Sentenza Comune di Cefalù- Sorgenti Presidiana

ritratto di Staff
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Pubblichiamo la Sentenza tra Sorgenti Presidiana e Comune di Cefalù, emessa dal Giudice unico Cammarata, con la quale, lo stesso, ha dichiarato improponibile la domanda proposta dalla Sorgenti Presidiana per rinuncia all’azione, in quanto contrattualmente devoluta ad arbitri

ritratto di Saro Di Paola

CONTROVERSIA O MANCATO ADEMPIMENTO ?

La lettura della sentenza mi ha fatto sorgere un dubbio :

"il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti nonostante la fruizione del servizio"

rientra tra quelle

"controversie per l'attuazione della convenzione"

per la cui "decisione" il Comune concedente ed il gestore concessionario hanno convenuto di affidarsi ad un Collegio di tre arbitri ?

A giudizio di uno come ME CHE NON HA COMPETENZA ALCUNA IN MATERIA
"il mancato pagamento dei corrispettivi"
configura una fattispecie diversa dalla controversia :
"MANCATO ADEMPIMENTO DEL COTRATTO STIPULATO".
Ovviamente da parte del Comune concedente.

Spero che ci siano commenti competenti che possano chiarire il mio dubbio.

ritratto di Rosario Fertitta

Scusami Saro, ma non ritieni

Scusami Saro, ma non ritieni che "il mancato pagamento dei corrispettivi" sia un minus rispetto al ben più ampio concetto "controversie per l'attuazione della convenzione" ?
Credo sia molto più rilevante evidenziare che il Giudice ha, in accoglimento della eccezione formulata dal Comune di Cefalù, ha dichiarato IMPROCEDIBILE la domanda giudiziale proposta da Sorgenti Presidiana.
E questa eccezione è stata condivisa pure da Sorgenti Presidiana...

ritratto di Saro Di Paola

SAREI UN PRESUNTUOSO SE .....

Caro Rosario,
personalmente ritengo che vi possa essere "un minus", e quindi un majus, tra due entità che, per avere la stessa natura, siano paragonabili o si possano mettere a confronto.

Perciò, secondo il mio modo di pensare, "il mancato pagamento del corrispettivo" potrebbe costituire un MINUS,
nel caso specifico una CONTROVERSIA MINORE,
soltanto se costituisse una MODALITA' di "attuazione della convenzione" che ha regolato, e regola, il negozio tra il Comune e la Sorgenti e sulla quale una delle parti contraenti muova contestazioni .

Ed invece, in qualsiasi negozio che sia stato stipulato, a non potere costituire
OGGETTO di contestazione, di disputa, di dibattimento,
cioè,

A NON POTERE COSTITUIRE CONTROVERSIA,

sono, CERTAMENTE, il PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO del negozio ed il SOGGETTO CHE, questo corrispettivo, DEVE PAGARE.
Ciò secondo il modo di pensare, o di ragionare, di uno come me che, lo ripeto,
NON HA COMPETENZA ALCUNA IN MATERIA.

Quanto al resto,

SAREI UN PRESUNTUOSO

se mi permettessi di esprimere giudizi sulla ECCEZIONE del Comune, sulla DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA' da parte del Giudice e sulla CONDIVISIONE della eccezione da parte della Sorgenti.

ritratto di Rosario Fertitta

La tua presunzione è nel

La tua presunzione è nel continuare a definirti...incompetente!!
Con affetto