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Prime riflessioni sulla recente legge regionale portante la Riforma Urbanistica [2]11 Agosto 2020, 13:01 - Giovanni La Barbera [1] [suoi interventi [3] e commenti [4]] |
Dall'ARS arrivano gli echi trionfali per l'approvazione della legge di riforma dell'urbanistica e della pianificazione territoriale.
I media ne hanno dato notizia mettendo in evidenza quegli aspetti su cui ciascun partito ritiene d'essere stato l'illuminato artefice o fautore.
Non siamo lontani dal “gaudium magnum” giacché la Riforma è stata approvata in un “conclave” unitario e quasi all'unanimità.
Qualche promotore politico ha inoltre messo in rilievo che all'osannato risultato ha partecipato anche il mondo culturale in generale e quello accademico in particolare.
Purtroppo questa ostentata partecipazione della cultura e degli accademici, posta come vanto, a mio modo di vedere non è stata cosi universalmente diffusa in ambiente siciliano, anche se alcuni Ordini professionali si sono accodati ai “festeggiamenti”.
A mio parere, una moderata felicità sarebbe stata più congrua, se pensiamo che l'attesa per questa riforma è appena durata 42 anni e dovrebbe quindi suscitare un po' di vergogna.
La legge a cui, sino ad oggi, si è fatto riferimento, in Sicilia, è del 1978, allora definita provvisoria, mentre nel resto della Penisola, in conseguenza della istituzione delle regioni a statuto ordinario, le altre regioni, provvedevano a dotarsi di legge urbanistica strutturata sui grandi temi politici, dell'economia dello spazio, della sociologia urbana, del diritto, delle scienze fisiche, e delle esperienze applicative della legge 1150 del 1942, quest'ultima sempre illuminante guida tecnica e culturale anche per la legislazione successiva al Ventennio.
Ovviamente qui non entro nei tecnicismi o sulla concezione razionale della legge del 1942 e delle successive integrazioni, diventata per altro, anche pedagogia nella conoscenza amministrativa, là dove si è avuta l'accortezza di assumerne i valori nella prassi progettuale degli Strumenti operativi della pianificazione e gestione del territorio.
Alcune di queste leggi fecero tesoro anche del dibattito politico sul diritto e in questo del ruolo della concezione del diritto di proprietà dei suoli nei processi di crescita delle città, ed inoltre delle discipline operanti nella prassi europea, che a parità, con l'Italia, di strutture socio economiche, disegnavano per noi la prospettiva dei fenomeni urbani di cui avremmo dovuto, giocoforza, preoccuparci a distanza di anni.
Cultura intrisa si delle enfasi ideologiche del tempo, tuttavia ricca di elaborazioni tecniche e teoriche il cui sapere spesso determinava l'assetto normativo delle leggi in materia di governo del territorio.
Le leggi cosi prodotte, dalle neonate regioni, intorno al 1978, hanno, poi, subito perfezionamenti, che le hanno rese rispondenti al mutate esigenze dei diversi contesti socio economici, della geografia italiana.
In Sicilia, la storia ha disegnato tutt'altro percorso. Il ritardo è il risultato della incapacità di sviluppare, appunto, una pedagogia della cultura del rapporto simbiotico, esistente, tra Comunità e il suo Territorio, e di guidare i processi con una efficiente struttura burocratica impermeabile alle pressioni della illegalità.
Queste brevissime riflessioni, in questo trionfalismo emotivo, a cui partecipano anche ordini professionali con espressioni che veicolano solo illusioni, se non altro, permettono di esporre mie personali convinzioni che “ex abrupto” elenco senza altra spiegazione per le esigenze comunicative del Blog che mi ospita.
A mio modo di vedere, una vera riforma della legislazione, ideata per il governo del territorio, come è noto, caratterizzato da altissima complessità, se ci si pone in termini di analisi e di sintesi progettuale, deve porsi sui seguenti basamenti concettuali.
Sebbene io non credo che la città sia esclusivamente il luogo della razionalità, non vi è dubbio che le modalità, per parlarne con chiarezza, debbano essere quelle suggerita dalle diverse scienze che se ne occupano.
Comunque la concezione sistemica mi pare sia ormai diffusa nei suoi aspetti intuitivi ed empirici.
Il paradigma da richiamare è quindi inevitabilmente quello a cui deve fare riferimento il più generale sistema regionale strutturato in sottosistemi via via capaci di concretizzare le azioni discendenti da ogni scala di analisi, con le sue interdipendenze e specificità.
Questo pensiero utopico postula una classe politica che ancora non abbiamo. E quindi per il momento sorvoliamo.
Vediamo alcune delle caratteristiche, che a mio modo di vedere, potevano invece essere contenute nel processo costruttivo della Riforma in argomento.
Preliminarmente:
Una legge di finanziamento per la raccolta in un dossier di studi e ricerche sulle leggi europee e sulle altre leggi regionali, e sugli effetti concreti degli istituti giuridici utilizzati.
Monografie ad opera dei rappresentanti della cultura accademica;
Programmazione di una schiera di giovani laureandi che appositamente preparati costituissero il futuro apparato burocratico, specializzato per l'applicazione e la gestione della Riforma, ancora privi delle inveterate abitudini;
Corsi di formazione obbligatori per i Segretari e dirigenti comunali.
Norme specifiche per investire in istruzione, formazione, e apprendimento permanente
Penso che in 42 anni qualcosa del genere si poteva fare.
Nel merito della Riforma osservo che in essa permangono operazioni di cosmesi tecnica e giuridica che non apportano significative novità ai modi di procedere nella formazione e gestione degli strumenti urbanistici.
Infatti permane:
L'articolazione in scale della pianificazione;
Il processo della partecipazione;
Il dimensionamento degli standard dei servizi pubblici;
Il dimensionamento del Piano locale;
Gli strumenti di attuazione;
L'articolazione in zone omogenee nel progetto di Piano locale in conseguenza dell'analisi (zoning ex le 1444/1968)
In altro mio scritto avevo ipotizzato che la pianificazione locale attuale, espressa nel PRG, potesse essere abolita e sostituita con un Piano paesaggistico locale, in ragione del fatto che oggi, al centro di ogni preoccupazione sulla terra vi è l'ambiente, ed in particolare per la Sicilia l'aspetto paesaggistico.
Questa ipotesi implicava la ridefinizione:
del registro culturale finora utilizzato dagli operatori professionali e istituzionali;
a normazione di una nuova metodologia tecnica, con la quale doveva redigersi il Piano, con un procedimento partecipativo più ampio e opportunamente dimostrato e certificato.
Ovviamente un Piano paesaggistico cosi inteso doveva contemperare tutte le istanze sociali e del mondo economico produttivo, che ogni Comunità si pone nei suoi scopi di benessere e progresso.
Veniamo ora sempre, “ex abrupto”, a qualche cenno su quegli istituti che sono stati descritti come novità a cui i diversi fautori hanno assegnato importanti speranze nella economia della riforma.
Dalla relazione di presentazione del DDL 587 portante la Riforma, appare fuorviante l'attribuzione della causa dell'irrazionale, caotico, speculativo, distruttivo fenomeno dell'uso del suolo in Sicilia, sia attribuito alle insufficienze della LR 71/78.
Stupisce questa affermazione perché proviene dai ranghi burocratici dell'ARTA.
E' infatti, scolastica, la conoscenza che in Sicilia: i Piani non si fanno; i piani non si attuano; i Piani si interpretano furbescamente in fase gestionale; gli istituti giuridici si stravolgono; le varianti e le deroghe sono approntate quasi mai nell'interesse generale; non per l'insufficienza delle leggi regionali o delle norme dei Piani stessi, ma per precise ragioni di opportunità politica e di arretratezza della cultura della pianificazione e della programmazione a tutti i livelli istituzionali.
Comunque...
Il certificato verde
Se sta per sinonimo di bilancio ecologico, ogni intervento di antropizzazione del territorio, deve verificare che il bilancio dell'alterazione dello stato di , sia accettabile da prefissati indicatori.
Il concetto è di difficile applicazione così come il concetto di resilienza. Sul tema tuttavia dovrebbe operare la Valutazione Strategica Ambientale (VAS) e il monitoraggio previsto su tutto l'arco di validità del Piano, sulla cui effettiva applicazione nutro seri dubbi
La perequazione e la compensazione
Questi strumenti di gestione dei Piani sono sorti già intorno agli anni 80 del secolo scorso.
Solo per notizia. A Cefalù, nel 1997, il Consiglio comunale li aveva inseriti nelle direttive generali per la formazione della variante generale al Piano Regolatore, rimasto, come sappiamo, sino ad oggi senza conclusione.
Questi due istituti, dunque, non costituiscono novità; né l' illusione di aver scoperto un metodo che consente di rendere indifferenti gli interessi privati rispetto alle scelte di Piano, ha dato nella prassi risultati risolutivi.
La Pianificazione non tratta di spazzi teorici isotropi cioè dove la direzione verso le quali si scelgono gli obiettivi concreti è ininfluente rispetto al contesto reale, ma essa compie le sue scelte guidata dall'aver posto con chiarezza e responsabilità politica che tali scelte sono fatte nell'interesse generale.
La rigenerazione di tessuti urbani esistenti.
Non vedo quale siano le novità. La nostra legislazione prevede i Piani di recupero al cui interno i tipi di intervento possono interessare tutti quelli previsti, dalla manutenzione ordinaria alla più complessa ristrutturazione urbanistica. Che queste forme di intervento siano assistiti da capitali pubblici può essere plausibile in quanto partecipano agli scopi urbanistici determinati nell'interesse generale.
La tendenza al consumo di suolo zero
Su questo argomento già l'Ufficio studi del Senato ha predisposto un dossier a cui sarebbe stato utile attingere, e voglio pensare che sia stato fatto.
Mentre l'uso della l'espressione “tendenza a zero” lascia qualche dubbio sulla capacità che i pubblici poteri hanno di controllare il fenomeno, il quale, da subito, lascia intendere che esso andrà avanti, nel migliore dei casi, asintoticamente.
Tra l'altro non capisco come i PRG vigenti sulla costa Siciliana, che contengono, quasi tutti, previsioni insediative che superano di gran lunga i fabbisogni, saranno fermati.
E' inutile ricordare che anche la fascia di rispetto dalla battigia, di cui all'articolo 15 della LR 78/1976, era inizialmente un precetto da inserire in occasione di varianti o alla nuova elaborazione dei PdiF e dei PRG.
E' stata necessaria una legge di interpretazione per imporne l'immediata efficacia, anche fuori dalla volontà dei Comuni di provvedere a varianti o a nuovi PRG.
Purtroppo questa interpretazione avvenne circa 17 anni dopo che sulla costa siciliana la frenesia speculativa aveva distrutto quanto era possibile alla faccia della asserita responsabilità della LR 71/78.
Per il momento in attesa del testo di legge della Riforma, ancora non pubblicato, mi fermo.