Le risposte sul potabilizzatore

ritratto di Rosario Lapunzina

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L’amico Saro Di Paola, che ringrazio per i pubblici attestati di merito che rivolge all’impegno mio e dell’intero Circolo del Partito Democratico sul problema “acqua” (e non solo), mi pone dei quesiti cui non disdegno di dare una breve ed unitaria risposta, all’uopo, basandomi sull’esame della L.36/94, la cosiddetta Legge Galli, quella che ha previsto, per il servizio idrico integrato, la istituzione degli “ambiti territoriali ottimali”, con l’affidamento ad un gestore unico; APS SPA, nel caso della Provincia di Palermo.

In particolare, l’art. 15 comma 2 della predetta norma, che testualmente recita: “ Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione.” Aggiunge il comma 3 che “ Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.”

Per legge, quindi, il gestore del servizio acquedotto, ossia APS, riscuote la tariffa e, entro trenta giorni dalla riscossione, direttamente ed autonomamente, provvede al riparto tra gli altri gestori che agiscono in forza di particolari concessioni, com’è nel caso di Sorgenti Presidiana, concessionaria del servizio di potabilizzazione. Se così è, non si comprende perché il Comune di Cefalù, che ha ceduto il servizio idrico ad altro soggetto gestore, debba continuare a svolgere un ruolo di “intermediario” ed anche di “garante”, non richiesto né consentito dalla legge.

Detto ciò, va anche rilevato come l’aver mantenuto (tramite la Convenzione di Gestione approvata dall’Assemblea dei Sindaci e ratificata, in luogo dei Consigli comunali, dal Commissario per l'Emergenza Idrica, Salvatore Cuffaro) una autonoma gestione in capo alla ditta Sorgenti Presidiana, è atto che appare in contrasto con la medesima Legge Galli, che, all’art. 10 comma 3, aveva previsto la prosecuzione, sino a naturale scadenza, delle sole concessioni in essere alla data di entrata in vigore della norma .
Difatti, mentre (derogando alla norma) accoglie l’emendamento del Comune di Cefalù in favore della autonoma gestione del potabilizzatore (art. 14.5), la Convenzione di Gestione, all’art. 14.7, prevede la cessazione di tutti gli altri servizi affidati in concessione successivamente all’entrata in vigore della L. 36/94, con trasferimento degli impianti agli Enti Locali.

Anche su questo aspetto sarebbe opportuno aprire una riflessione.

Rosario Lapunzina

ritratto di Saro Di Paola

LA MIA REPLICA A ROSARIO LAPUNZINA

Caro Rosario,
sottoscriverei IN TOTO la risposta che, da consigliere, hai dato alle domande che, da cittadino, ti avevo rivolto,
se non fosse che la Legge Galli che ha istituito gli “Ambiti Territoriali Ottimali” per il servizio idrico integrato,
al comma 2 dell’articolo 15 non avesse anteposto, e di molto,il comma 1.f dell’articolo 4 nel quale ha definito, come li ha definiti, quelli che sono i servizi che
“costituiscono il servizio idrico integrato”
e precisamente :
“l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue” .

Una definizione sin TROPPO ESPLICITA e sin TROPPO CHIARA per lasciare adito ad interpretazioni di sorta che siano diverse dal SIGNIFICATO LETTERALE delle parole usate dal Legislatore e dalla loro connessione.

Una definizione che ESCLUDE IL SERVIZIO DI POTABILIZZAZIONE dal servizio idrico integrato.
INOPPUGNABILMENTE !

Pertanto, se, per rispettare gli articoli 9 e 10 della Galli,
nella “CONVENZIONE DI GESTIONE” tra la Provincia di Palermo e la “A.P.S.” spa,
l'AMAP è stata, GIUSTAMENTE, “SALVAGUARDATA” e manterrà
“la gestione del servizio sino alla scadenza della relativa concessione”
perchè “alla data di entrata in vigore della legge,gestore esistente di servizi pubblici" , ovviamente , "di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili"
nella convenzione medesima,la “SORGENTI PRESIDIANA” , gestrice-concessionaria del servizio di potabilizzazione, inesistente alla data di entrata in vigore della Legge Galli,
è stata ALTRETTANTO GIUSTAMENTE ESCLUSA
e manterrà la gestione del servizio sino alla scadenza della concessione prevista nel projet financing sulla base del quale, per il Comune di Cefalù, ha realizzato il potabilizzatore.

Sicché,
NESSUN ACCORPAMENTO v’è, né vi può essere, TRA IL SERVIZIO DI POTABILIZZAZIONE e quello IDRICO INTEGRATO e, quindi,
tra i loro GESTORI “SORGENTI PRESIDIANA” e APS.

Sicché, ancora,
i rapporti e le obbligazioni tra il COMUNE DI CEFALU’ e la “SORGENTI PRESIDIANA” sono
quelli sanciti nella CONVENZIONE con la quale il Comune ha AFFIDATO alla “Sorgenti Presidiana”
“LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI POTABILIZZAZIONE”.
Per altro, non sarebbe potuto e NON Può ESSERE DIVERSAMENTE ove si consideri che L’AFFIDAMENTO è avvenuto MEDIANTE PROJET FINANCING.

Per concludere, nella speranza di essere stato il più sintetico ed il più efficace possibile, faccio un esempio “terra terra” per essere meglio compreso da quanti non sono addentro alla materia :

applicare il comma 2 dell’articolo 15 della Legge Galli al servizio di potabilizzazione della “Sorgenti Presidiana” è come applicare a Lampedusa un qualsiasi comma di una qualsiasi legge che il Legislatore ha emanato per Udine, Aosta e Trieste,
o ancora applicare ai “non vedenti” una norma emanata per i “non udenti”.
Saro Di Paola, 14 marzo 2011