La salute dei cittadini senza protezione

Ritratto di Angelo Sciortino

5 Gennaio 2018, 14:55 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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Il problema di Cefalù non è soltanto quello della rete fognaria, ma anche quello dell'acqua distribuita alla popolazione, nonostante i suoi requisiti non soddisfino la normativa vigente in materia di acque potabili. Il controllo e la garanzia di tale soddisfazione della normativa vigente, che non è soltanto nazionale, ma anche europea, è affidato al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale del Governo per l'Igiene. A tutti sono note le azioni da lui svolte in questi anni, compresa la sua abitudine di immettere in rete acqua grezza, miscelata con quella uscita dal potabilizzatore, quando questo era funzionante. Vediamo in sintesi che cosa prevede la normativa vigente.

Articolo 439 del Codice Penale “Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni”.

Articolo 440 del CP “Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Articolo 440 CP “Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

Le disposizioni racchiuse in questi articoli rappresentano il fulcro del sistema penale posto a tutela della salute umana , con riferimento ad alimenti e bevande.

Il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio. Il consiglio comunale condivide questa responsabilità. Allo stato attuale, per una modifica della legge 833/78 non sono più i sindaci a gestire il servizio sanitario, anche se a essi sono affidati dal DLg 299/99 (decreto Bindi) poteri di programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato del direttore generale delle ASL. I compiti del sindaco sono quindi comunque ampi; soprattutto il sindaco deve conoscere lo stato di salute della popolazione, deve prendere provvedimenti se le condizioni ambientali sono invivibili, se esistono pericoli incombenti e, per la direttiva Seveso, deve informare la popolazione dei rischi rilevanti cui è sottoposta.

Il D.M. 25/2012, che stabilisce prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano, abrogando il preesistente D.M. 443/1990, si inquadra nel moderno contesto normativo in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, igiene dei prodotti alimentari, codice del consumo e libera circolazione delle merci. Obiettivo del decreto è garantire che i trattamenti non pregiudichino la qualità delle acque, già idonee sotto il profilo sanitario, che le apparecchiature di trattamento garantiscano gli effetti dichiarati, e che l’informazione completa sugli effetti dei trattamenti sia adeguatamente fornita al consumatore.

A mio parere ce n'è abbastanza perché le Autorità Giudiziarie indaghino, per accertare se il Sindaco e il Consiglio Comunale svolgono o hanno svolto correttamente il loro compito di garanti della salute dei cittadini. E comunque accertino se persistono tuttora rischi per la salute dei cittadini e se essi sono stati informati correttamente dei “rischi rilevanti a cui sono sottoposti”.