Perché bisogna presentare un esposto alla Corte dei Conti

Ritratto di Angelo Sciortino

4 Settembre 2018, 18:54 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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Il danno erariale secondo Corte dei Conti non emerge solo a fronte di una condotta “contra ius”, ma può riscontrarsi anche nel momento in cui ci si trovi di fronte a una condotta che, pur prevista da specifiche regole, si palesi inopportuna in riferimento a norme o principi giuridici generali di grado maggiore, o non conforme all’ottenimento di esiti utili, e causa di dispendio o di perdita di pubbliche risorse.

Sotto il profilo dell’esistenza del danno, l’esteriore regolarità della condotta causativa dell’evento (intesa come esercizio di una facoltà o di un obbligo posto dalla norma) è ininfluente; il danno, infatti, ha consistenza allorquando da una specificata condotta discenda una diminuzione di risorse o il colpevole fallimento nel raggiungimento di specifici obiettivi, che spesso si manifesta sotto forma di perdita tangibile, ma che può tradursi anche nella perdita o compromissione di beni o valori immateriali. È questo il caso riguardante le cosiddette vecchie poste di via Matteotti.

Un’ulteriore ipotesi tracciata dalla più recente giurisprudenza contabile di danno erariale da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni è quella del danno da disservizio. Esso secondo i giudici contabili deriva, da un lato, secondo i principi propri del rapporto di ufficio, di servizio e di lavoro dell’amministratore, dell’agente e del dipendente pubblico dall’accertata grave inadempienza della prestazione, per un certo periodo di tempo, ed è perciò sicuramente pari alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dai predetti soggetti. Dall’altro lato, però, tenuto conto che l’accertato grave inadempimento di cui si discute si inserisce in un particolare modello organizzativo complesso di una Amministrazione Pubblica l’omissione o commissione causativa di detto danno per dolo o per colpa grave incide negativamente sul generale funzionamento del servizio, creando un indubbio “disservizio”, che determina anche un ulteriore danno patrimoniale risarcibile per quanto attiene ai costi generali sopportati dalla P.A. in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della produttività dell’azione pubblica (Corte Conti, sez. giurisdiz. Umbria, sentenza 20/09/05, n. 346). È questo il caso, invece, dei numerosi lavori pubblici affidati da questa Amministrazione con ordinanze sindacali (oltre il 90%) invece che con regolari commesse. Lavori pubblici, tra l'altro, affidati sempre alle stesse due imprese, nonostante a Cefalù ve ne siano molte altre in grado di eseguire bene i lavori.

Dall'eccessivo uso dell'ordinanza seguono due considerazioni: a) l'Amministrazione non ha un suo programma degli interventi necessari e si affida irresponsabilmente alla “somma urgenza”; b) il controllo della spesa non è affidato a una gara e non deriva neppure da una approfondita valutazione delle capacità professionali delle imprese.

In forza di queste considerazioni ritengo doveroso segnalare alla Corte dei Conti il pericolo di danno erariale, affinché avvii indagini per accertare la sua reale esistenza e provveda a contestarne la responsabilità a coloro che l'hanno causato, liberando i cittadini dell'onere di farsene carico.

Entro i prossimi tre giorni presenterò un esposto in tal senso alla Corte dei Conti, invitando prima i cittadini a sottoscriverlo.