Ancora sulla determina di un Sindaco non ben determinato

Ritratto di Angelo Sciortino

8 Maggio 2019, 07:50 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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Montallegro

Ieri ho passato la mia giornata occupandola quasi totalmente a cercare di spiegarmi la determinazione, che ho commentato al seguente link: http://www.qualecefalu.it/node/23086 , riguardante la nomina di un esperto per il Sindaco. Nella ricerca ho fatto una scoperta, che, invece di togliermi ogni dubbio, ha confermato le mie ipotesi; soprattutto quella di ritenere l'attuale Sindaco di Cefalù incapace di essere un buon amministratore.

Ipotesi, che la lettura della determinazione mi aveva suggerito. Specialmente perché in essa non erano specificati sufficientemente quali dovrebbero essere le azioni che in qualità di esperto del sindaco dovevano essere svolte dal professionista incaricato e perché erano introvabili professionisti locali. Per di più la stessa delibera non teneva conto che qualsiasi atto o qualsiasi azione amministrativa dell'esperto sarebbe ricaduta sotto la responsabilità del dirigente del servizio.

Queste considerazioni mi hanno spinto alla ricerca di altri particolari. Una ricerca poco fruttuosa, se non per il fatto di scoprire che fra i meriti del futuro esperto c'è quello di essere stato nominato esperto del comune di Montallegro (AG) nella notte di Natale 2018. Esperto per i primi sei mesi del corrente anno, quasi in contemporanea dell'incarico a Cefalù, come se possedesse il merito dell'ubiquità, anche se le esigenze di Montallegro, un paese con meno di 2.500 abitanti, non saranno pesanti come sono pesanti quelle di Cefalù. A conferma di questo primo incarico riporto in pdf la determina di incarico del dirigente del comune di Montallegro: Nomina esperto a Montallegro.pdf

Sul punto è da ricordare quanto precisa la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite Civili 9 ottobre 2018, n. 29081, la quale sottolinea come l’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 ai fini dell’assegnazione degli incarichi a contratto pone un importante limite “oggettivo”: detti incarichi possono essere attribuiti solo “a persone in possesso di un’elevatissima professionalità”. Il che mette in serissima discussione la legittimità di scelte adottate in particolare dagli enti locali di attribuire incarichi a contratto senza attenersi alle condizioni oggettive imposte dall’articolo 19, comma 6.

E allora, a quali conclusioni devo giungere? Sempre alla conclusione che quando mi ritrovo di fronte a una qualsiasi azione di questa Amministrazione, mi resta l'amarezza di ritrovare timori per il futuro della mia Cefalù.