E’ POI TUTTO QUI’ ?

ritratto di Saro Di Paola

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Mi sarei aspettato che il consigliere Lapunzina avesse replicato al mio scritto, anzitutto, spiegando, alla Città, non certamente a me, le ragioni per le quali, dopo avere parlato e direi, anche, straparlato, di “MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL’IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE”, improvvisamente, ABBIA CAMBIATO TIRO parlando di “MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLE SORGENTI UTILIZZATE”.
Sì STRAPARLATO e per anni, in comunicati stampa, in interventi in consiglio, in interrogazioni al sindaco, in pubblici comizi e in svariate denunce.

Mi sarei aspettato che Egli, replicandomi, avesse precisato le motivazioni per le quali, sul piano razionale, sul piano sostanziale e su quello teleologico, tali ultime AUTORIZZAZIONI sarebbero INDISPENSABILI, come è scritto siano nel documento votato dal Consiglio.

Mi sarei aspettato che il consigliere Lapunzina avesse replicato al mio ultimo scritto opponendo, alle mie, le sue argomentazioni.

Ed invece Egli, dopo avere preannunciato (non era mai accaduto su L’Altra Cefalù né su altri siti) la pubblicazione di “DIVERSE NOTE TRASMESSE AL COMUNE DI CEFALU’” relativamente alla SORGENTE DI PRESIDIANA e al POZZO DI SANTA BARBARA” ha pubblicato UNA SOLA NOTA RELATIVA, peraltro, SOLTANTO ALLA SORGENTE PRESIDIANA.

Sinceramente, dopo aver passato una notte insonne in attesa che Egli pubblicasse le preannunciate note, avendo letto il suo ultimo post, sono rimasto molto deluso.
Sinceramente, mi sarei aspettato di più !
Mi è, immediatamente,tornato all’orecchio il ritornello di una canzone di Ornella Vanoni :
E’ POI TUTTO QUI’ ?

Non foss’altro perché di quella nota e di quella che ne era stata il prodromo ero stato io a parlare, proprio, nel mio scritto dell’11 settembre del 2008.
Sono note dalle quali , ad emergere è, semplicemente, una rivendicazione di competenze tra il SIAN ed il SIAV.
Sono note alle quali l’ULTIMA NOTA del SIAN che il Sindaco ha letto in aula, ieri sera, NON FA RIFERIMENTO ALCUNO.

Sono note che, personalmente, valuto con lo stesso metro con il quale ho valutato la lettera del SIAN che, nel 2005, ha fatto gridare allo scandalo, proprio Lapunzina ed il suo partito.
Per quel “SI RITIENE CHE SI POSSA RITENERE” ed, aggiungo io, per quell’altra espressione “PREVIA IMMISSIONE IN RETE” che, si capisce, sarebbe dovuta essere “PRIMA DELL’IMMISSIONE IN RETE”.
Mai mi era capitato di leggere in un pubblico documento l’aggettivo “PREVIA” impiegato come l’avverbio “PRIMA” !

Il MIO METRO di valutazione nei confronti di “note”, lettere, autorizzazioni, certificazioni e quant’altro possa promanare dall’apparato burocratico della Regione Sicilia E’ SEMPRE LO STESSO.
E’ UN METRO CHE NON CAMBIA A GIORNI ALTERNI, in funzione del fatto che le note e quant’altro mi possano fare più o meno comodo.

Nella vicenda della cosiddetta “AUTORIZZAZIONE INDISPENSABILE” la partita si gioca sulla differenza tra le più elementari delle congiunzioni che la lingua italiana abbia.
La “E” e la “O”.

Il D.L. n° 31 del 2 febbraio 2001, per definire le acque destinate al consumo umano che, prima di essere immesse in rete, abbisognano di autorizzazione sanitaria usa la congiunzione “O”.
Per disgiungere le acque trattate da quelle non trattate.

Avesse usato la congiunzione “E” l’autorizzazione sanitaria sarebbe stata necessaria per le une e per le altre.

Così, però, non è!
“CON OGNI EVIDENZA” e “IN MODO INEQUIVOCABILE”.

ritratto di Pino Lo Presti

un chiarimento

Caro Saro, l'argomento è certamente complesso e quasi inavvicinabile per chi non è "del campo", tuttavia mi sembra legittimo a fronte di quanto leggo chiederti un chiarimento, cioè come tu lo interpreti.
Nell’ultimo documento pubblicato (lettera del SIAN, prot. 671 del 09 sett. 2008, indirizzato al sig. Sindaco del Comune di Cefalù), nel penultimo capoverso, e nell’ultimo, si legge:
“Le acque della Sorgente Presidiana e Pozzo S. Barbara, pur se non autorizzate, vengono attualmente utilizzate dal Comune di Cefalù ...
Con la presente si sottolinea inoltre agli Enti in indirizzo che è necessario ed urgente che vengano acquisiti tutti gli atti amministrativi (autorizzazioni) di cui al D.M. 26/031991, allegati ..., sia della Sorgente Presidiana che del Pozzo S. Barbara”.
Fatto salvo quanto contenuto nel D.M citato, a me pare che si dica con chiarezza che non solo le Sorgenti Presidiana ma che anche il Pozzo S. Barbara sono privi di "autorizzazione"; autorizzazione che - se non leggo male - si rende "necessario ed urgente" acquisire.

ritratto di Saro Di Paola

la mia risposta alla richiesta di chiarimento

Caro Pino, il fatto che tu, sin da ieri sera, avessi pubblicato il superiore commento sotto il post di Saro Lapunzina, mi aveva fatto ritenere che il "chiarimento" lo avessi chiesto a Lui.
Ragione per cui, avendolo continuato a vedere, anche stamane, in testa all'elenco degli "ultimi commenti" ero stato indotto a ritenere che dovesse essere sempre Lui a risponderti.

Ti rispondo sola ora perchè, scorrendo la prima pagina del blog ed avendo letto sotto il mio post la scritta "1 commento", è solo ora che mi sono accorto che è a me che hai chiesto il chiarimento.

Ti premetto che sconosco il contenuto della lettera del SIAN, prot 671 del 09 sett. 2008.
In quanto tu hai scritto "si legga nell'ultimo capoverso" della stessa ritengo ASSOLUTAMENTE FUORVIANTI l'incidentale usata dal SIAN "pur se non autorizzate" e quanto il SIAN ha ritenuto di "sottolineare" cioè che "è necessario ed urgente che vengano acquisiti tutti gli atti amministrativi (autorizzazioni) di cui al D.M. 26/03/1991, allegati ..., sia della Sorgente Presidiana che del Pozzo S. Barbara”.

Ciò per quanto di seguito ti scrivo.
Nel D.M. 26/03/1991 e nei suoi allegati la parola "autorizzazione" si legge due sole volte :al punto 4 dell'allegato II.

Sotto il titolo :
4) RICERCA DI NUOVE FONTI DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO
si legge :
"Allorché si intende attuare la ricerca e lo sfruttamento di NUOVE RISORSE per l'approvvigionamento idrico sono NECESSARIE LE AUTORIZZAZIONI alla ricerca e captazione e o la concessione alla derivazione".

Alla fine dello stesso punto 4 si legge :
"Sempre ai fini del rilascio dell'autorizzazione e o della concessione è necessario acquisire in merito
il parere della competente unità sanitaria locale emesso dopo aver compiuto le indagini e gli
approfondimenti previsti dal presente e dal successivo allegato".

Nell'allegato III a cui il secondo rimanda si legge :
CONTROLLO DI QUALITÀ
"Il controllo analitico di un' ACQUA PER USO POTABILE e quindi la SORVEGLIANZA sulle sue caratteristiche
qualitative DAL PUNTO DI CAPTAZIONE AI RAMI TERMINALI della rete di distribuzione, ha come scopo
fondamentale la tutela della salute pubblica".

Relativamente alla sorgente di Presidiana ed al pozzo di Santa Barbara sono di TUTTA EVIDENZA DUE FATTI.

Il primo :
NON TRATTASI DI NUOVE FONTI DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO

Il secondo :
LE ACQUE DI PRESIDIANA E DI SANTA BARBARA, per il fatto stesso che devono essere potabilizzate, NON SONO ACQUE DESTINATE AD USO POTABILE.
SE LO FOSSERO,DOVREBBERO ESSERE "AUTORIZZATE" E,
NEI CONTROLLI DI QUALITA', DOVREBBERO ESSERE "SORVEGLIATE DALLA CAPTAZIONE AI RAMI TERMINALI DELLA RETE".
Proprio per quanto al Decreto che tu hai richiamato, e, perciò,
G I U S T A M E N T E E N E C E S S A R I A M E N T E.

ritratto di Pino Lo Presti

Se non ti annoia

... una conversazione che, mi pare, non possa comunque essere, alla fine, “piana” - proprio perchè poco chiari sono i disposti normativi, almeno nella forma in cui (a tuo dire) sono rappresentati -, proverei - per capire - a riassumere a me stesso.

(intanto: la lettera cui faccio riferimento, di cui tu premetti di sconoscere il contenuto è l’ultima pubblicata il 4 febbraio nell’intervento di Lapunzina: “Autorizzazione sanitaria per l'utilizzo delle acque destinate al consumo umano”)

A tuo avviso, quanto da me messo in rilievo - perchè tu lo valutassi - della lettera in oggetto, è “ASSOLUTAMENTE FUORVIANTE”; tali infatti consideri “l'incidentale usata dal SIAN "pur se non autorizzate" e quanto il SIAN ha ritenuto di "sottolineare" cioè che "è necessario ed urgente che vengano acquisiti tutti gli atti amministrativi (autorizzazioni) di cui al D.M. 26/03/1991, allegati ..., sia della Sorgente Presidiana che del Pozzo S. Barbara”.
Spieghi ampiamente questa tua considerazione facendo riferimento allo stesso D.M 26/03/1991 su cui l’ “incidentale” e il “sottolineato” del Sian - ci dici - mal poggiano.

Chi ha scritto quella lettera dunque avrebbe fatto meglio a leggersi bene tale D.M., (giusto?) invece di ingenerare equivoci!
Sarebbe quindi intanto opportuno chiedere al Sian una rettifica della “devianza”; di quali autorizzazioni, infatti, parlava allora?

Che casino; e stiamo parlando del 19991, siamo nel 2.010, chissà quante altre nuove leggi e disposizioni!
____________

Caro Saro,
io preferirei ragionare, lasciando perdere le leggi scritte ad hoc dal politico di turno e promanate da burocratici "imbecilli", ragionare come ragionano due persone, da noi, che siedono, senza pensieri, avendo unico passatempo quello di focalizzare, assieme, il “buon senso”, senza occhiali "tridimensionali".

Così:
O si accetta il principio “liberale” che un impianto di “trattazione-acqua-a-fini-potabili” può attingere la sua materia-prima direttamente anche dalle fogne (cioè "ACQUE NON DESTINATE AD USO POTABILE), e/o anche esservi istallato; oppure si accetta quello “statalista” secondo il quale tale materia-prima deve avere già una sua"destinabilità" e dunque “trattabilità”, e il luogo, in cui questo avviene, avere dei requisiti igienico-sanitari, dati.
Anche le condizioni “ambientali”, geo-antropiche (faglie, pozzi neri, abitazioni, cimiteri, etc...), infatti devono avere dei requisiti che permettano all’acqua che sgorga da quei luoghi di essere trattata da quell’impianto ... ovvero, ai luoghi, di accogliere quel tipo di lavorazione; essendo sempre quello della potabilità lo scopo finale.

Secondo questo ragionamento (prima di dire: faccio un potabilizzatore), deve essere da qualcuno certificato che quell’acqua in quel luogo può essere trattata da quell’impianto, e ciò indipendentemente dalle capacità potabilizzante del potabilizzatore; ciò per il solo fatto che se non si ha il controllo delle condizioni ambientali minime dell’area, minima, interessata alla lavorazione, si potrebbe scoprire poi tardi un giorno che le capacità della macchina non sono bastate al variare incontrollato delle condizioni “ambientali”.
E’ anche buon senso considerare se una macchina su quella strada ci può stare o meno, o se sia il caso o meno (potendo scegliere) di cucinare in quel o in un altro posto.

E’ lo stesso principio di buon senso che, con chiarezza - una volta tanto -, anima una legge, all’art. 94 della Parte Terza del D.L. 03/04/2006, n° 152, “Norme in materiale ambientale”; (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano); che riporto, per i lettori, alla fine.
Dice esattamente che vi sono delle condizioni che devono essere rispettate perchè in quel luogo si trattino delle acque: si parla di zone di rispetto e delle necessarie misure a loro salvaguardia.

Tutto questo è stato rispettato quando si è deciso che bisognava fare il potabilizzatore? Può essere che nella “griglia” delle valutazioni questi principi furono allora trascurati, rispetto ad un qualche altro, che - forse - non andava esattamente, nella prevalente direzione invece della potabilità e - direi con sicurezza oggi - anche della bevibilità?

Qualunque cosa dicesse allora, o adesso, la legge, non pensi che sarebbe saggio essere sicuri, intanto, che in "quel" luogo sono rispettate quelle misura di salvaguardia, e ciò indipendentemente - ripeto - dalle capacità del potabilizzatore e dalla tua - spero - certezza che la sua forza sia tale da non dipendere - la sua rispondenza allo “scopo” - da alcuna condizione “ambientale”?
Ecco, da cittadino vorrei che qualcuno mi certificasse che si stanno trattando non solo alimenti scelti ma anche in un posto adeguato, indipendentemente dalle qualità della cucina e del cuoco.

C’è un qualcosa, una “certificazione sanitaria” del genere? (Lo chiedo al “cefalutano”, al Saro “ri ‘iardini”, e non al progettista dell’impianto) Se non c’è, dimmi solo nò; eventualmente, non c’è bisogno che mi spieghi "il perchè non" serve.
___________

Riporto a seguire l’art. 94 di cui sopra:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
"Norme in materia ambientale"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96

PARTE TERZA
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

SEZIONE I
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

ART. 94
(disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

m) pozzi perdenti;

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

a) fognature;

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:

a) aree di ricarica della falda;

b) emergenze naturali ed artificiali della falda;

ritratto di Saro Di Paola

NULLA DI NUOVO

Caro Pino, quando ho scritto il mio post "E' POI TUTTO QUI'" avevo,semplicemente, cliccato sull'ingradimento della fotocopia in prima pagina e non avevo visto le pagine successive.
Però, ora che le ho viste, nulla di diverso aggiungono alla sostanza della questione relativa alla cosiddetta "AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA SORGENTI UTILIZZATE".

La prima rettifica che si sarebbe dovuto chiedere al SIAN è quella relativa alla famosa lettera del "SI RITIENE CHE SI POSSA RITENERE ....... PREVIA IMMISSIONE...".

Sì, hai proprio ragione "CHE CASINO".
E noi facciamo di tutto per alimentarlo perdendo di vista l'obiettivo fondamentale di tutto il complesso della normativa e cioè LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.
SALVAGUARDIA E TUTELA che, a prescindere da ogni discorso sulla qualità dell'acqua alla captazione, sulla sua "trattabilità", sulla sua "destinabilità",a prescindere dalle condizioni "ambientali e geoantropiche" del luogo di captazione e del luogo di trattamento LE AUTORITA' COMPENTENTI CI HANNO COMUNQUE GARANTITO!
E' BASTATO IL VALOR IN ECCESSO DEI CLORITI A FARE GIUSTIZIA DI TUTTO!

Ma, anche a voler prendere in considerazione la qualità e le condizioni ambientali dell'acqua alla captazione, mi pare che sia ASSOLUTAMENTE DIRIMENTE rispetto alla importanza che esse abbiano, o che alle stesse si voglia attribuire,UN FATTO.

L'AMAP DI PALERMO E' STATA AUTORIZZATA A IMMETTERE IN RETE L'ACQUADI PRESIDIANA SENZA ALCUN TRATTAMENTO DI POTABILIZZAZIONE.
Così si legge all'articolo 1 del decreto autorizzativo :
Art. 1

L'AMAP S.p.A. è autorizzata all'utilizzo, in deroga dei parametri sodio e cloruri, per le acque provenienti dalla sorgente Presidiana per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni della fascia costiera e della città di Palermo, per un valore massimo ammissibile (V.M.A.):
Sodio = 245 mg/l per i comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria e Villabate;
Cloruri = 278 mg/l per il comune di Palermo;
Cloruri = 436 mg/l per i comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria e Villabate;

E allora, caro Pino, tanto "casino" per nulla.

Sul discorso della idoneità del luogo del potabilizzatore, sulla sua capacità potabilizzante,su quello della macchina che possa o non possa stare in strada e della "cucina" in altro posto, devo dirti, in tutta sincerità, che non sono riuscito a seguirti.

Quanto al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
"Norme in materia ambientale", l'articolo 94 che tu hai riportato interamente riguarda "la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee DESTINATE AL CONSUMO UMANO".
E quelle di Santa Barbara e di Presidiana, sono destinate al consumo umano solo dopo il trattamento di potabilizzazione.
Grazie, comunque

ritratto di Saro Di Paola

LA RISPOSTA SECCA E UNA DOVEROSA PRECISAZIONE

Caro Pino, stamattina quando ho scritto la mia replica al tuo commento, nella fretta di dovere presenziare, alle 9,00, ad un incontro alla Fondazione Mandralisca con professionisti che sarebbero arrivati da "fuori", avevo tralasciato di rispondere a quella domanda per la quale mi hai chiesto una RISPOSTA SECCA.

LA MIA RISPOSTA SECCA E' "NO" !

E' la risposta del "Saro 'ri iardini" come tu mi hai chiamato.
E' lo stesso Saro che è stato "NON IL PROGETTISTA DELL'IMPIANTO" come tu hai scritto.
NON SAREI POTUTO ESSERLO!
NON HO ALCUNA COMPETENZA NEL CAMPO DELL'INGEGNERIA SANITARIA!
Ma ti posso assicurare che, SE LO FOSSI STATO, NE MENEREI VANTO PROFESSIONALE!

Io, molto più modestamente, sono stato SOLTANTO PROGETTISTA E DIRETTORE DELLE STRUTTURE cioè, per intenderci, mi sono occupato di fondazioni, pilastri, travi, muri di contenimento....
Ma, a prescindere di quale possa essere stato il mio ruolo professionale nella realizzazione del potabilizzatore, sono CERTISSIMO che tu non pensi che la posizione da me assunta nel tempo, IN TUTTE LE SEDI E CON TUTTO IL MIO IMPEGNO, sia in alcun modo legata al ruolo professionale medesimo.

Ho, infatti, troppo rispetto per la tua intelligenza, per la tua onestà intellettuale, per la nostra amicizia e per la stima che tu, mi permetto di esserne certo, nutri nei miei confronti e che io, con la stessa certezza ritengo di non meritare.
Personalmente, se così fosse stato e fosse, MI VERGOGNEREI DI ME' STESSO!
Ti rinnovo il mio grazie.

ritratto di Pino Lo Presti

L'invito al Saro "ri 'iardini"

voleva solo essere un invito ad avere una risposta non dal "tecnico"(e perciò una risposta "tecnica") ma da quell'uomo il cui "buon senso" derivi dalle solide radici della terra che io so appartenerti. Non un richiamo alla tua buona fede quindi ma ad un ragionamento ed ad un linguaggio più accessibile al comune buon senso. Chiarito - e mi dispiace che ce ne sia stato bisogno - questo, prendo atto che, quindi - a tuo avviso -:
a)non c'è bisogno di alcuna preliminare qualità dell'acqua,
b)ne di alcuna particolare condizione dei luoghi in cui essa viene trattata:
c)il potabilizzatore ha in sè tutte le caratteristiche per assicurare il raggiungimento dello scopo: la salute degli utenti!
Confermi?

ritratto di Saro Di Paola

LA MIA CONFERMA

E' sempre stata ben lungi da me qualsiasi vis polemica nei confronti di chi che sia, figuriamoci con te.
Hai ritenuto ci fosse, da parte tua, il bisogno di un chiarimento.
Per me non era necessario.
Da parte mia, infatti, ti avevo scritto che ero CERTISSIMO che il tuo non potesse essere un richiamo alla mia buona fede.

Per il resto CONFERMO SENZA ESITAZIONE E DUBBIO ALCUNI :

a) l'indagine sulla qualità preliminare dell'acqua è necessaria per accertare se può essere destinata all'uso umano senza alcun trattamento.

b) il luogo in cui viene trattata è lo stesso nel quale, da quando Giuseppe Vazzana "portò" a Cefalù l'acqua di Collesano, la stessa è stata accumulata e clorata per essere distribuita senza alcun costo energetico. Anzi, ricorderai, producendo energia.Considerata la geografia del territorio servito era, allora, la ubicazione più strategica.
Oggi, non disponendo di alternative all'acqua di Presidiana e dovendosi, giocoforza, "trattare" la stessa, Pietragrossa-Santa Barbara è la posizione ottimale per il potabilizzatore.
Ciò per ridurre al minimo il costo dell'energia di sollevamento.
Da tecnico ti dico che non ho trovato una sola legge che fissi particolari condizioni per i luoghi in cui allocare i potabilizzatori.
Scusami se te lo ho detto da tecnico.
Fossi rimasto Saro "ri 'iardini", come nella tua famiglia erano chiamati gli aranceti e gli orti "sutta a staziuoni" dove con i miei parenti ho abitato da bambino, non avrei potuto dirtelo.

c)Se non ci fosse stato il potabilizzatore, negli anni dal 2005 al 2009, quando il servizio era ancora gestito dal Comune, lo stesso NON AVREBBE AVUTO STRUTTURE, MEZZI E PERSONALE PER GARANTIRE LA SALUTE DI NOI UTENTI.
Il luogo del primo serbatoio urbano che Cefalù abbia avuto era ridotto ad un letamaio.
Al riguardo su Donlappanio dovrebbero ancora potersi vedere le foto che ho pubblicato nel post dal titolo :
IL POTABILIZZATORE DELLA DISCORDIA (?) : IL GIORNO PRIMA.
Sono consapevole della gravità di ciò che ho detto.
Ma l'ho detto con tutta la razionalità che mi ritrovo.
Sarà POCHISSIMA MA E' LA RAZIONALITA' A FARMELO DIRE.
CON ASSOLUTA CERTEZZA!
caro Pino, potrò essere giudicato presuntuoso ma è così!