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Il Codice della strada, le autocaravan e Cefalù [2]23 Giugno 2012, 00:07 - Saro Di Paola [1] [suoi interventi [3] e commenti [4]] |
Il Codice della strada, alla lettera “m” dell’articolo 54, così definisce le autocaravan o camper che li si voglia chiamare :
“veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”.
L’articolo 185 dello stesso Codice al
“TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO”
così “disciplina la circolazione e la sosta” dei veicoli del cosiddetto turismo itinerante :
“1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m, ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.”
Le disposizioni del Codice della strada sono troppo chiare per lasciare dubbi interpretativi.
Troppo chiare per non essere rispettate dai turisti itineranti e per non essere fatte rispettare dalle Istituzioni preposte.
Altrettanto chiare sono la teleologia complessiva e le ragioni per le quali il Legislatore ha fatto DIVIETO di quanto, invece, a Cefalù, pare sia NORMA.
Tale lo fanno apparire la “regolarità” e la sistematicità con le quali si constata avvenga.
In tutte le stagioni.
Sulla sede stradale del lungomare.
Sulle aree che, nella zona del lungomare, i privati hanno adattato a parcheggi e che, come previsto dalla Legge, non sono attrezzate di quegli
”impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride per la sosta ed il parcheggio delle autocaravan”.
Sulla banchina di riva del porto e sull’arenile di Prissuliana.
Il tutto NEL DISPREGIO, il più assoluto, DEL CODICE DELLA STRADA, DELL’AMBIENTE, DELLA IGIENE E DEL DECORO DELLA CITTA’.
Una Città nella quale le caditoie del lungomare, quando non la sede stradale del lungomare medesimo, vengono usate quasi fossero quegli “ impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride”, ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.
Una Città nella quale la sede del lungomare viene usata come contenitore di rifiuti, quando non come discarica per rifiuti speciali.
IL TUTTO IMPUNEMENTE!
Che il Codice della strada, a Cefalù, non sia vigente ?
Che Cefalù non sia nel territorio della Repubblica d’Italia ?
Sono anni, e anni, che documento con foto il MALCOSTUME e le patenti VIOLAZIONI DI LEGGE da parte DEI CAMPERISTI.
SINORA NON E’ SERVITO A NULLA.
Anzi no!
Sulla “QUESTIONE CAMPER” negli ultimi giorni qualcosa, a livello istituzionale, si è mosso.
Il neo consigliere Marco Larosa la ha portata all’attenzione del Consiglio chiedendo al Sindaco di adoperarsi per IL RISPETTO DELLE REGOLE.
Il Sindaco gli ha replicato che, domenica 17, ha fatto allontanare due camper dai vigili che aveva chiamato per telefono non appena gli avevo, personalmente, segnalato che i due camper, come si coglie dalle prime due foto scattate la prima domenica mattina e la seconda all'imbrunire di sabato, avevano fatto “campeggio”, alla fine del lungomare, dal pomeriggio di sabato alla mattina della domenica.
Mi auguro che, per le Istituzioni, non si tratti di due fatti episodici.
Il mio augurio non perché Cefalù abbia “interdetto” o voglia “interdire il turismo itinerante”.
E, meno che meno, perché Cefalù “non sappia accogliere con spontaneità e cortesia i camper”, come il signor Giancarlo Gemignani ha scritto su “La farfalla”.
È vero il contrario!
Cefalù è stato il PRIMO COMUNE della Sicilia che, a metà degli anni 60, ha preso e tenuto nella debita considerazione il turismo itinerante.
Cefalù ha privilegiato quel turismo, con la previsione nel suo PRG, di apposite vastissime zone da destinare a CAMPING.
Camping che, in quelle zone, sono stati realizzati ed attrezzati di tutto punto, nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia.
Camping che, per l’assetto urbano, viario e territoriale di Cefalù, non avrebbero potuto essere previsti dove i camperisti, negli anni 2000, li vorrebbero.
Cioè nella zona del lungomare che è nel cuore di Cefalù e che è servita da strade che non hanno larghezza idonea per la circolazione, la sosta e le manovre dei camper.
È vero, altresì, -le foto ne sono riprova- che i camperisti, a Cefalù, fanno campeggio, laddove il Codice della strada, al più, consentirebbe loro di sostare.
Per quanto mi rigurda, io non mi arrendo.
Convinto come sono che “CI SARA’ UN GIUDICE anche Cefalù, oltre che A BERLINO“ continuerò a documentare le patenti violazioni del codice della strada che i camperisti perpetrano a Cefalù.
Contro Cefalù!
Contro le Leggi della Repubblica.
La prossima volta, però, invierò la documentazione al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Mi hanno detto che non costa nulla.
Neanche l’affrancatura.
Mi hanno detto che il Presidente mi risponderà.
A meno che Cefalù non sia, più, nel territorio della Repubblica.
Saro Di Paola, 23 giugno 2012