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“E io pago“ : storia di ordinaria (dis)amministrazione [2]1 Dicembre 2012, 12:33 - Saro Di Paola [1] [suoi interventi [3] e commenti [4]] |
La storia
In data 27/06/2012 il Comune di Cefalù, con ordinanza n° 15/2012 ha ingiunto a Di Giorgi Salvatore e Guercio Rosario Salvatore Antonio “la messa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la demolizione dei servizi igienici non rappresentati nei grafici allegati alla Concessione Edilizia n. 21/2004”.
Di Giorgi e Guercio hanno presentato al TAR di Palermo il ricorso al n° 1995/2012 del registro generale “per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 15/2012 del 27/6/2012…….. nonchè degli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali”.
Nella Camera di Consiglio del 28/11/2012 il TAR di Palermo (sez. II) ha così deciso :
“ Visti il ricorso e i relativi allegati,
visto …………………
visto………………….
visto………………….
visti tutti gli atti della causa;
ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
……………..
……………..
- rilevato che, ad un sommario esame, il primo motivo di ricorso appare fondato, e la motivazione del provvedimento dell’Amministrazione comunale (peraltro, tardivamente costituita) risulta fortemente contraddittoria e irrazionale sotto tutti i profili evidenziati dai ricorrenti;
- ritenuto che sussiste il lamentato danno grave e irreparabile;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda),
accoglie l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Cefalù al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00) oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.”
Il commento
Con l’ordinanza di messa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la demolizione dei servizi igienici emessa per il fatto che quei servizi non sono rappresentati nei grafici allegati ad una Concessione Edilizia, il Comune di Cefalù ha aggiunto una pagina al libro dei “record”.
Quelli urbanistici.
Ovviamente.
Una pagina da ricordare che onora le iSTITUZIONI cittadine nella stessa misura in cui ebbe ad onorarle quella contravvenzione che un vigile ebbe a comminare, un trentennio addietro, alla banda che percorreva in controsenso il corso Vittorio Emanuele.
Fa riflettere e DEVE FARE RIFLETTERE il giudizio con il quale il TAR ha licenziato la motivazione dell’ordinanza comunale : “contraddittoria e irrazionale sotto tutti i profili “.
Il fatto, poi, che, per esprimere tale giudizio, al TAR, sia bastato “un sommario esame” dice tutto su quell’esame che, certamente approfondito e competente, deve avere “ispirato” e supportato l’ordinanza di demolizione dei servizi igienici de quibus.
La riflessione, ovviamente, deve andare oltre quella ordinanza!
Infatti, dovessero risultare “contraddittorie e irrazionali” le motivazioni di altre ordinanze delle quali, in questi giorni, ahinoi, pure, abbiamo letto,
per il Comune di Cefalù, negli anni a venire, i debiti fuori bilancio saranno catena più lunga di quelle, cosiddette, di S. Antonio.
Catena di debiti fuori bilancio, per pagare spese processuali e parcelle agli avvocati.
Ma non solo!
Catena di debiti, anche e soprattutto, per risarcire i danni che i cittadini potranno aver subito.
Per ordinanze comunali che la Giustizia Amministrativa finirà per dichiarare illeggittime.
Saro Di Paola, 1 dicembre 2012