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AHIMÈ, mi sono sbagliato! Ero andato “ad intuito” [2]25 Ottobre 2014, 07:22 - Saro Di Paola [1] [suoi interventi [3] e commenti [4]] |
Nell’ultimo post sul Distaccamento dei Vigili del Fuoco in contrada Calura (http://www.qualecefalu.it/node/15243 [5]) ho scritto che i lavori del primo stralcio non erano, ancora, iniziati perché si era dovuto procedere ad un ulteriore appalto, per rimuovere i rifiuti, che, negli anni, avevano trasformato i locali e le pertinenze dell’ex macello in una autentica discarica.
AHIMÈ, mi sono sbagliato.
Non disponendo delle “carte”, ero andato “ad intuito”.
E “l’intuito”, si sa, a volte, può tradire.
Invero, i fatti sono andati diversamente e, ora che dispongo della “Determina n° 1113 del 29/07/2014” del Responsabile del settore LL.PP. e pianificazione urbanistica del Comune di Cefalù, posso esporli con la giusta cognizione.
Dopo la consegna dei lavori all’impresa, avvenuta il 13 marzo 2014 con apposito verbale, i lavori sono stati sospesi il 25 marzo.
Ciò perché, come avevo intuito, contrariamente a quanto era stato scritto nel verbale di consegna (http://www.qualecefalu.it/node/13264) [6], l’area dell’intervento non era, affatto, “libera da cose”
ed i rifiuti speciali ivi depositati non facevano, affatto, configurare quello “stato tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori”, di cui era stato scritto nello stesso verbale.
Erano rifiuti speciali per la cui rimozione, non prevista e non contabilizzata nel progetto appaltato del primo stralcio, secondo il mio “intuito” si sarebbe dovuto indire un ulteriore appalto.
Così non è stato.
Infatti, per quanto si desume dalla citata “Determina”, il Responsabile del settore LL.PP.
dopo avere “quantificato in dettaglio per un totale di € 60.848,64 l’importo delle maggiori lavorazioni”,
dopo avere “acquisito preventivi” e dopo averli “rapportati”,
ha ritenuto “assolutamente conveniente per l’amministrazione avere come unica interlocutrice la ditta appaltatrice” e, di conseguenza,
ha “affidato l’appalto” alla ditta medesima.
Ciò, fondamentalmente, per due ordini di motivi, di cui si legge nelle premesse alla “Determina”:
1) la “espressa rinuncia della ditta ai danni da sospensione, anche oltre il periodo strettamente calcolato, che fino al 31/8/2014 ammontavano a € 48.526,06”;
2) “la sussistenza di gravi inconvenienti qualora gli stessi lavori complementari, strettamente necessari al proseguimento dell’esecuzione del primo contratto, fossero stati appaltati a ditte esterne”.
Il tutto secondo la “procedura negoziata ex art. 57 c.5 del D.Lgs 163/06”.
Ebbene, al solo fine di rendere questo mio post comprensibile, anche, ai non “addetti ai lavori” e di fare risparmiare loro il tempo, pur breve, della ricerca sul web, ritengo opportuno fornire le nozioni elementari di diritto, che sono strettamente necessarie per non abbandonarne la lettura.
Il Decreto Legislativo 163/06 è il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE, n°17 e n°18, del 2004”.
L’articolo 57 di tale D.L. prevede la “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”.
Il comma 5 di tale articolo indica ”i lavori non compresi nel progetto iniziale” per i quali “alle stazioni appaltanti è consentita tale procedura”, nel caso, però, in cui gli stessi “sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera a seguito di una circostanza imprevista”.
Il che significa che l’applicazione della procedura negoziata, cioè l’affidamento diretto alla impresa che si è aggiudicata l’appalto iniziale, ha come presupposto fondamentale il verificarsi di “una circostanza imprevista”.
Alla luce delle superiori nozioni, due domande sorgono spontanee.
La prima:
per i lavori di rimozione dei materiali depositati all’interno ed all’esterno dei locali dell’ex macello, può configurarsi la fattispecie della circostanza imprevista a seguito della quale gli stessi lavori sono divenuti necessari per l’esecuzione del distaccamento dei Vigili del fuoco?
A mio giudizio no.
A meno che i materiali, che sono stati rimossi dall’interno e dall’esterno dei locali dell’ex macello non siano stati ivi depositati, nottetempo e all’insaputa di tutti, possibilmente da ufo, nel lasso di tempo di 12 giorni che è intercorso tra il 13 marzo 2014, quando è stato redatto il verbale di consegna, ed il 25 marzo, quando i lavori sono stati sospesi.
La seconda:
quegli stessi lavori possono essere definiti complementari a quelli dell’appalto iniziale?
A mio giudizio no.
A meno che nella lingua italiana l’aggettivo complementare non sia sinonimo di preliminare, prioritario e simili.
Il che significa che, nel caso in ispecie, mancava il presupposto per l’affidamento di quei lavori con la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista dal comma 5 dell’ex articolo 57 del Decreto Legislativo 163/06.
A mio giudizio.
Ovviamente.
Per completezza e correttezza d’informazione, pubblico di seguito il testo integrale della “Determina n° 1113 del 29/07/2014”.
Saro Di Paola, 26 ottobre 2014
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