Sempre sulla “Ex Posta”

Ritratto di Giovanni Cassata

19 Luglio 2013, 13:34 - Giovanni Cassata   [suoi interventi e commenti]

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Ieri ho appreso dai giornali telematici che il Comune di Cefalù è risultato soccombente nel ricorso amministrativo proposto dalla società “MFM Servizi srl”, proprietaria dell’edificio cosiddetto “Ex poste”, nei confronti dei provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, che le hanno impedito, fino ad ora, di esercitare legittimamente il suo diritto di proprietà.

Ho letto i primi commenti; ho letto, come mia abitudine, l’intera sentenza; ho, successivamente, da ultimo, letto il comunicato del nostro Sig. Sindaco.

Non volendo rievocare le vicende Consiliari e non, che si sono succedute relativamente a tale vicenda, né commentare la detta sentenza, devo necessariamente fare notare che,  come al solito, il Sig. Sindaco ha lanciato ancora una volta, come sembra oramai essere sua abitudine, un messaggio totalmente sbagliato.

Vero è che la legge regionale n. 17/1994 all’articolo 2, comma 8, dispone che nei casi in cui il privato si sia avvalso del “silenzio assenso” per il rilascio di un  Permesso di Costruire,  gli uffici ed organi del Comune possono accertare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inizio lavori, la mancanza dei requisiti per il rilascio del provvedimento autorizzativo ed in tal caso provvedere all’annullamento o revoca del Permesso di Costruire, ma la particolarità della vicenda relativa all’edificio ”ex poste” sta nel fatto che tali requisiti per il rilascio sono stati già valutati dal Giudice Ammnistrativo ed hanno formato oggetto specifico della detta sentenza.

Leggesi, infatti, nella sentenza “Con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.2 della L. reg. 31.5.1994 n.17 (come modificata dall’art.19, comma 2, della L. reg. n.5 del 2011, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 6 e 7, della L. n.241 del 1990, deducendo che sulla richiesta di concessione edilizia si è formato il “silenzio-assenso”; e che pertanto i provvedimenti impugnati adottati dal Dirigente sono illegittimi. La doglianza merita accoglimento.” .

Il Comune stando alla sentenza, quindi, non ha più la possibilità di potere mettere in discussione tali presupposti.

Inoltre, afferma il Sig. Sindaco che “va evidenziato, cosa che non rileva nella sentenza del Tar, che il consiglio comunale ha nel frattempo dato esecuzione alla variante con cui si si prevede un diverso utilizzo dell’area”.

Anche questa affermazione non è veritiera e dimostra una assoluta incapacità del Sig. Sindaco di non volere riconoscere i fatti e di non sapere e/o non volere, leggere correttamente i documenti.

Ricordo al Sig. Sindaco che l’avvocato che rappresentava il Comune di Cefalù, nell’udienza di discussione del ricorso ha presentato, irritualmente e, quindi, in modo non rilevante ai fini del giudizio, la pseudo delibera con cui i Consiglieri che sostengono la sua attività amministrativa avevano approvato, alcuni giorni prima dell’udienza, e dopo che la stessa era stata precedentemente bocciata, la deliberazione di approvazione della esecuzione della variante.

Al riguardo, non voglio fare commenti, ma mi limito solamente a riportare un passo della sentenza

“Ciò posto, per postulare come definitivamente “approvata” la delibera di variante, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto approvare un’apposita delibera ai sensi dell’art.19, comma 4, del DPR n.327 del 2001 (come modificato dall’art.1 del D.Lgs. n.302 del 2002). Il 4.2.2013 il Consiglio Comunale di Cefalù ha discusso la proposta volta a conferire efficacia, ai sensi della citata normativa, alla variante di PRG adottata con delibera consiliare n.129 del 3.10.2011, ma anche detta proposta non è stata approvata perchè dei 17 consiglieri presenti solamente 6 hanno votato a favore mentre gli altri 11 si sono astenuti.

Ne consegue:

- che la “fattispecie complessa a formazione successiva” che avrebbe consentito all’Amministrazione comunale di considerare come definitivamente “approvata” (seppur in presenza di un voto negativo del CRU) la variante al PRG, non si è perfezionata; - e che sia la delibera di CC n.129 del 3.10.2011 sia la delibera di CC n.17 del 14.3.2012, aventi ad oggetto il progetto e la relativa proposta di approvazione della variante allo strumento urbanistico, hanno automaticamente perduto la loro efficacia (non essendo state “approvate” e non essendo idonee a produrre l’effetto modificativo proposto).”

E’ opportuno, inoltre, riportare il P.Q.M. del Tribunale

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II^, accoglie il ricorso principale annullando, per l’effetto, i provvedimenti con esso impugnati; e dichiara improcedibili i ricorsi per motivi aggiunti. Condanna il Comune di Cefalù al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali liquidandole nella misura di €.1500,00 oltre i.v.a. e c.p.a. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.”

Potrei concludere con una espressione del grande Totò “E io pago!!”, ma potrei concludere anche dicendo che “la fortuna bacia gli audaci”.

Quest’ultima affermazione, però, non mi sembra molto calzante, in quanto il Sig. Sindaco,  a mio avviso, non è “audace” ma, sempre secondo me, è solo “demagogo” e, forse, anche un po’ superficiale nelle scelte “scellerate” che fa e fa fare ai Consiglieri che ne sostengono l’attività amministrativa, Consiglieri che a volte sembrano essere quasi costretti a ratificare le scelte del Sindaco.

                                                              Giovanni Cassata

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Commenti

... ma temerario sicuramente. L'audacia è il coraggio ragionato, che prevede le conseguenze; la temerarietà è il coraggio irrazionale di chi non le prevede.