Il Tar accoglie l'istanza cautelare

Ritratto di Rosario Lapunzina

14 Febbraio 2013, 21:57 - Rosario Lapunzina   [suoi interventi e commenti]

Versione stampabileInvia per email

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2013, proposto da:

Comune di Cefalù, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Ferrara e Chiara Campanelli, con domicilio eletto in Palermo, piazzetta F. Bagnasco 31 (avv. Daniela Ferrara);

contro

- la Prefettura di Palermo, Ufficio Territoriale del Governo;
- la Corte dei Conti;
- la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana,
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il Ministero dell'Interno;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la Conferenza Unificata Presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la Conferenza Permanente per il Coordinamento della Finanza Pubblica;
tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui
uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. 2770 dell'11 gennaio 2013 della Prefettura di Palermo - Servizio "Contabilità e Gestine Finanziaria" con cui il Prefetto ha diffidato il Consiglio comunale a deliberare lo stato di dissesto finanziario del Comune di Cefalù;

- della deliberazione n. 1/2013, depositata in segreteria il 19 gennaio 2013, con la quale la Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana ordina la comunicazione al Prefetto di Palermo per gli adempimenti richiesti dall'art. 6 comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale n. 19 del 16 gennaio 2013, con cui è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal Comune ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Vista l’istanza di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente e vista la documentazione dalla stessa prodotta;
Visti l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni e la documentazione depositata;
Viste le memorie prodotte da entrambe le parti;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm;

Relatore il primo referendario Maria Cappellano;

Uditi alla camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 i difensori delle parti, presenti come da verbale;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso presenta sufficienti profili di fumus boni iuris, per le motivazioni già diffusamente spiegate nel decreto cautelare n. 19/2013, cui si fa rinvio;

Ritenuto, in particolare, che:

- nelle more della decisione della Corte di Cassazione - davanti al quale è stato sollevato regolamento preventivo di giurisdizione in ordine al citato decreto cautelare n. 19/2013 - la deliberazione adottata dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011 pare connotarsi, per i contenuti e gli effetti diretti sulla sfera giuridica dell’ente controllato, come atto avente natura sostanzialmente amministrativa, rispetto al quale la successiva sequenza procedimentale assume carattere meramente esecutivo;

- a prescindere dalla dedotta incostituzionalità dell’art. 13 del d. lgs. n. 149/2011, già sottoposta al vaglio del Giudice delle Leggi, presenta profili di fumus la censura di violazione dell’art. 243 bis d. lgs. n. 267/2000, nel testo approvato con l. n. 231/2012 (di conversione del d.l. n. 174/2012), tenuto
conto, in particolare, della previsione, introdotta con evidente finalità di salvataggio degli enti locali già sottoposti al cd. “dissesto guidato”, di riapertura di detta procedura con assegnazione di un nuovo termine per l'adozione delle misure correttive, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della modifica normativa (8 dicembre 2012);

Ritenuto, inoltre, che sussiste l’allegato pregiudizio grave e irreparabile, avuto riguardo agli effetti derivanti dalla dichiarazione di dissesto;

Ritenuto, pertanto, che:

- va accolta l’istanza cautelare proposta;
- va fissata l’udienza di discussione del ricorso nel merito;
- le spese della presente fase di giudizio possono, in atto, essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, accoglie l’istanza cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato.

Fissa per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2013, ore di rito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)