SULLA “AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLE SORGENTI UTILIZZATE”

ritratto di Saro Di Paola

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Finalmente non si parla più di "AUTORIZZAZIONE (O CERTIFICAZIONE) SANITARIA ALL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE", come per anni si è parlato.

E’, indubbiamente, un PASSO AVANTI della politica cefaludese.
Ma NON E’, ancora, il PASSO DECISIVO.

Infatti, si parla, o si riparla, di "AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLE SORGENTI UTILIZZATE" che dovrebbero essere la sorgente di Presidiana,il Pozzo di Santa Barbara, la sorgente Nocilla e il pozzo di Settefrati (se attivo ed utilizzato).
Per l’acqua della sorgente Nocilla e per quella del pozzo di Settefrati sarebbero, e sono, due autorizzazioni di cui, ai sensi e per gli effetti, del D.A. n° 29477 del 21 luglio 1999 e delle leggi e circolari successive, le APS dovranno chiedere ed ottenere, ovviamente, se il Comune non ne fosse stato fornito all’atto della consegna degli impianti.
Ciò perché il citato Decreto Assessoriale ha per titolo “Disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni sanitarie all'uso delle acque per il consumo umano e per altri scopi ed usi igienico-sanitari” e non v’è dubbio che le acque che le APS emungono da Nocilla e dal pozzo di Settefrati vengono immesse in rete senza alcun processo di potabilizzazione ma con la semplice clorazione.

Diverso, invece, è il discorso per le acque greggie che il Comune attinge a Presidiana e a Santa Barbara e consegna al gestore del potabilizzatore perché siano potabilizzate, prima di essere immesse in rete,
Per l’attingimento di tali acque il Comune non dovrà chiedere autorizzazione alcuna.
Ciò perché NON V’E’ ALCUNA LEGGE CHE LO PREVEDA.

Per spiegare tale mio convincimento ripropongo uno scritto del’11 settembre 2008 che chiunque può leggere digitando su Google o su DonLappanio “L’ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO E L’AUTORIZZAZIONE SANITARIA”.
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Il Decreto del Ministro della Sanità del 26/03/1991 ed il Decreto Legislativo n° 31 del 2 febbraio 2001 attuano, nel territorio della Repubblica Italiana, le direttive CEE in materia di qualità delle “ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO”.

L’articolo 1 del D. Lgs. N° 31/2001 indica le “finalità” dello stesso e, così, testualmente, recita :
“Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.”

L’articolo 2 dello stesso Decreto “definisce” le acque destinate al consumo umano e, così, testualmente, recita :
“Ai fini del presente decreto, si intende per "acque destinate al consumo umano" :
1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile; per la preparazione ,di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fomite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.”
Il succitato articolo 2 fa sorgere, spontanea, la domanda che segue.
Le acque captate dal Comune di Cefalù alla sorgente di Presidiana ed al pozzo di S.Barbara rientrano tra quelle che lo stesso articolo definisce “acque destinate al consumo umano”?
La risposta alla domanda non può che essere : NO, TALI ACQUE NON VI RIENTRANO.

Infatti, tali acque non potrebbero essere destinate al consumo umano, come non lo sono, perché alcuni parametri chimici delle stesse superano i valori massimi che il decreto medesimo stabilisce perché le acque vi rientrino.
Di fatto e da quando è entrato in funzione il potabilizzatore l’acqua destinata al consumo umano non è quella captata a Presidiana e, neanche, quella captata a Santa Barbara è UN’ALTRA ACQUA, è UNA SOLA ACQUA che ha caratteristiche chimiche diverse da quelle dell’una e dell’altra ed è “L’ACQUA TRATTATA” dal potabilizzatore medesimo.

Pertanto, è, SOLTANTO, TALE ULTIMA ACQUA che deve rispettare i parametri e/o i requisiti minimi che il predetto Decreto fissa nelle tabelle ad esso allegate.
Tale acqua, per averli rispettati, detiene dal 2005 ad oggi, quello che l’art.4 del D.M. 26/03/91 definisce “IL GIUDIZIO DI QUALITÀ E DI IDONEITÀ D’USO SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO”.
Quel “giudizio” che l’Autorità sanitaria competente ha emesso, ed emette, in base “all’esame ispettivo ed ai controlli analitici” che, periodicamente, effettua e che altro non è se non “L’AUTORIZZAZIONE SANITARIA” per “l’acqua destinata al consumo umano” prevista dal complesso di tutta la normativa vigente.

La conclusione è, a mio giudizio, sin troppo ovvia.
AL COMUNE DI CEFALÙ, per quanto nel D. Lgs. n° 31 del 2001 di attuazione della direttiva 98/83/CEE, NON DEVE ESSERE RILASCIATA ALCUNA “AUTORIZZAZIONE SANITARIA” per la captazione dell’acqua della sorgente di Presidiana e di quella del pozzo di Santa Barbara.

Ciò, ovviamente, soltanto se, come sancito dall’articolo 12 -interpretazione della legge- delle PRELEGGI “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” .
Il Comune di Cefalù, nel caso non ne fosse, ancora, in possesso, deve munirsi, soltanto, della AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’articolo 7 del Testo Unico sulle acque n°1775 del 1933 che, per essere rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile, attiene a FATTISPECIE ASSOLUTAMENTE DIVERSA DA QUELLA SANITARIA.

Eppure, nella confusione ingenerata dalla farraginosità delle direttive CEE, dei Decreti Legislativi, dei Decreti Ministeriali, dei Decreti Assessoriali, con relativi allegati, insomma di tutta la normativa che regola la materia, il Servizio Dipartimentale degli Ambienti di Vita della AUSL 6 di Palermo ha trasmesso al Sindaco di Cefalù “lo schema della domanda con l’elenco della documentazione da produrre” per concedere “l’autorizzazione sanitaria per l’utilizzo per il consumo umano dell’acqua di Presidiana e di quella di Santa Barbara”.

Una “autorizzazione sanitaria” della quale, per quanto alla Direttiva CEE 98/83 ed agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo n° 31 del 2001 di attuazione della stessa, non è previsto il rilascio da parte del SIAV e/o di qualsiasi altra Autorità Sanitaria.