranno contenere:
a) Denominazione sociale, sede legale;
b) Il tipo di iniziativa o manifestazione che si intende svolgere e la dichiarazione che la stessa non ha finalità di lucro,
c) L’indicazione dei locali per i quali si chiede la concessione;
d) La durata dell’iniziativa o della manifestazione con l’indicazione della data e dell’ora di inizio e termine dell’utilizzo giornaliero;
e) Dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme del presente regolamento
f) Dichiarazione di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone o cose in conseguenza dell’uso dei locali e degli impianti ed attrezzature eventualmente presenti provvedendo a dotarsi di polizza RCT da produrre a seguito dell’accettazione dell’istanza.
g) Dichiarazione di responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento dei locali e delle attrezzature messe a disposizione;
h) Assunzione di responsabilità per il corretto svolgimento dell’iniziativa per la quale è stato concesso il locale.

3. Unitamente all’istanza le associazioni dovranno allegare copia dell’atto costitutivo e dello statuto, debitamente registrati, qualora non in possesso della pubblica amministrazione.
4. Le istanze dovranno pervenire al Comune almeno quindici giorni prima del previsto utilizzo per le concessione brevi ed almeno 45 giorni prima per quelle [parola soppressa] ricorrenti.
5. Il servizio Patrimonio provvederà alla istruttoria necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti indicati nel presente regolamento.
6. Contestualmente al rilascio della concessione dovrà essere sottoscritto dal richiedente e dal responsabile del servizio patrimonio, un foglio di patti e condizioni nel quale vengono stabiliti i rispettivi diritti e doveri. Per le concessioni ricorrenti, il concessionario dovrà inoltre essere in possesso di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni.

Art. 14
Verbale di consegna locali

I locali oggetto di concessione verranno assegnati al concessionario, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.
 La firma del verbale di consegna senza rilievi da parte del concessionario comporterà implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali e dei beni stessi, pertanto saranno irrilevanti eventuali contestazioni successive.
 Scaduta la concessione i locali assegnati dovranno essere restituiti liberi in conformità con lo stato di fatto descritto nel verbale di consegna, previa verifica da parte dell’Amministrazione della buona conservazione dei locali e arredi concessi in uso.
 In caso di accertata irregolarità dell’uso dei locali e degli arredi, l’Amministrazione provvederà a stendere verbale di contestazione di addebito e a notificarlo agli interessati, con adozione di tutti gli atti necessari al risarcimento dei danni.
 Nel caso di locali che sono oggetto di più concessioni per giorni ed orari diversi, ma riguardanti lo stesso periodo, nel verbale di consegna dovrà essere riportata la dicitura della responsabilità in solido di tutti i concessionari salvo che non venga individuata in modo incontestabile la responsabilità di uno dei concessionari.
 La concessione potrà altresì essere revocata con provvedimento motivato di inosservanza anche di una sola delle condizioni previste dal presente regolamento e riportata nella concessione.
Art. 15
Revoca per motivi di pubblico interesse

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art.16
Canoni di concessione dei relitti stradali e del demanio stradale

Articolo soppresso

Art. 17
Interventi migliorativi autorizzati o non autorizzati, relativi a spese sostenute dal concessionario
1. Soppresso
2. Le spese migliorative, relative ad interventi preventivamente autorizzati, sostenute e realizzate dal concessionario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione, nemmeno a titolo di arricchimento senza causa. Le eventuali opere costruite sul bene e relative pertinenze sono acquisite al patrimonio comunale alla scadenza della concessione.

Art. 18
Interventi non autorizzati

1. Le spese migliorative, relative ad interventi non autorizzati, fatto salvo quanto previsto all’articolo precedente danno luogo all’applicazione della penale di cui all’art.9. L’Amministrazione si riserva comunque il diritto di pretendere l’eventuale rimessa in pristino dei locali.
2. Gli interventi non autorizzati legalmente, che il Dirigente responsabile del Servizio Patrimonio reputa non migliorativi ma dannosi devono essere rimossi a cura e spese del concessionario nel termine assegnatogli, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento, oltre al risarcimento dei danni.
3. Nel caso in cui il concessionario non provveda nel termine assegnato, l’Amministrazione concedente provvederà d’ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del concessionario rivalendosi sulla garanzia cauzionale, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento.

Art. 19
Attraversamento aerei e sotterranei costituzione servitù
Articolo soppresso

CAPO IV
Beni culturali e paesaggistici

Articolo 20

Affidamento in gestione dei beni culturali

1. Oltre ai beni demaniali e a quelli patrimoniali disponibili e indisponibili sono da annoverare, in testa al Comune di Cefalù, i cosiddetti beni culturali come definiti dall’art. 53 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni. Fra questi sono da annoverare: “il Parco archeologico della Rocca”, ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e della compresenza di valori archeologici, storici, paesaggistici e ambientalistici e il complesso monumentale del Teatro Comunale “S.Cicero”. Tali beni ricadono tra quelli definiti dall’art. 101 del suddetto Codice come “Istituti e luoghi della cultura”. Essi sono “destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico” (comma 3 dell’art. 101 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio). Sono, altresì, da annoverare come beni culturali il “Lavatoio Medioevale” e il “Bastione di Capo Marchiafava”; tali beni saranno gestiti direttamente dal Comune di Cefalù ai sensi dell’art. 115, comma 2 del D.lgs n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Teatro Comuale “S.Cicero”, in considerazione del fondamentale ruolo che potrà svolgere in favore dello sviluppo delle attività culturali e per attuazione dei principi fissati dall’art. 2 comma 1, lettera g dello Statuto Comunale, anche allo scopo di assicurare la piena valorizzazione del bene in oggetto, dovrà essere gestito dal attraverso la costituzione di una Fondazione, a maggioranza pubblica, ai sensi dell’art. 112, commi 5 e 8 del D.lgs. n.42/04 così come sostituito dall’art. 2 comma 1 lett. ff del D.lgs. n.156/06 e integrato dall’art. 2 comma 1, lett. uu del D.lgs. n.62/08. La partecipazione alle attività da svolgere, la Concessione in uso del Complesso monumentale del Teatro Comunale “S. Cicero” alla Costituenda Fondazione, nonché la vigilanza sulle attività di valorizzazione e la possibilità di rescissione del rapporto concessorio sarà attuata, dal Comune di Cefalù, ai sensi dell’art. 115, commi 5,6,7,8 del D.lgs n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La “Fondazione Teatro S.Cicero” di Cefalù sarà costituita con apposito Statuto ai sensi dell’art. 14 e segg. del Codice Civile anche con l’apporto di soggetti privati, in quota minoritaria rispetto al Comune di Cefalù, secondo quanto previsto dall’art. 112 comma 8 del D.lgs n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni. Lo Statuto dovrà prevedere opportune forme di coinvolgimento delle associazioni locali che operano in ambito culturale, teatrale e musicale.
4. Scopi della Fondazione saranno: programmare gestire e promuovere eventi ed iniziative musicali (con particolare riferimento alla musica classica), di danza e di prosa, oltre ad attività collaterali atte a favorire la crescita culturale della collettività, rispetto alle suddette discipline artistiche, senza preclusione di generi. Ulteriore scopo sarà quello di organizzare specifiche iniziative, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e con le scuole, rivolte alla formazione e qualificazione professionale di quadri artistici e tecnici per le attività di propria competenza e alla promozione e sviluppo dei valori artistici nelle giovani generazioni.
5. In attuazione dell’art. 2 comma 1, lettera m dello Statuto Comunale la Rocca di Cefalù, con il suo patrimonio naturalistico, storico-culturale e archeologico, riconosciuto dall’U.E. attraverso l’inserimento nei Siti di Interesse Comunitario, è gestita direttamente dal Comune di Cefalù ai sensi dell’art. 115 comma 2, del D.lgs. n.42/04 e succ. modifiche e integrazioni.
6. Nell’area del Parco archeologico i servizi per il pubblico e quelli diretti alla vigilanza, alla pulizia, all’allocazione e gestione di servizi igienici per i visitatori, e alle attività a garanzia della pubblica fruizione, nonché le attività di guida e assistenza didattica, nel caso in cui si tratti di attività lucrative, potranno essere affidati a privati, mediante procedure di evidenza pubblica e a titolo oneroso, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I progetti presentati non potranno prevedere una durata superiore ad anni sei. Nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica si dovrà tener conto della specifica idoneità e qualificazione tecnico – organizzativa dei privati partecipanti con particolare riferimento alla conoscenza delle tradizioni legate all’ambiente ed al territorio cefaludese.
7. La gestione di punti vendita di souvenir e materiale editoriale e di un servizio bar, potrà essere affidata a privati secondo quanto previsto dal comma 6, purché tali attività siano allocate al di fuori del cancello d’ingresso dell’area archeologica e che le aree destinate a tali attività siano attrezzate in maniera rispettosa del contesto e in conformità con i vincoli archeologici e paesaggistici.

Articolo 21

Requisiti soggettivi per l’affidamento dei servizi.

1. Sono ammessi a partecipare per l’affidamento della gestione dei servizi di cui all’art. 20 le aziende che risultino iscritte alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto della concessione.
2. Le fondazioni, gli enti e le associazioni dovranno prevedere tra gli scopi statutari lo svolgimento e la promozione di attività nel settore relativo all’oggetto della concessione.
3. Le cooperative, o i consorzi di cooperative, dovranno essere iscritte oltre che presso la C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle attività analoghe a quelle oggetto della concessione, anche all’albo delle società cooperative.
8. I partecipanti, alle procedure per l’affidamento e la gestione di cui all’art. 20 del presente regolamento, dovranno possedere una specifica idoneità e qualificazione tecnico – organizzativa con particolare riferimento alla conoscenza delle tradizioni legate all’ambiente ed al territorio cefaludese.

Articolo 22

Concessione di impianti sportivi.

1. La concessione di impianti sportivi Comunali e scolastici, può essere effettuata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, esclusivamente a favore di Associazioni e Società dilettantistiche locali, senza scopo di lucro, che abbiano comprovata e duratura esperienza nel settore sportivo di appartenenza, affiliate al CONI o ad Enti di promozione sportiva, con priorità per quelle che militino nella serie o categoria superiore. Gli impianti e gli spazi ad uso sportivo presenti all’interno di complessi scolastici di proprietà comunale saranno affidati previo espletamento di gara ufficiosa tra i richiedenti, con le forme e i contenuti dei negozi giuridici previsti dal comma 1 dell’art. 2 ter del presente Regolamento. Il Comune, in ogni caso, previo accordo con il concessionario, dovrà garantire la fruizione di tali ultimi impianti e spazi per non più del 50% della disponibilità, esclusivamente a favore di Associazioni e Società dilettantistiche locali, senza scopo di lucro, affiliate al CONI o ad Enti di promozione sportiva, in grado di garantire la certezza del raggiungimento di obiettivi sociali ed educativi. I fruitori saranno tenuti al versamento di un corrispettivo o indennizzo orario, a titolo di rimborso spese che sarà determinato dall’Ufficio Patrimonio, previo parere di congruità dell’UTC. Nel caso in cui i concessionari perseguano finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale potrà essere previsto un canone agevolato, comunque, non inferiore al 50% di quello di libero mercato.
2. I concessionari di cui sopra dovranno corrispondere un corrispettivo orario di utilizzo che dovrà essere definito applicando, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 3 comma 66 della legge 549/95, le norme relative ai canoni ricognitori.
3. La concessione di impianti sportivi anche ad uso scolastico può essere concessa solo per le ore escluse dalle attività scolastiche. Gli impianti sportivi saranno a disposizione dell’Istituto Scolastico di riferimento solo per il numero di ore necessarie alle attività scolastiche secondo il calendario stabilito dall’Istituto Stesso.
5. Soppresso
6. Per le concessioni degli impianti sportivi non ad uso scolastico si applicheranno, previo espletamento di gara ufficiosa tra i richiedenti, le forme e i contenuti dei negozi giuridici previsti dal comma 1 dell’art. 2 ter del presente Regolamento. Tali concessioni possono essere effettuate a favore di Associazioni e Società dilettantistiche locali, senza scopo di lucro, affiliate al CONI o ad Enti di promozione sportiva, che abbiano comprovata e duratura esperienza nel settore sportivo di appartenenza, con priorità per quelle che militino nella serie o categoria superiore.
7. Gli impianti sportivi di cui al comma 6, potranno essere concessi, previo versamento di un corrispettivo che dovrà essere definito applicando, in ottemperanza di quanto stabilito all’art. 3, comma 66, della Legge n. 549/95, le norme relative ai canoni ricognitori. Nel caso in cui i concessionari perseguano finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale potrà essere previsto un canone agevolato, comunque, non inferiore al 50% di quello di libero mercato.
8. Per gli impianti sportivi di cui al comma 6, il Comune, in ogni caso, previo accordo con il concessionario, dovrà garantire la fruizione di tali ultimi impianti e spazi per non più del 50% della disponibilità, esclusivamente a favore di Associazioni e Società dilettantistiche locali, senza scopo di lucro, affiliate al CONI o ad Enti di promozione sportiva, in grado di garantire la certezza del raggiungimento di obiettivi sociali ed educativi. I fruitori saranno tenuti al versamento di un corrispettivo o indennizzo orario, a titolo di rimborso spese, che sarà determinato dall’Ufficio Patrimonio, previo parere di congruità dell’UTC.
9. soppresso
10. Le Associazioni e le Società di cui ai commi precedenti dovranno prevedere tra gli scopi statutari lo svolgimento e la promozione di attività corrispondenti al settore sportivo per il quale è destinato l’impianto in concessione. Salva l’ipotesi di cui all’art. 7 del presente Regolamento, le concessioni previste dai superiori commi, in deroga all’art. 4 del presente Regolamento, avranno durata annuale, tenendo conto della stagionalità delle attività agonistiche e, previo aggiornamento del canone o corrispettivo, saranno tacitamente rinnovabili di anno in anno, nel caso in cui il concessionario mantenga la militanza nella serie o categoria superiore rispetto a quella di altri eventuali richiedenti che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Per l’ipotesi di mancato rinnovo tacito, l’originario concessionario non avrà nulla a pretendere nei confronti del Comune per nessun titolo o ragione.

Articolo 24

Oneri dei concessionari di impianti sportivi scolastici.

1. Oltre agli oneri a carico del concessionario di cui al precedente art. 10, in caso di concessione degli impianti sportivi sono comunque a carico del medesimo:
polizza assicurativa R.C. nei confronti dei terzi per l’attività svolta, nonché per eventuali danni causati al Comune in ordine agli impianti concessi, secondo massimali da concordarsi con il competente servizio patrimonio comunale in sede di ogni singola convenzione.
2. Il concessionario si impegna a rimborsare al Comune ogni spesa e ogni rimborso dietro semplice richiesta debitamente motivata.

CAPO V
Concessione in comodato

Articolo 25
Concessione in comodato

1. Il Comune, salvo quanto disposto dal precedente art. 2.4, in conformità a quanto postulato dalla Legge in data 7 dicembre 2000 n° 383 può concedere in comodato il proprio patrimonio, non utilizzato per fini istituzionali, agli Enti Pubblici [parole cassate] per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. La valutazione dell’opportunità di concedere in comodato una porzione del patrimonio dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta.
3. Il comodato non potrà comunque avere una durata superiore a sei mesi e non è comunque rinnovabile tacitamente.
4. soppresso.
5. Il comodato in uso a terzi si intende revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto di indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso.
6. I locali oggetto del comodato verranno assegnati previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. Il comodatario contestualmente alla firma del verbale dovrà prestare una cauzione stabilita e ritenuta congrua dai competenti uffici, nei modi e nelle forme previste dalla Legge, dovrà, inoltre provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione RC per danni a persone cose o terzi. Il comodatario dovrà impegnarsi ad osservare e fare osservare la necessaria diligenza nell’utilizzo degli immobili e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno ai locali ed anche agli arredi e restituir il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato. In caso di accertata irregolarità nell’uso dei locali o degli arredi degli impianti, il Responsabile del Servizio Patrimonio provvederà a stendere un verbale di contestazione di addebito ed a notificarlo agli interessati, intimando di rifondere i danni, incamerando altresì la cauzione qualora non vi provvedano. Il comodatario ha l’obbligo di farsi carico di tutte le spese di manutenzione e di pulizia ordinaria dei locali degli impianti e dei relativi sevizi, nonché delle spese di funzionamento della struttura comprese le utenze idriche ed elettriche e telefoniche e le spese eventualmente derivanti dall’uso di gas metano, o di altro combustibile, ai fini del riscaldamento. Il comodatario dovrà usare l’immobile secondo le modalità previste nel foglio di patti e condizioni sottoscritto, in particolare dovrà garantire che nei locali avuti in comodato si svolgeranno esclusivamente manifestazioni ed attività socio culturali o ricreative non aventi scopo di lucro. Dovrà assumersi ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti, anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in relazione all’uso dei locali. Dovrà garantire che nei locali si svolgano esclusivamente attività per cui non è richiesta la verifica tecnica preventiva della Commissione provinciale di vigilanza come previsto dall’art. 80 del T.U.L.P.S. E’ fatto altresì divieto assoluto di consentire a terzi per l’esercizio di qualsivoglia attività il godimento dei locali avuti in comodato.

CAPO VI
Norme Transitorie e Finali

Articolo 26

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione presso l’Albo Pretorio secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Lo stesso regolamento dovrà essere inserito nel sito internet istituzionale del Comune di Cefalù.
2. Il presente Regolamento trova immediata applicazione nei casi previsti dall’art. 1810 del Codice Civile, nonché dal comma 1 dell’art. 1809 del C.C. Resta ferma la possibilità, da parte del Comune di chiedere immediata restituzione del bene ceduto in comodato secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 1809 del C. C.
3. Il Responsabile del Servizio Patrimonio, di concerto con il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, presenterà alla Giunta Comunale, entro il termine perentorio del 30 dicembre di ogni anno una relazione sullo stato di gestione del Patrimonio Immobiliare Comunale.
4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio provvederà ad accertare, individuare e quantificare il numero degli immobili di proprietà Comunale nella disponibilità di soggetti terzi con specificazione del relativo provvedimento concessorio indicando eventualmente quelli occupati da terzi senza titolo e procedendo, contestualmente, ad avviare l’iter per l’immediata restituzione dei beni detenuti senza alcun titolo o di quelli per i quali è possibile applicare quanto previsto dagli artt. 1809 comma 1 e 1810 del C.C. Sempre nel rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio provvederà ad accertare la durata dei contratti di locazione aventi ad oggetto beni Comunali al fine di formulare, nei tempi previsti dalla legge (6 mesi per gli immobili locati ad uso abitativo, 12 mesi per quelli destinati ad uso diverso) la rituale disdetta, al fine di adeguare i contratti a quanto stabilito dal presente regolamento.

ritratto di Nicchi Salvatore

VUOLSI COSI' COLA' OVE SI PUOTE CIO' CHE SI VUOLE

E PIU' NON DIMADARE.
Il vedere queste ed altre immagini di degrado della cosa pubblica (in parte anche mia)
mi faccio lo "STOMACO A MATAPOLLO"
Ma io come mio solito vorrei andare ancora oltre, poichè si tratta di disattenzione continua, comune a più amministrazioni, e forse anche voluta.
Però ad una situazione del genere, mi riferisco alle immagini, si può porre rimedio, basta approntare, da parte degli uffici preposti, un bel progetto di "RIQULIFICAZIONE", progetto che andrà a risanare i danni provocati dai "VANDALI?" e tutto andrà a posto, tranne che lasciarlo in abbandono nuovamente dopo i lavori di "RIQUALIFICAZIONE o RISANAMENTO" per altri venti o tren'anni.
Certo ci saranno dei costi che la collettività deve sostenetre per il recupero dell'immobile ma che importa!
Certo una parte dell'importo andrà al "POGETTISTA", ma bisogna recuperare il bene comune o no!
Certo se vi fosse un responsabile pagherebbe tutto, MA VA A TROVARE CHI E'!!??