Ordine del giorno- debiti fuori bilancio

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ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CEFALÙ

Premesso

- che presso questo Comune si procede agli esborsi di denaro derivanti da titoli esecutivi previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte dell’organo consiliare, in ossequio al disposto dell’art. 194 lett.a) del D.Lgs. n. 267/2000;

- che tale procedura sinora seguita espone l’Ente al rischio di un aggravio di spesa per maggiori oneri derivanti dal ritardato pagamento, per interessi, rivalutazione monetaria, cui andrebbero ad aggiungersi le spese giudiziali connesse alle procedure esecutive, nell’ipotesi in cui la deliberazione consiliare e il materiale pagamento non intervengano entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (art. 14 del D.L. 669/96);

Rilevato

- che con deliberazione n. 2/2005/Cons. le Sezioni riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, in sede consultiva, in risposta al quesito posto dal Sindaco del Comune di Palermo, hanno reso un parere in merito all’interpretazione della suddetta normativa vigente in materia di “debiti fuori bilancio” derivanti da sentenze esecutive, in ordine al procedimento amministrativo da seguire per il relativo pagamento;

- che con il citato parere la Corte dei Conti ha espresso l’avviso che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e) dell’art. 194 D.lgs. 267/2000 non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale, per cui il Consiglio comunale non svolge una funzione autorizzatoria, necessariamente preventiva, bensì una mera funzione ricognitiva, di presa d’atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio;

- che l’interpretazione del dettato normativo fornita dalla Corte dei Conti è pienamente coerente con i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché con l’interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro;

- che la Corte dei Conti, anche se con specifico riferimento al regolamento del Comune di Palermo, nel suddetto parere auspica una modifica dello stesso in senso conforme all’interpretazione fornita, ritenendo che l’espressione usata in detto regolamento presupporrebbe un provvedimento “preventivo” del Consiglio a contenuto autorizzatorio;

Ritenuto

-che, al contrario, la formulazione dell’art. 53 del vigente regolamento di contabilità del Comune di Cefalù è più generica e, quindi, più coerente con la lettera della normativa statale, lasciando spazio ad una interpretazione nel senso che, ove trattasi dei debiti di cui al citato art. 194 lett. a), l’adozione di apposita e preventiva deliberazione da parte dell’organo consiliare (peraltro con procedura d’urgenza e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo) si impone in assenza delle necessarie risorse finanziarie, dovendo in tal caso il Consiglio indicare i mezzi di copertura;

-che le più recenti pronunce delle Sezioni regionali della Corte dei Conti si sono espresse favorevolmente al pagamento del debito prima della delibera consiliare di riconoscimento, evidenziando che la disciplina dei debiti fuori bilancio serve a garantire la conoscenza del fenomeno;

Considerato

-che, altresì, che a tutt’oggi, per cause in alcun modo riconducibili al Consiglio Comunale, numerose proposte di deliberazione afferenti debiti fuori bilancio, risultano non essere ancora state portate all’attenzione del Consiglio stesso, così rischiando di produrre danno erariale all’Ente per interessi e spese legali maturandi;

delibera

Quale atto di indirizzo politico-amministrativo, e al solo fine di poter utilizzare le somme destinate alla copertura dei debiti fuori bilancio previste nel bilancio corrente esercizio, onde evitare di incorrere in aggravi di spesa per interessi e oneri legali, di impegnare l’Amministrazione Comunale ad adottare gli opportuni provvedimenti affinchè il Responsabile del Servizio Finanziario voglia disporre che il pagamento delle somme portate da sentenza o altro titolo esecutivo, che producono interessi e spese, avvenga con immediatezza utilizzando a tal fine l’importo residuo (dopo gli impegni assunti per le delibere all’ordine del giorno del consiglio comunale) nel capitolo pertinente, dando priorità assoluta al pagamento di spese derivanti da sentenze esecutive in ordine cronologico di emissione del relativo titolo, ancorchè non sia stata ancora adottata la relativa deliberazione di riconoscimento del debito stesso.