La recente sentenza del T.A.R

Ritratto di Angelo Sciortino

10 Marzo 2015, 07:45 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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Prima di scendere nei particolari delle sentenza del T.A.R. relativa all'albergo incompiuto della C.F.C. sul Lungomare, è opportuna un'osservazione: quando un'Amministrazione comunale, che nel suo territorio ha il potere e il dovere di progettare lo sviluppo urbanistico, si rivolge o viene condotta alla Magistratura, allora è innegabile che essa ha fallito nel suo compito.

E questo fallimento sussiste sia in caso di vittoria e sia in caso di sconfitta giudiziarie. È per questa ragione che non riesco a comprendere che la nostra Amministrazione riporti la notizia della sentenza, come se essa confermasse le sue azioni, che hanno fermato la costruzione dell'albergo.

Alla luce di quanto precede, la nostra Amministrazione avrebbe torto, anche se fosse vero che la sentenza le ha dato ragione. Figuriamoci se la sentenza così conclude: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II^, accoglie parzialmente il ricorso, nei sensi e nei limiti rappresentati in motivazione; e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale impugnata (n.34/2012) nella sola parte ivi indicata, respingendo altresì la domanda risarcitoria.

Compensa le spese fra le parti costituite

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.”

Ordina, cioè, che l'Amministrazione riconosca il diritto del ricorrente a ultimare i lavori di completamento.

Forse, però, per questa limitata Amministrazione è una vittoria che i Giudici abbiano respinto la domanda risarcitoria. E meno male, perché si sarebbe trattato di milioni di euro! C'è da sperare che i ricorrenti non si rivolgano al CGA, perché, se esso dovesse annullare questa decisione, per il nostro Comune sarebbe peggio dell'eruzione del Krakatoa.

Per intanto, quindi, accontentiamoci di questo atto di generosità dei Giudici del T.A.R. e cerchiamo di seguire le loro indicazioni per quel che riguarda l'aspetto più importante della questione: che cosa fare del Lungomare e sul Lungomare.

È chiaro che per seguirle non dobbiamo più fare il copia-incolla delle pagine di Ermete Trismegisto, come è stato fatto in passato da parte del cercatore di inezie del Comune. Un albergo, specialmente in una città a forte vocazione turistica, non è soltanto un fatto privato, ma anche pubblico, perché crea posti di lavoro e finisce con il costituire uno strumento di stimolo per la politica turistica.

Ho il timore che l'interpretazione data dallo stesso Sindaco alla sentenza possa creare ancora altre liti giudiziarie, con grave danno per l'immagine offerta a eventuali futuri investitori. Se la sentenza, infatti, sembra mettere fine alla questione dei 150 metri, il Comune non può tenere bloccati altri progetti, che ancora attendono il permesso di costruire. Né non può tenerne conto la stessa Soprintendenza, che ha bloccato la costruzione di un albergo su sollecitazione dello stesso Comune.

Inoltre a nulla vale citare quelle parti della sentenza, in cui i Giudici con uno sforzo omerico tentano di giustificare il mancato riconoscimento della domanda risarcitoria, perché esso non mette in discussione un diritto, che il Comune aveva negato. Lo fanno, per esempio, quando affermano che “il principio giuridico costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., per tutte: C.S., V^, 28.12.2007 n.6741; C.S., V^, 16.9.2004 n.6014; C.S., V^, 23.9.1997 n.1008), è quello secondo cui dopo la scadenza del termine di efficacia dei vincoli urbanistici (di inedificabilità) preordinati all’espropriazione, l’edificabilità delle aree non più vincolate è ammessa esclusivamente entro i limiti previsti per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali, limiti attualmente fissati dall’art.9 del TU n.380/2001 (per le cc.dd. “zone bianche”).” Si dà il caso, però, che il comune di Cefalù è provvisto di uno strumento urbanistico generale, tant'è che vi si deroga assai spesso e con troppa noncuranza.

Quello stesso Comune, al quale riserva, per contro, frasi come “Il che evidenzia un primo grave vizio logico (consistente nella c.d. “perplessità” emergente dall’incerto e contraddittorio incedere dell’argomentazione in esame) che finisce per sfociare in un macroscopico errore di valutazione giuridica: è infatti evidente che se il vincolo di inedificabilità assoluta fosse effettivamente esistente, il relativo divieto non ammetterebbe deroghe.”; oppure come quella che segue: “Senonché l’errore più radicale nel quale è incorsa l’Amministrazione è proprio quello di aver considerato l’area per cui è causa soggetta al vincolo in questione; di aver ritenuto, cioè, che la predetta area non sia compresa fra le zone - nella specie: “A” e “B” del PRG - che l’art.15 della L. reg. n.78 del 1976 sottrae espressamente dall’ambito di efficacia del divieto da esso introdotto.”. Due frasi, che la dicono lunga sulla pessima abitudine dei “vizi logici”, utilizzati per fermare gli investimenti e per rendere pressoché impossibili gli investimenti. Due frasi, che danno ragione a chi aveva lanciato un grido d'allarme contro i vizi logici, procurandosi querele da parte di chi non voleva riflettere sulle critiche ricevute e ora ripetute dai Giudici. Per coerenza dovrebbe oggi querelare anch'essi!

Tutti gli altri argomenti (e ce ne sono!) li lascio agli avvocati, se i titolari decideranno di ricorrere al CGA. A me preme, in questa sede, sottolineare come la sentenza non soltanto ha annullato una determinazione dirigenziale, ma ha pure espresso un giudizio fortemente negativo sulle illogicità giuridiche, purtroppo di uso comune e frequente non soltanto da parte della politica, ma anche da parte della burocrazia dirigenziale.

Per opportuna conoscenza, allego copia della sentenza, perché quei lettori, che avranno la pazienza di leggerla, ne abbiano contezza. Da essa ho derivato, comunque, il giudizio che l'Amministrazione ha fallito due volte: la prima, quando non ha saputo progettare lo sviluppo urbanistico, la seconda, quando i Giudici l'hanno condannata a riconoscere un diritto, che aveva negato.

 Sentenza C.F.C..pdf