La sentenza del TAR sul ricorso del Comune contro SOSVIMA e FMC

Ritratto di Angelo Sciortino

8 Giugno 2021, 15:48 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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Elementi di analisi della sentenza TAR nel ricorso Comune contro SOSVIMA e FMC srl

Quindi:

  • Comune di Cefalù

  • SO.SVI.MA nella funzione di Sportello Unico per le attività produttive

  • Operatore economico FMC srl

Atto impugnato: Permesso di Costruire in variante a un precedente permesso, già rilasciato con il procedimento definito con l'istituto della Conferenza dei Servizi gestito dalla SO.SVI.MA.

Vizi dell'atto impugnato

Tale Permesso in variante è ritenuto dal Comune in contrasto con la norma di attuazione del Piano Particolareggiato, perché tendente a cambiare la destinazione dell'immobile in un'altra, non prevista dalla norma.

Nella fattispecie da struttura ricettivo-turistica in residenziale.

Il Permesso è dunque ritenuto dal Comune viziato da eccesso di potere, in ragione delle competenze della SO.SVI.MA circoscritte esclusivamente alla gestione dello Sportello Unico per le attività produttive.

Il TAR, per dimostrare i fondamenti della sua sentenza, tralasciando l'evidenza del vizio di palese incompetenza della SO.SVI.MA, che ha operato quindi in eccesso di potere, (censurata correttamente dalla sentenza), centra le sue conclusioni riferendosi: uno alla definizione di residenza e di strutture turistiche, prelevata dall'articolo 23 ter del DPR 380/2001, e due dalla espressione letterale desunta dalla norma di attuazione del Piano Particolareggiato, che definisce cogente.

Con questi presupposti l'analisi da affrontare è interessante, ma lunga, troppo lunga per affrontarla in questa sede.

Pervengo semplicemente alle conclusioni di questa analisi non svolta per iscritto cosi:

Il TAR non è in grado di entrare nei concetti costruttivi del Progetto di uno strumento urbanistico;

il Comune non è stato in grado di gestire la propria pianificazione con coerenza e competenza, riducendosi a applicare la norma della zona, pur essendo questa ambigua nel suo scopo e dunque non adeguata all'operatività in fase attuativa. Era necessario, prima della sua applicazione, ridefinirla in Consiglio Comunale, riscrivendola con lucida chiarezza e definendone lo scopo.

Ne concludo, quindi, soprattutto a quanto accaduto prima con l'inaugurazione nella foto, che siamo di fronte all'ennesimo esempio di cattiva amministrazione, le cui conseguenze sono le spese legali, che gravano sui cittadini tutti; il rallentamento della crescita economica, cioè l'impoverimento della Città; la mortificazione della verità, confusa sotto le decisioni amministrative paranoiche.