Avviare l’iter per l'istituzione della tassa d’ingresso

Ritratto di Movimento Controvento

7 Gennaio 2014, 14:38 - Movimento Contr...   [suoi interventi e commenti]

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A seguire la richiesta depositata e assunta al protocollo al n°282 del 07/01/2014 per l'istituzione della "tassa di ingresso" secondo quanto emerso dal primo sondaggio condotto dal Movimento cittadino Controvento Aria di Cambiamento con allegata la bozza di regolamento elaborata dal Movimento stesso.

 

Al signor Sindaco del Comune di
Cefalù
Sig. Rosario Lapunzina

Cefalù lì 23/12/2013

OGGETTO: Trasmissione bozza di regolamento tassa d’ingresso.

Il sottoscritto Avv. Giovanni Iuppa, Consigliere Comunale del Movimento CONTROVENTO-ARIA DI CAMBIAMENTO,

PREMESSO CHE

- Dal primo sondaggio portato avanti dal Movimento pubblicato il 24 gennaio 2013 (che si allega), all’esito del quale è emerso, tra l’altro, una precisa volontà favorevole da parte della larghissima maggioranza dei soggetti consultati (76%) alla istituzione della “Tassa d’ingresso” per gli autobus turistici che si recano nella Città di Cefalù;

- La istituzione di una tassa di tale natura può rappresentare per l’Ente Comunale, anche in considerazione della sua carente capacità finanziaria, una “posta attiva” in grado di garantire all’Ente medesimo una copiosa liquidità in risposta ad una delle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti e che ha indotto la stessa Magistratura contabile a definire il Comune di Cefalù “Ente strutturalmente deficitario”;

RITENUTO INOLTRE

- Che l’istituzione della suddetta tassa di ingresso consentirebbe, come anche la già istituita tassa di soggiorno, di introitare somme che, per specifica destinazione normativa, devono essere destinate a migliorare l’industria del turismo locale con interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali nonché servizi pubblici sempre relativi all’indotto turistico, non ultimo il decoro urbano e viario, imprescindibile biglietto da visita di una cittadina a vocazione turistica;

TANTO PREMESSO E RITENUTO

ed in ossequio alla volontà dei cittadini, si chiede al Sindaco, ove da parte del medesimo e della sua Amministrazione vi fosse la volontà politica nel superiore senso, di dare mandato agli uffici competenti di avviare l’iter procedurale istruttorio per la istituzione della tassa d’ingresso con il successivo passaggio del carteggio alle Commissioni Consiliari per la deliberazione finale del Consiglio Comunale.

A tale scopo il Movimento cittadino Controvento Aria di Cambiamento, ha elaborato una “bozza” regolamentare (che si allega), che come tale costituisce solo una base rudimentale sulla quale elaborare il documento definitivo da sottoporre all’approvazione dell’organo consiliare previa istruttoria degli uffici e della commissione competenti per materia.

Si resta in attesa di riscontro.

Con osservanza                                                                                                                                                              Il Consigliere Comunale
                                                                                                                                                                                              Avv. Giovanni Iuppa

 

 

“BOZZA” DI REGOLAMENTO

Art.1
Istituzione Imposta d’ingresso

1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’art.52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n° 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione della imposta di ingresso di cui all’art.4 del D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n°16.

2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di autotrasporto, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

3. La sosta permanente dei pullman e caravan è consentita esclusivamente nelle aree Individuate nell’area di sosta presso l’area portuale di Presidiana, nell’area di sosta presso la Via Cirincione e presso l’area di parcheggio adiacente la stazione ferroviaria

Art.2
Soggetti d'imposta

1. L'imposta di ingresso è alternativa alla tassa di soggiorno ed è istituita in attuazione delle disposizioni di cui all’art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n°23/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. n°16/2012.

2. L'imposta è corrisposta da ogni persona fisica che, per giungere nel Comune di Cefalù utilizzi gli autobus turistici.

Art.3
Riscossione dell'imposta

1. In fase di prima attuazione, l'imposta decorre dalla data di approvazione del presente Regolamento; essa sarà riscossa dalle Compagnie di autotrasporto nel periodo compreso tra il decimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento e il 31/12/20___ ed è determinata nelle seguenti misure:

- € 0,50 per ogni singolo passeggero per il periodo che intercorre tra il decimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione e il 31/12/20___;
- € 1,00 per ogni singolo passeggero dal 01/01/20___ in avanti.

A regime essa sarà annualmente determinata con atto dell’organo comunale competente per la variazione di aliquote e tariffe che fisserà la misura dell’imposta (nei limiti stabiliti dalle norme in vigore). Il periodo di applicazione delle annualità successive sarà 01/01 – 31/12 di ogni anno. In assenza di nuove determinazioni valgono quelle relative all’annualità precedente.

Art.4
Finalità dell'imposta

1. Il gettito derivante dalla applicazione dell’ imposta di ingresso è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Gli specifici interventi saranno definiti con Delibera di Giunta.

Art.5
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta, in virtù di quanto previsto dall’art. 4, comma 3-bis del D.L. 16/2012, come convertito dalla L. 44/2012:

  • i pullman turistici al servizio di comitive in partenza da Cefalù per viaggi organizzati;
  • comitive per manifestazioni politiche, sindacali e sportive;
  • comitive che pernottano negli alberghi del territorio comunale di Cefalù;
  • pullman turistici al servizio di comitive che abbiano effettuato la prenotazione prima della data di adesione della presente delibera;
  • pullman turistici al servizio di comitive di studenti appartenenti a scuole statali ogni ordine e grado appartenenti a comuni della Regione Sicilia .

Art. 6
Soggetti abilitati alla riscossione e responsabili del pagamento dell’imposta

1. Soggetti responsabili del pagamento dell’imposta di ingresso, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e responsabili della riscossione della stessa imposta sono le Compagnie di autotrasporto, che provvederanno all’incasso unitamente al prezzo del biglietto e riverseranno al Comune i relativi importi secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7
Modalità di riscossione e riversamento

1. Il soggetto passivo della tassa effettua il pagamento prima dell’ingresso in città al Comune di Cefalù mediante:

a) bollettino postale o bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cefalù;
b) Tramite le procedure telematiche al portale di gestione;

2. La ricevuta di pagamento della tassa deve essere esposta sul cruscotto del veicolo in maniera ben visibile dall’esterno del veicolo stesso.

3. Le Compagnie di autotrasporto sono responsabili della riscossione dell'imposta e hanno l’obbligo di rendere la dichiarazione prevista dalle disposizioni normative sopra citate comunicando, mensilmente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, al Comune di Cefalù, Servizio Tributi, il numero dei passeggeri che hanno pagato l'imposta o l’eventuale esenzione di cui al precedente art.5.

4. Le Compagnie provvedono ad effettuare mensilmente, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità che saranno indicate dal Comune di Cefalù, il versamento di quanto riscosso a titolo di imposta di ingresso.

Art.8
Sanzioni e riscossione coattiva

In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa oltre al pagamento della tassa prevista è applicata una sanzione pari al 50% della tassa evasa.

Art.9
Controlli

1. Il Comune effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di ingresso nonché sulla presentazione delle dichiarazioni.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione da parte delle Compagnie di autotrasporto che sono tenute alla riscossione. I titolari della riscossione sono tenuti a rilasciare, in copia da mostrare, i documenti ed i versamenti effettuati.

3. Ai fini dell’attività di accertamento e verifica dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all’art.1, commi 161 e 162 della legge 27/12/2006 n° 296.

Art. 10
Conguaglio

1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alla scadenza successiva.

2. Il rimborso sarà richiesto all'ufficio tributi che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, scaduto tale termine le Compagnie di autotrasporto procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune.

Art.11
Controversie

1. Le controversie concernenti l'imposta di ingresso sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992. Le stesse possono essere risolte anche tramite procedure di mediazione attraverso un mediatore abilitato scelto dalle parti.

Art.12
Entrata in vigore

2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall’acquisita esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione.