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Un'omissione dichiarata per ignoranza della norma? [2]11 Novembre 2012, 11:21 - Angelo Sciortino [1] [suoi interventi [3] e commenti [4]] |
Nell'ultima riunione del Consiglio comunale il Sindaco, rispondendo a una precisa domanda del consigliere La Rosa, ha detto che gli albergatori non pagheranno fino a quando non sarà risolto con sentenza definitiva il loro ricorso, presentato alla Commissione Tributaria Provinciale e da questa accolto. Pende ora il giudizio d'appello presso la Commissione Tributaria Regionale. Seguirà poi il ricorso in Corte di Cassazione, che già si è pronunciata, a Camere riunite, in casi simili al nostro e in quella sede ha accolto le richieste dei comuni interessati.
In una riunione precedente il Presidente del Consiglio aveva quasi lodato un imprenditore, che a fronte di un debito milionario aveva versato ben 50.000 euro!
Entrambi, il Sindaco e il Presidente, avranno certamente dimenticato che “Il ricorso, come visto per la riscossione frazionata, non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in misura parziale, delle somme richieste con l’atto impugnato; per i tributi e le altre entrate locali che si riscuotono con il ruolo, ad eccezione delle violazioni al codice della strada, è prevista l’iscrizione a ruolo di una frazione delle somme.”
Il parziale, se ricordo bene, dovrebbe essere pari a 1/3 dell'intimato. Quindi, se i ricorsi presentati riguardano una cifra complessiva di 12 milioni di euro, l'Amministrazione potrebbe immediatamente procedere per il recupero di ben 4 milioni di euro.
Segnalo questa anomalia, nella speranza che il Sindaco chieda ad avvocati, che sono preparati in diritto amministrativo, se risponde al vero quel che affermo e, in caso di risposta positiva, si attivi a dare corso agli atti esecutivi per il recupero di queste cospicue somme parziali, tanto utili in questo momento di disastro finanziario del nostro Comune. Più utili delle irrisorie somme dovute dal pensionato con 500 euro al mese!
Spero che nel suo comizio di questa sera il Sindaco chiarisca questo punto.