Il Sindaco e i dirigenti inamovibili

ritratto di Angelo Sciortino

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Caro Sindaco, il breve colloquio di questa mattina, pubblico come può esserlo il colloquio in un bar, in cui nessuno dei due ha avuto timore di esprimersi “coram populo”, è rimasto senza soluzione, visto che tu, pur condividendone la correttezza e persino la necessità, insistevi nel dire che non era possibile, per impedimenti legislativi, sospendere quei dirigenti comunali, che non hanno svolto in modo soddisfacente il loro incarico. Di contro, io insistevo che invece ciò era possibile, proprio in forza della normativa vigente.
Cito, a riprova della mia affermazione, quel che segue, perché il suo spirito è contemplato anche nella normativa della Regione Sicilia.
Articolo 109 D.Lgs.vo 267/2000. (Conferimento di funzioni dirigenziali). 1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco o del Presidente della Provincia, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento del termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Infine, i commi 5, 6 e 7 dell’articolo di cui in oggetto, in sintesi, affermano che la figura del dirigente ha un autonomo ruolo decisionale all’interno dell’ente territoriale. Infatti, il dirigente è responsabile nei confronti dell’ente presso cui egli presta la propria attività lavorativa secondo le leggi civili, penali5 e amministrative, disciplinari che riguardano tutti i pubblici dipendenti.
Più in particolare, la responsabilità del dirigente è collegata anche al conseguimento dei risultati ed al raggiungimento degli obiettivi dell’ente, all’efficienza della gestione. In sostanza, trattasi di una responsabilità di tipo manageriale che mira, in particolare, alla qualità degli obiettivi raggiunti.
Si deve rilevare che l’articolo 107 D.Lgs 267/2000 contiene un’ampia definizione dei poteri dei dirigenti stabilendo, quindi, che essi sono titolari non solo della gestione amministrativa, ma anche di quella finanziaria e tecnica, attraverso degli autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
In conclusione, il nuovo assetto dei poteri all’interno degli enti locali è incentrato su di una rigida ed effettiva separazione dei rispettivi ruoli: da un lato i compiti di indirizzo che sono attribuiti al potere politico; dall’altra, invece, i poteri gestionali, che divengono propri dei dirigenti.
In via preliminare si deve rilevare che il dirigente è una figura giuridica professionale munita di una propria sfera di autonomia decisionale, gestionale ed operativa. Infatti, in capo al dirigente competono numerose funzioni con rilevanza esterna, mediante le quali si realizza la manifestazione all’esterno della volontà dell’ente di pertinenza. Inoltre, tengo a sottolineare che, in questi ultimi anni, le figure dirigenziali stanno assumendo un ruolo sempre più incisivo e centrale per l’ente, tanto che possono essere ricercate anche all’esterno dell’ente e, pertanto, anche al di fuori della dotazione organica (articolo110, comma 2°,D.Lgs.vo 267/2000).
Così stando le cose, che cosa impedisce al Sindaco di sollevare dall'incarico quel dirigente, che non ottempera agli obblighi di indirizzo, attribuitigli dal potere politico, cioè dal Sindaco e dalla sua Giunta?
Fammelo sapere.