Sulla polemica in corso riguardante la “galleria di sfollamento dalla stazione sotterranea”

Ritratto di Giovanni La Barbera

6 Maggio 2024, 08:23 - Giovanni La Barbera   [suoi interventi e commenti]

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Chi presume di sapere tutto, nella lingua italiana si chiama tuttologo.
E il caso, o la “fortuna” vuole che Cefalù sia provvista di una o più figure di questo genere.
Forse, però, la fortuna non è attribuibile al caso, ma ad una benevola interpretazione dell'elettorato, circa le attitudini di chi ha avuto la brama di volersi occupare della gestione della cosa pubblica.

Questa premessa, introduce ad una topica da parte di chi, con pregiudizievole arroganza, ritiene, impunemente, di potersi addentrare in discipline che non conosce.
Il tema è la “vexata quaestio” del raddoppio della linea ferrata PA-ME ed in particolare della realizzazione della rampa di accesso alla galleria di sfollamento necessaria per l’improvvida scelta della stazione sotterranea, che sovvertì l'originario progetto delle Ferrovie che avevano localizzato la stazione, a cielo aperto, ad Ogliastrillo.
La Società RFI per realizzare questa specifica opera, indispensabile alla sicurezza e alla funzionalità della Stazione sotterranea, ha prodotto un progetto, che ne prevedeva lo sbocco con una rampa in prossimità del Mercatino del contadino, in via Cirincione.
                                                      

L'area prescelta era di proprietà privata e, perciò, nel nostro Diritto era necessario l'esproprio per pubblica utilità.
La procedura prevista per l'esproprio della proprietà privata è dettata dal TU DPR 327/2001.
Tale procedura richiede la preventiva approvazione del progetto di opera pubblica in variante al PRG in quanto non prevista dallo strumento urbanistico vigente.

Le RFI presentano al Consiglio Comunale l'istanza per l'approvazione del progetto della galleria di sfollamento nel Luglio 2003, con l'evidente intenzione di volerla realizzare. Il Consiglio approva il progetto presentato in variante al PRG vigente, dichiarandone per tanto la pubblica utilità, condizione preliminare indispensabile per procedere all'esproprio e, quindi, alla realizzazione dell'opera pubblica.

Va sottolineato nella procedura espropriativa, l’art. 11 del d.P.R. 327/2001, che ha recepito il principio della partecipazione al procedimento amministrativo, consacrato nella legge 241/1990.
La fondamentale legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con i suoi ineludibili principi, primo fra tutti la partecipazione procedimentale, trova la sua piena cittadinanza nell'espropriazione, grazie alle previsioni del Testo Unico 327/2001

Pertanto la legislazione anzidetta obbligava la RFI, pena il formarsi di atti illegittimi, allo svolgimento della seguente procedura:
30 gg prima della deliberazione del CC del luglio 2003, e RFI doveva notificare la comunicazione dell'Avvio del procedimento destinato all'esproprio dei terreni privati per  la realizzazione della galleria di sfollamento.

Seguendo l'articolo 8 della L.241/1990, detta comunicazione, dell'Avvio del procedimento, doveva contenere i seguenti elementi essenziali:

a)   Indicazione dell'Amministrazione che procede e che dovrà emettere il provvedimento di esproprio finale;

b)   L'oggetto del provvedimento

c)   L'Ufficio e la persona responsabile del procedimento, con i relativi riferimenti ufficiali (pec, indirizzo ecc) a cui chiedere e prendere visione dello stato della pratica;

d)   L'indicazione dei termini entro i quali dovrà concludersi il procedimento

e)    L'indicazione degli strumenti utilizzabili contro l'eventuale inerzia del responsabile del procedimento

Per essere brevi, con buona pace dei tuttologi, se fosse stata seguita la procedura sopra descritta, nel lasso di tempo di 9 mesi, il privato non avrebbe neppure potuto presentare l'istanza di concessione edilizia anche solo con la semplice notifica dell'avvio del procedimento di esproprio, che va notificato anche alle proprietà circostanti o contigue. 

Bene inteso, nella ipotesi che le RFI fossero davvero convinte di realizzare la galleria di sfollamento nel sito che avevano previsto.

E' chiaro, inoltre, che l'azione amministrativa dell'esproprio, che non dovesse seguire i tempi e le modalità previste dalla legge é sempre censurabile dalla giurisdizione competente.
Ne consegue che la maldestra leggenda metropolitana si conferma come tale.
Ma non solo.
Con riferimento al verbale del febbraio 2004 tutti possono osservare che esso è firmato da ben tre funzionari delle RFI, oltre che dal responsabile dei lavori pubblici del Comune e da me.

Se l'intenzione di RFI fosse stata quella di realizzare veramente la galleria di sfollamento in quel sito, per i suoi rappresentanti sarebbe stata quella l'occasione per metterlo a verbale al fine di fermare il diritto del privato di realizzare l’edificio.
Avrebbero però dovuto assumersi, per assolverlo, l'impegno di agire immediatamente secondo la procedura di legge, qui sopra ricordata.

Architetto Giovanni La Barbera

 

Commenti

L'articolo 11 del DPR 327/2001 non lascia adito al dubbio:
"nel caso di adozione di una variante al piano regolatore generale per la realizzazione di una singola opera pubblica, al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento almeno venti giorni prima della delibera della delibera del consiglio comunale".

Mi chiedo:
la gatta frettolosa ha fatto il gattino cieco?
L'asino è già cascato?
Come accadde nel 2003, o, in fondo in fondo, RFI la fermata sotterranea non vuole, proprio, realizzarla?