Delibera del dissesto: "sto valutando la possibilità di ricorrere al TAR"

Ritratto di Comune di Cefalù

13 Gennaio 2013, 10:24 - Comune di Cefalù   [suoi interventi e commenti]

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A chi non è mosso da pregiudizio, non possono sfuggire le particolari coincidenze temporali che hanno segnato l’iter dinanzi alla Corte dei Conti. E’ del 28 novembre 2012 la deliberazione, da parte del Consiglio Comunale, delle “misure correttive”, per il successivo inoltro alla Corte, nel termine ultimo del 05 dicembre, posto dai Giudici della Sezione Regionale. Sia alla data della delibera, così come a quella dell’inoltro, era inibito al Comune di Cefalù l’accesso alla procedura di riequilibrio decennale, introdotta dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 (cd. “salva comuni”). Solo in data 07 dicembre, la Legge di conversione modificava, in senso più ampio, i termini di applicabilità della norma.

In seguito a ciò (e solo in seguito a ciò), sarebbe stato verosimilmente possibile che il Consiglio deliberasse l’adesione al “salva comuni”, ancor prima dell’udienza in cui, il 13 dicembre, i Giudici della Corte fossero chiamati ad esprimersi sull’adeguatezza delle misure correttive varate il 28 novembre. Ciò avrebbe valso l’approdo ad un piano di rientro decennale, non esente da aggravio per la cittadinanza, in luogo di quello triennale, sottoposto alla valutazione dei Giudici. Se è vero che una tale iniziativa non sia stata assunta dalla Amministrazione (che legittimamente mirava alla approvazione delle misure correttive), altrettanto innegabile è il fatto che da nessun altro settore, in quei giorni, risulta avanzata una siffatta proposta.

Nel corso dell’udienza del 13 dicembre, avuta palpabile percezione dell’apprezzamento critico rispetto alle misure correttive, ho manifestato l’intendimento di aderire al “salva comuni”, poi deliberato dal Consiglio il successivo 15 dicembre.

Tale adesione è stata giudicata tardiva dalla Corte, sulla base di una interpretazione della norma che ritiene atto conclusivo del cosiddetto “dissesto guidato” (art. 6 D.Lvo 149/2011) la deliberazione con cui la Corte stessa si esprime sul “perdurante inadempimento delle misure correttive”, piuttosto che la data nella quale il Consiglio (o, in sua vece, il Commissario ad acta) delibera il dissesto finanziario. La qual cosa, è bene ricordarlo, non è ancora avvenuta per il Comune di Cefalù. E’ per tale motivo che ho giudicato “penalizzante” la decisione assunta dalla Corte, giacché nega al nostro Comune una facoltà cui altri Enti hanno avuto accesso, solo perché, ad esempio, non avendo presentato alcuna delle “misure correttive” richieste e non attendendo, quindi, una valutazione delle stesse, si sono limitati a deliberare l’adesione al salva comuni, entro la data dell’udienza. Voglio ricordare che la Corte ha dato atto del lavoro svolto dalla attuale Amministrazione, e aggiungo che non vi sono interessi, né personali né politici, che ispirano la mia forte contrarietà alla dichiarazione di dissesto. Non sono certo io che ho da temerne. Ho, invece, ben presenti le forti difficoltà di carattere economico che graverebbero, per un lustro, su inermi cittadini. Per tale motivo, in uno alla Amministrazione, sto valutando la possibilità di presentare un ricorso al TAR, per chiedere l’annullamento, previa sospensiva, dell’atto con cui, ignorando la delibera adottata dal Consiglio il 15 dicembre scorso, viene richiesto al Prefetto di intimare al Consiglio l’adozione della delibera del dissesto. La richiesta dei Consiglieri di minoranza, di abbreviare i tempi per giungere a detta deliberazione, proprio non la capisco, neanche rispetto alla condivisa necessità di evitare lo scioglimento del Consiglio, cui si giungerebbe, è bene precisarlo, solo trascorso infruttuosamente il termine posto nella diffida del Prefetto. Non vi è, da parte mia, alcuna volontà di nuocere alla funzionalità dell’Organo consiliare, ma credo non possa essere negata alla Città la possibilità di ottenere ciò che altre città, anche in peggiore condizione della nostra, hanno ottenuto.

                                                                                                          Il sindaco
                                                                                                    Rosario Lapunzina

Commenti

E' scritto proprio così: "era inibito al Comune di Cefalù l’accesso alla procedura di riequilibrio decennale, introdotta dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 (cd. “salva comuni”)." E' una verità?

Poi: "Nel corso dell’udienza del 13 dicembre, avuta palpabile percezione dell’apprezzamento critico rispetto alle misure correttive, ho manifestato l’intendimento di aderire al “salva comuni”, poi deliberato dal Consiglio il successivo 15 dicembre." Apprezzamento?

Agnostico da sempre, non ho certamente pregiudizi, ma non posso non considerare pericoloso e sbagliato il perseverare.

Solo per essere conducente,  senza essere mosso da pregiudizio alcuno, e, magari, per offrire occasione e motivo di riflessione nella "valutazione della possibilità di ricorrere al TAR" mi permetto di sottoporre all'attenzione del Sindaco la sentenza con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, lo scorso 8 gennaio si è pronunciata
"Sui rapporti tra le procedure di accertamento del dissesto finanziario degli enti locali (ex art 6 c. 2 D.lgs 149/2011) e di risanamento pluriennale, in applicazione dell'art. 243 TUEL nel testo introdotto dal dl n. 174/2012, conv. nella l. 213/2012".
(http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=4209)

"La presentazione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio ex art. 243 bis, comma 1, del Tuel (nel testo del d.l. n.174/2012 come modificato dalla legge di conversione n. 213/2012)
sospende la procedura di dissesto guidato,
SALVO CHE
alla data di presentazione della deliberazione stessa la Sezione regionale di controllo abbia già adottato la delibera di accertamento del perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente locale delle misure correttive e della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 244 del TUEL, secondo la scansione procedimentale individuata nella delibera n. 2/AUT/2012/QMIG del 26 gennaio 2012."

Se il ricorso al T.A.R. offre anche una sola minima speranza non occorrono valutazioni ulteriori...

Pur di evitare il dissesto va perseguita ogni strada possibile e un eventuale dissenso a tale eventuale scelta mi appare una "forzatura" avuto riguardo al fatto che l'oggetto del decidere riguarda la "sopravvivenza" del nostro Comune e, peraltro, si tratta di una normativa del tutto nuova e priva di giurisprudenza sul punto.

Non proporlo significherebbe, comunque, dissesto!