La stessa domanda di prima

ritratto di Pino Lo Presti

Versione stampabile

Ma dove debbono camminare i pedoni, asse.re al Traffico ed alla Viabilità, nonchè al Centro Storico, Corsello?

ritratto di Gianfranco D Anna

Dal Regolamento Edile del Comune di Cefalù

Regolamento Edile del Comune di Cefalù

TITOLO III
DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE
CAPO VI – USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI

Art. 43 – Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico

E’ vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del Sindaco, il quale può accordarla sentito il dipendente Ufficio Tecnico Comunale e in caso di occupazione permanente anche la Commissione Edilizia e dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l’occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.
Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà anche consentire l’occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l’esigenza della viabilità.
Alle stesse può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l’occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenza e balconi, secondo le norme di cui al precedente art. 24.
E’ vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del Sindaco, in cui siano indicate le norme da osservare nella esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.
Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale, e sul quale il Comune avrà facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.
Il Sindaco potrà, sentita la Commissione Edilizia, concedere l’occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o canalizzazioni idriche, elettriche, etc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate al Titolo I – Capo III.
Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento delle tasse prescritte per uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito.

ritratto di Pino Lo Presti

Regolamento concessione suolo pubblico

art. 13 - obblighi del concessionario

comma 10.L'uso di fioriere esterne a corredo non dovrà essere di impedimento alla circolazione veicolare e/o pedonale. Queste dovranno essere realizzate in legno, in ferro o materiali naturali, facilmente amovibili e tassativamente infiorati con cura. Lo spazio intermedio tra due o più fioriere sarà calcolato come facente parte della superfice oggetto di concessione e soggetto a canone.

ritratto di Vincenzo Gerone

Quasi quasi per non pagare

Quasi quasi per non pagare più i posteggi mi verrebbe voglia di travestire la mia macchina da fioriera gigante!!
Tra muri che cadono, zone blu, posteggi per portatori di handicap, fioriere, transenne, stalli privati, posteggi per la Finanza, dissuasori davanti le caserme e strade che diverranno a doppio senso di marcia a Cefalù è rimasto un posto auto ogni 20 famiglie.
Speriamo che un giorno tutto questo cambierà