29 Aprile 2016, 13:17 - Angelo Sciortino [suoi interventi e commenti] |
N. 00560/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00899/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2016, proposto da: Santalucia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Patrizia Stallone e Nunzio Pinelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Palermo, piazza Virgilio n. 4;
-Md Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Bonaventura Lo Duca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nunzio Pinelli in Palermo, piazza Virgilio, n. 4;
contro
- il Comune di Cefalù in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
- So.Svi.Ma s.p.a. Agenzia di Sviluppo Locale delle Madonie, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
“- della determinazione n. 12 del 14.3.16 del funzionario responsabile del Comune di Cefalù con la quale è stata annullata in autotutela la concessione edilizia assentita a seguito di formazione di silenzio assenso;
- di tutti gli atti presupposti, connessi […] ed in particolare della nota prot. 7492/PM del 14.12.15 del Comandante FF. della Polizia Municipale del Comune di Cefalù, delle note prot. n. 630/GAB del 16.11.15 e n. 29375 del 25.11.15 a firma del Sindaco di Cefalù e della nota prot. n. 32227 del 29.12.15 a firma del Responsabile del Settore edilizia del Comune di Cefalù;
- di tutti gli atti presupposti e comunque connessi;
- dell'ordinanza n. 2 del 2.2.16 con la quale si ordina alla ricorrente la sospensione immediata dei lavori di realizzazione di una struttura commerciale;
- per quanto possa occorrere della nota prot. n. 4206 del 22.2.16;
- ancora per quanto occorra, dell'art.5 comma 1 lett. b) del Regolamento di organizzazione dello sportello unico delle Madonie;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda incidentale di sospensione e dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza camerale del 28 aprile 2016 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, le censure prospettate appaiono sorrette da sufficienti profili di fondatezza avuto riguardo all’andamento complessivo dell’attività procedimentale;
- di dover pertanto accogliere, per quanto di ragione, la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
- di dover porre le spese del giudizio cautelare, liquidate come da dispositivo, a carico del soccombente Comune di Cefalù, mentre le stesse vanno dichiarate irripetibili nei confronti della parte non costituita, avuto riguardo alla relativa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione seconda), accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe.
Fissa, per il seguito della trattazione, l’udienza pubblica del 16 dicembre 2016, ore di rito.
Condanna il Comune di Cefalù alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio cautelare che liquida in complessivi euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge; dichiara irripetibili le spese nei confronti della parte non costituita in giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore
Sebastiano Zafarana, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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