Il documento di alcuni Consiglieri di opposizione

Ritratto di Quale Cefalù

13 Aprile 2013, 12:57 - Quale Cefalù   [suoi interventi e commenti]

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Dichiarazioni da allegare al verbale della seduta consiliare del 12/04/2013

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Cefalù,
premesso che ritengono quantomeno inopportuna la “Proposta di Delibera del Consiglio Comunale del 03-04-2013 N. 35” in quanto questo Consiglio Comunale con Delibera n. 7 del 2013 si è già determinato sulla disposizione di efficacia della variante al P.R.G. adottata con deliberazione Consiliare n. 129 del 03/10/2011 ai sensi del comma 4 art. 19 D.P.R. 327/01.
Considerato Che il parere espresso dal C.R.U. all’adunanza del 28/11/2012, con Voto n. 98 e la consequenziale missiva dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, Prot. n. 896 del 14/01/2013, non hanno costituito l’esclusivo fondamento della volontà di questo Consiglio Comunale di non approvare la Proposta di Deliberazione n. 7 del 2013.
Atteso Che la missiva dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, Prot. n. 3716 del 20/02/2013, che di per se non costituisce in alcun modo fatto nuovo, tale da giustificare una riproposizione della medesima proposta di delibera, è stata acquisita al protocollo del Comune di Cefalù in data 06/03/2013, ben 37 giorni or sono, con la conseguenza che l’impossibilità di una tempestiva e ponderata trattazione è imputabile esclusivamente all’inerzia dell’Amministrazione attiva.
Rilevato Che, seppur autorevole, la tesi sostenuta dalla difesa del Comune di Cefalù, secondo cui “il risultato della votazione del Consiglio (6 favorevoli e 11 astenuti) vada interpretato nel senso che l’organo deliberante non abbia né respinto né approvato la proposta di delibera dovendosi, la stessa, invece, considerare, più semplicemente, non adottata, e ciò in ragione della mancata (utile) formazione della volontà collegiale per la quale vanno computati tutti i presenti in aula, compresi gli astenuti”, è resa dal difensore nell’esercizio della dialettica difensiva di parte e quindi non può considerarsi frutto di un distaccato parere “pro veritate”.
Constatato Che il Ricorso n. 2437/11 pendente innanzi alla Sezione II dell’On.le T.A.R. Sicilia di Palermo, la cui udienza sarà chiamata il giorno 16/04/2013, ha per oggetto principale l’annullamento della “Nota 24 agosto 2011, Prot. 247, con la quale il responsabile del Settore Lavori Pubblici, Espropri, Edilizia Privata e Pubblica, ha comunicato la definiva archiviazione (nella sostanza di rigetto) della domanda di concessione edilizia” presentata dalla Ditta M.F.M. e il consequenziale accertamento del “diritto della ditta ricorrente di utilizzare la Concessione Edilizia richiesta in data 8/10/2010 e tacitamente rilasciata ai sensi dell’art. 2 co. 5, L.R. 17/1994, come modificato dall’art. 19 co. 2, L.R. 5/2011”.
Ritenuto Che rispetto al superiore punto qualsiasi deliberazione di questo Consiglio Comunale, risulterebbe palesemente ininfluente e che, inoltre, la pronunzia dell’On.le T.A.R Sicilia di Palermo sul punto risulta essenziale per la valutazione di opportunità in merito alla prosecuzione della procedura espropriativa in danno della M.F.M.. Ove quest’ultima, infatti, risultasse soccombente in ordine al primo motivo di Ricorso, perderebbe ogni interesse alla prosecuzione del Giudizio a sostegno dell’illegittimità della procedura espropriativa. Di contro, una eventuale pronuncia di accoglimento del primo motivo di Ricorso determinerebbe un aumento di valore dell’immobile tale da rendere ingiustificabile la prosecuzione della procedura di esproprio da parte dell’Ente.
Valutato Che solo la proclamata soccombenza della M.F.M. da parte dell’On.le T.A.R Sicilia di Palermo, costituirebbe motivo nuovo tale da legittimare una nuova proposta di delibera all’attenzione di questo Consiglio.
Precisato Che l’eventuale soccombenza del Comune di Cefalù rispetto al motivo principale di ricorso, con le consequenziali ripercussioni a carico del predetto Ente, prescinde da qualsiasi deliberazione passata, presente o futura di questo Consiglio Comunale, attenendo esclusivamente alle determinazioni a suo tempo assunte dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
Per i motivi di cui sopra e per tutto quanto è stato oggetto di dibattito nella seduta Consiliare di questo Consiglio Comunale del 04/02/2013, con riserva di ulteriormente dibattere sul punto all’esito della decisione dell’On.le T.A.R Sicilia di Palermo, che come detto, non può in alcun modo essere influenzata da deliberazioni di natura squisitamente politica di questo Consiglio Comunale,
Ritengono non sussistenti gli estremi di necessità ed urgenza che hanno indotto il Presidente del Consiglio alla convocazione della seduta odierna di questo Consiglio Comunale.

Firmato: Francesco Riggio, Giovanni Iuppa, Giovanni Cassata, Pasquale Messina, Mauro Scialabba, Marco Larosa, Rosario Giardina, Vincenzo Liberto, Mauro Lombardo.