Vicenda MD: diritto di replica all’articolo del Sig. Angelo Sciortino

Ritratto di Rosario Lapunzina

26 Febbraio 2018, 15:28 - Rosario Lapunzina   [suoi interventi e commenti]

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Diritto di replica all’articolo del Sig. Angelo Sciortino “Altri danni di questa cattiva Amministrazione”

 

Sulla realizzazione del centro commerciale MD, l’Amministrazione comunale ha perseguito in maniera “esemplare” l’interesse pubblico, pretendendo, anche attraverso l’iniziale attivazione di un contenzioso, il rispetto delle norme urbanistiche, che richiedono, ai fini della edificazione, la necessità della stipula di una convenzione, mediante cui addivenire ad un ordinato sviluppo del territorio.

Rispetto all’originaria previsione, è stato ottenuto un sostanzioso incremento degli oneri relativi alle urbanizzazioni primarie (commisurati al 100% del costo) e, nell’ambito delle stesse, è stata concordata la realizzazione di importanti opere pubbliche, funzionali alla attuazione dell’intervento edificatorio, per un importo pari a 170 mila euro.  

L’esecuzione di dette opere da parte del titolare del permesso di costruire è procedura espressamente prevista dall’art. 16, comma 2-bis, del DPR n. 380/2001 (introdotto dall’articolo 45, comma 1 del d. l. n. 201/2011), trattandosi, nel nostro caso, di importo di gran lunga inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.186.000,00), ipotesi in cui non trova applicazione il Codice dei contratti pubblici.

Nello stabilire che l’esecuzione delle opere sia “a carico del titolare del permesso di costruire”, la norma richiamata non intende affatto escludere (come taluno ha inteso malevolmente sostenere) l’istituto dello scomputo dagli oneri di urbanizzazione. 

In tal senso, vale la Deliberazione n. 46/ 2012,  con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che detti lavori “possono essere eseguiti direttamente dai soggetti titolari del permesso di costruire con il solo obbligo di acquisire il CIG ai soli fini dell’utilizzo per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010, poiché le opere di urbanizzazione primaria sono comunque eseguite con risorse pubbliche, giacché figurative del contributo altrimenti dovuto dai soggetti titolari di permessi di costruire.” 

Dal canto suo, con Deliberazione 314/2015 PAR del 22/09/2015, la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Lombardia, in merito al quesito posto da un Comune circa l’applicazione dell’art. 16, comma 2-bis, del DPR n. 380/2001, ha giudicato legittimo, per i lavori sotto soglia, lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, sulla base del computo metrico estimativo ritenuto congruo dai competenti uffici comunali. 

Per la conoscenza che si ha di certi personaggi, non sorprende come chi a più riprese denunciava un atteggiamento “astioso” da parte dell’Amministrazione nei confronti del privato costruttore, vaneggiando di “ritorsioni politiche” ed invocando l’intervento della Magistratura, deliberatamente si produca oggi in una fallace lettura della norma, adombrando trattamenti di favore, sempre con l’obiettivo di dare addosso all’Amministrazione. 

Viene in mente una canzone di qualche anno fa, per cui “Tu sei buono e ti tirano le pietre. Sei cattivo e ti tirano le pietre…”

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Articolo correlato:    Altri danni di questa cattiva Amministrazione - Angelo Sciortino - 17 febbraio 2018 (http://www.qualecefalu.it/node/21722)

Commenti

Non a me deve replicare il Sindaco, ma alle Autorità Giudiziarie, che sicuramente stanno indagando. Certo, ben nove giorni di riflessione avrebbero dovuto suggerire una migliore scelta del destinatario della replica!