Ancora sulla sentenza del TAR

Ritratto di Angelo Sciortino

19 Luglio 2013, 11:30 - Angelo Sciortino   [suoi interventi e commenti]

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Premetto che spero ardentemente che, dopo quel che scriverò di seguito, un qualche amministratore comunale e/o un qualche burocrate mi denuncino alla Procura. E' stato minacciato più volte e sarebbe ora che si passasse dalle parole ai fatti, con lo scopo di fare chiarezza sull'esistenza o meno del diritto di critica. Un diritto che, a quanto sembra, dev'essere ancora una volta confermato con una sentenza. A meno che non si riesca a dimostrare che quel che segue e altri commenti, che ho scritto in passato, nascondono offese personali o malafede o travisamenti della verità. In questo caso ben venga una mia condanna. Sarà sempre meglio dell'atmosfera, che mi si crea attorno.

Fatta questa premessa, esamino la sentenza del TAR, riguardante l'annullamento di non pochi provvedimenti amministrativi, volti a impedire l'esercizio di un diritto legittimamente acquisito dalla MFM Servizi s.r.l. Un diritto che avrebbe potuto acquisire il Comune e che le Poste Italiane le riconoscevano come diritto di prelazione, come può leggersi nella sentenza allegata. Il Comune non l'ha acquisito, però, perché offriva – e continua a offrire - una cifra inferiore a quella con la quale era stato aggiudicato il bene alla MFM Servizi.

Quel che può leggersi nella sentenza dice chiaramente quanto poca considerazione abbia meritato la sequela degli atti amministrativi, comprese alcune decisioni del Consiglio comunale. Alcune delle quali non approvate, anche se l'Amministrazione le considera approvate, sebbene votate da appena sei consiglieri!

Non minore attenzione la sentenza dedica all'azione svolta dal tecnico dirigente dell'Ufficio urbanistico: “Con nota del 25.1.2013 il responsabile del Settore Urbanistica del Comune ha scritto al Dipartimento Regionale dell’Urbanistica che - a suo giudizio - tale parere negativo è inefficace in quanto pervenuto oltre il prescritto termine di novanta giorni.

Ciò avrebbe determinato, a giudizio del Dirigente dell’Amministrazione comunale, la implicita “approvazione” da parte della Regione della proposta comunale di variante allo strumento urbanistico.

Ma così non è, all’evidenza.

Nel nostro Ordinamento, ancorché illegittimi i provvedimenti amministrativi sono efficaci (dunque: esecutivi ed esecutori) fino a quando non ne venga disposta la sospensione (giudiziale o “in autotutela”) e si “consolidano” se non vengano impugnati entro il termine decadenziale previsto dalla legge.

Insomma, siamo in presenza, sia nella politica e sia nella burocrazia, di una orribile forma di agitazione, possibile soltanto a chi suppone di essere in possesso di tanta scienza infusa, da potere evitare uno studio approfondito prima di prendere decisioni. Come quella presa dagli ingegneri Duca e Cirri pochi giorni prima della sentenza del TAR. Decisione che può leggersi qui  Esproprio.pdf

Non voglio più dilungarmi, perché i lettori potranno giudicare da soli, leggendo i due documenti allegati e la dichiarazione di ieri del Sindaco, riportata su tutti i siti web di Cefalù. Voglio soltanto aggiungere che sono preoccupato e che spero ardentemente (mi ripeto) di essere portato davanti alla Procura della Repubblica, dove sicuramente si comincerà a porre rimedio alla irresponsabile arroganza e alla sicumera, che caratterizza questa e altre vicende amministrative.

Clicca per visualizzare la  Sentenza TAR.pdf

Commenti

"Salvo il caso di convocazione di “conferenza di servizi” (facoltativa o obbligatoria, decisoria o meno), ogni Amministrazione preposta alla tutela di un determinato interesse ha l’obbligo - infatti - di procedere autonomamente e nel rispetto delle proprie regole e dei tempi scanditi dalla normativa che la concerne. Se così non fosse si determinerebbero situazioni di stallo da reciproco rinvio”  atte a paralizzare l’azione amministrativa, e a determinare insopportabili e pregiudizievoli ritardi nell’adozione dei provvedimenti amministrativi.
In mancanza di conferenza di servizi, dunque, il principio al quale deve conformarsi ogni Amministrazione, è quello della massima efficienza e celerità nell’adozione dei provvedimenti di propria (esclusiva) competenza."

Da tecnico, che quando esercitava la professione, ha lottato contro la burocrazia di tutti gli uffici pubblici, che per ignoranza, per incompetenza, per supponenza, per paura ....... non rispetta l'obbligo ed il principio sottolineati dalla sentenza del TAR, calpestando così i diritti degli utenti e riuscendo, come nel caso in ispecie, persino, a procurare un danno alla Aministrazione dalla quale dipende, 
da cittadino, che per il rilascio di un certificato, ha rinunziato a lottare contro la burocrazia dell'UTC di Cefalù,
voglio augurarmi che il passaggio della sentenza da me riportato sia letto,compreso e memorizzato, proprio, dai burocrati  dell'UTC di Cefalù.