Una severissima condanna del CGA contro le follie burocratiche del Comune

Ritratto di Angelo Sciortino

10 Maggio 2019, 20:29 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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Giorno 08/05/2019 Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA ha depositato una sua sentenza di condanna del comune di Cefalù, che forse è la più pesante e la più costosa fra le tante che in questi sette anni hanno interessato tale Comune.

Prima di andare avanti, mi corre l'obbligo di una premessa. Il cittadino che ha vinto la causa e che per questo incasserà un risarcimento di centinaia di migliaia di euro, non gode della mia stima, essendo venuto meno alla parola datami. Per questa ragione non farò il suo nome e non allegherò la sentenza, anche se di essa citerò le parti più significative, evitando quelle parti in cui può leggersi tale nome. Confesso che sarebbe interessante conoscere tale nome, per dimostrare quanto la sconfitta del Comune sia vergognosa, ma non mi si può chiedere di nominare chi per me rimane un innominabile.

E adesso passiamo alla lettura delle venti pagine della sentenza.

Nel 2009 X e Y, comproprietari di un fondo sito in Cefalù, unitamente ai sig.ri Tizio, Caio e Sempronio, presentavano un progetto e si attivavano per ottenere le relative autorizzazioni al fine di realizzare in detto lotto di terreno una struttura turistico-ricettiva.”

Con nota prot. n. 5929/P del 24.07.2009 la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo rilasciava nulla-osta paesaggistico sul progetto presentato dai comproprietari.

Con nota prot. 18199 del 29.07.2010 il Comune di Cefalù comunicava che il Responsabile del Servizio Urbanistica, con verbale n. 8364, aveva espresso parere favorevole al rilascio del permesso di costruire, approvando il progetto presentato.

Tutto bene? Tutto fatto? Non sembra. Il Servizio Urbanistica del Comune cambia il suo responsabile, passando dall'architetto Giovanni La Barbera all'ingegnere Ivan Joseph Duca, e cambia anche la sua Amministrazione, passando dal sindaco Giuseppe Guercio al sindaco Rosario Lapunzina.

Questo nuovo responsabile del servizio dimostra subito la sua disponibilità a creare occasioni per favorire la nascita di pendenze giudiziarie e quindi perdita di tempo per gli investimenti nell'attività primaria a Cefalù, quella turistico-ricettiva. Infatti:

Trascorsi due anni, con istanza prot. 30473 del 03.12.2012 i comproprietari chiedevano al Comune di Cefalù la definizione della pratica edilizia giacente presso gli Uffici del Servizio Urbanistico, e l’aggiornamento del calcolo del contributo sugli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.” Così, però, rispondeva l'Ufficio Urbanistica: “A questo punto con nota prot. 31964 del 19.12.2012, il Responsabile del Settore LL.PP., Edilizia Privata, Espropri e P.R.G. del Comune segnalava alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo che nel rilasciare il “parere n.5929/P del 24.7.2009, posizione BB.NN. 69488 … codesto Ente non ha tenuto conto del fatto che il lotto su cui insiste il progetto in questione rientra nella sottozona ‘G1’ del lungomare, alla luce di quanto sopra riportato, soggetta all’applicazione dell’art.15 l.r. n.78/1976”.

E con nota prot. n. 1988/VIII del 15.03.2013 la Soprintendenza comunicava agli interessati di aver avviato il procedimento di revoca in autotutela del nulla-osta, emesso - come già visto - più di tre anni prima (con nota prot. n. 5929/P del 24.07.2009).

Dopo aver riportato questi fatti, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, tenendo conto del dibattito in sede del TAR, quando difensore di alcuni comproprietari era l'avvocato Francesco Calabrese, così conclude: “La domanda giudiziale volta ad ottenere la condanna della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo e del Comune di Cefalù al risarcimento dei danni provocati dalla tardiva conclusione del procedimento, merita accoglimento.

A quanto ammonteranno questi danni? Lo stesso CGA indica come dovranno calcolarsi proprio nella sua sentenza. “Quanto ai criteri da seguire per la determinazione dellucro cessante’, ciascuna Amministrazione dovrà basare la sua proposta tenendo conto del lucro ritraibile - s’intende: in un lasso di tempo pari a quello del ritardo accumulato per sua colpa – da una struttura ricettiva avente caratteristiche ed ubicazione analoghe a quella che i ricorrenti intendevano realizzare, decurtata per il primo triennio del 60% e per il restante biennio del 40% in considerazione del fatto che qualsiasi struttura ricettiva (ma il discorso vale per qualsivoglia attività d’impresa) non opera immediatamente a regime, necessitando - almeno per un quinquennio - di un’attività di avviamento durante il quale i profitti sono molto ridotti.

Questo un sunto delle 20 pagine della sentenza. A me non resta che una domanda: perché a pagare dovrebbero essere i cittadini di Cefalù per gli autori del danno erariale, Ivan Joseph Duca e Rosario Lapunzina? E perché a pagare dovrebbero essere i cittadini siciliani per il danno erariale provocato dalla Sovrintendenza?