Il Comune estorce denaro ai cittadini

Ritratto di Angelo Sciortino

21 Gennaio 2019, 21:43 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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L'art. 7 del Codice della Strada consente ai Comuni di stabilire che in alcune aree la sosta sia subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata. Le condizioni e le tariffe devono essere stabilite in conformità alla direttive del Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Secondo il Giudice di Pace di Pordenone (GdP Pordenone 16.12.2014) "l'installazione delle macchinette che rilasciano i ticket con l'indicazione del costo per fruire dello spazio messo a disposizione costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. che viene accettata con l'immissione del veicolo negli spazi segnati per la sosta. Ne consegue che l'utente, acquistando il ticket, manifesta la volontà di concludere un contratto".

Dello stesso avviso è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (cfr. pareri n. 25783/2010, n. 3615/2011, n. 370/2013, n. 53284/2015), secondo il quale l'eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure jure privatorum a tutela del diritto patrimoniale dell'ente proprietario o concessionario.

Ad avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la sanzione di cui all'art. 7 c. 15 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992), contrariamente da quanto affermato dalla Cassazione, si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo o regolamentata secondo la categoria dei veicoli.

Il Ministero delle Infrastrutture chiarisce ulteriormente:

a) se la sosta viene effettuata omettendo l'acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all'art. 7 c. 14 del Codice;

b) se viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l'orario di competenza, non si applicano le sanzioni ma si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell'art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997.

Le due tesi, quella del Ministero e quella della Cassazione, sono chiaramente in antitesi tra loro. Tanto che i Comuni non sono unanimi nella scelta della linea di comportamento: alcuni hanno ritenuto e ritengono corretta l'interpretazione che ne dà il Ministero, mentre altri, mossi anche da esigenze di bilancio, dichiarano di non essere vincolati ai pareri ministeriali e, conseguentemente, preferiscono condividere la tesi della Cassazione.

Ad avviso dello scrivente, è da condividere la tesi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al quale l'art. 7 del Codice della Strada conferisce il potere di impartire le direttive per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati. E, dunque, va ricordato che il Ministero ha più volte evidenziato che "per sosta limitata debba intendersi quella permessa per un tempo limitato (di cui all'art. 157, c. 6, del Codice), mentre per sosta regolamentata debba intendersi quella oggetto di specifica disciplina adottata per corrispondere alle sopra indicate motivate esigenze di regolamentazione della circolazione". Ne consegue che, se la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al solo pagamento di una somma, "questo Ufficio ha più volte espresso il parere che il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non si sostanzia in una violazione di obblighi previsti dal Codice.

L'art. 157, comma 6, al quale fa riferimento la Cassazione, prevede sanzioni per una serie di ipotesi di violazioni, tra le quali l'omessa indicazione, quando è prescritta, dell'orario di inizio della sosta o la mancata attivazione del dispositivo di controllo orario e, quindi, si riferisce unicamente ai casi di sosta concessa per un tempo limitato. Per la disciplina della sosta a tempo indeterminato, che ricorre allorchè esiste un dispositivo di controllo della sua durata (c.d. parchimetro) sulle strisce blu, si deve, pertanto, ricorrere alle disposizioni dell'art. 7 del Codice della Strada in quanto si tratta chiaramente di sosta senza limitazione di durata.

Corretta è, ad avviso dello scrivente, l'interpretazione della maggior parte dei giudici di pace che, è auspicabile, continuino a seguire l'indirizzo proposto dal Ministero, senza sentirsi obbligati ad aderire alla tesi della Cassazione, le cui sentenze non sono vincolanti per i giudici di merito (giudici di pace e tribunali), i quali possono tranquillamente decidere secondo il loro libero convincimento. Peraltro, non sarebbe la prima volta che sezioni diverse della Cassazione emettano pronunciamenti contrapposti, come è accaduto, ad esempio, in tema di remissione tacita di querela.

In conclusione, dunque, il prolungamento della sosta oltre l'orario di competenza non è sanzionabile per violazione delle norme del Codice della Strada, ma consente all'ente proprietario dell'area il recupero delle somme dovute per il tempo non coperto dal pagamento del ticket, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale.

Tuttavia, al fine di evitare comportamenti contrastanti tra i Comuni interessati, il Ministero non si è limitato a esprimere pareri, ma ha emanato una circolare chiarificatrice, della quale il Comune di Cefalù non tiene conto, purtroppo, assetata com'è la sua Amministrazione di denaro, anche a costo di calpestare il diritto e le leggi, pur di estorcerlo ai cittadini.