14 Agosto 2016, 13:34 - Angelo Sciortino [suoi interventi e commenti] |
Per chi non lo sapesse, sembra che il nostro Comune sia rimasto privo di copertura assicurativa contro i danni eventualmente causati ai cittadini per incidenti o danni alla propria automobile, imputabili alla cattiva manutenzione delle strade.
Si tratta sicuramente di un fatto grave, che comporterà o ha già comportato un dispendio di denaro pubblico, cioè dei cittadini. Vero è che in Sicilia e a Cefalù non ci sono buche, ma scaffe; si tratta, però, di un termine inesistente nella lingua italiana nel senso di buca, per cui c'è da credere che - in forza di questa inesistenza del termine e all'oscuro che esso, derivando dal longobardo, significa scaffale, che è più pertinente a una libreria o a un armadio - i nostri Amministratori pensano di non avere necessità di tutelarsi per i danni causati da una cosa inesistente.
È accaduto, però, che chi ha subito danni per un tombino mal sistemato abbia citato in Tribunale il Comune per chiedere un risarcimento. Fin qui tutto ciò è quasi accettabile. È inaccettabile, invece, che il Comune presenti ricorso contro la sentenza del Giudice, che lo condannava al pagamento di circa 1.100 euro per il risarcimento del danno e per le spese legali. L'appello, infatti, si concludeva con il rigetto del ricorso e con l'aumento fino al raddoppio della somma da risarcire.
Gli Amministratori, apparentemente disperati, non pagano neppure a fronte del decreto ingiuntivo e al conseguente pignoramento, opponendo il fatto che, essendo il Comune in dissesto, non poteva essere messo in atto il pignoramento. Anche questa furbesca scappatoia è stata però dichiarata non accettabile dal Giudice, per cui in questi giorni il Comune ha pagato con suo assegno circolare del Credito Siciliano la somma di ben 4.500 euro circa, corrispondente al quadruplo di quanto stabilito dalla sentenza di primo grado.
Una persona di buon senso chiamerebbe tutto ciò danno erariale o comunque un danno materiale per i cittadini, del quale sembra che giudiziariamente non risponderà nessuno. Si spera che così non sia politicamente ed elettoralmente nel maggio 2017! Anche perché sembra che siano pendenti altri ricorsi simili, che aumenterebbero l'ammontare del danno finanziario contro i cittadini.
Segue il testo dell'ultima sentenza:
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Commenti
Angelo Sciortino -
Precisazioni
Non a correzione di quanto ho scritto, ma per precisare i particolari, aggiungo quanto segue: a) non c'è stato un giudizio di II grado; b) non è stato proposto decreto ingiuntivo, ma un atto di precetto in forza della sentenza del Giudice di Pace; c) alla scadenza dei 120 giorni previsti dalla normativa, il creditore ha proceduto al pignoramento presso terzi, nel caso specifico il Credito Siciliano, che ha risposto di non essere tenuto a pagare, perché il Comune aveva dichiarato lo stato di dissesto, per cui non era ammessa la procedura esecutiva. A questo punto il creditore si è rivolto al Giudice, che ha emesso l'Ordinanza riportata nell'intervento.
Rimane inoppugnabile, quindi, che se l'Amministrazione avesse pagato subito, il Comune avrebbe risparmiato una cifra notevole. Fa specie, tra l'altro, che si voglia adoperare lo stato di dissesto per evitare l'obbligo di riconoscere un diritto del cittadino. Il divieto della procedura esecutiva, infatti, riguarda i crediti antecedenti alla data del 31.12.2013, ma non quelli successivi, come quello di cui all'Ordinanza, derivante da una sentenza del 2015, quindi successiva alla gestione commissariale.
Chissà chi suggerisce le interpretazioni giuridiche all'Amministrazione! Spero che venga presto sostituito o non più ascoltato nell'interesse dei cittadini.
Giovanni Marino -
Ulteriore precisazione
Dopo la vergognosa vicenda dell concessione revocata alla ditta Farinella con un atto amministrativo palesemente irregolare... tanto che il TAR dichiarò nullo l'atto per evidente errore di procedura amministrativa , senza entrare nel merito, si continua a calpestare il diritto amministrativo forse con interpretazioni personali che nulla hanno di concreto. Come giustamente ti chiedi, caro Angelo, sarei curioso anche io sapere chi interpreta giuridicamente le procedure amministrative, nel nostro municipio... Ti porto un esempio... qualcuno ha deciso che non si possono consultare le licenze, le concessioni edilizie e i permessi di costruire, e la relativa documentazione giacenti in comune in nome di una privacy male interpretata. Tutti i permessi per costruire vanno registrati e trascritti e pubblicati all'albo pretorio. La trascrizione è fatta per rendere pubblico un atto amministrativo (e comunque un qualsiasi atto notarile, prefettizio ecc.) e nel caso specifico il permesso di costruire... infatti l'uffico dove si trascrive si chiama "Ufficio della Pubblicità Immobiliare" (già chiamato Ufficio Ipoteche). Adesso mi chiedo dove sta la privacy per un atto che per sua natura è pubblico? Dove sta la violazione della privacy se io voglio l'accesso agli atti per un possibile nocumento di un mio diritto?... La cosa si complica quando trattasi di condomini, dove si pretende la liberatoria da parte di tutti i proprietari... Siamo all'assurdo più totale... Come proprietario volevo solo vedere l'atto d'obbligo, allegato alla concessione, per capire alcuni aspetti sui parcheggi... ebbene mi hanno opposto il rifiuto... ma l'atto d'obbligo si può consultare presso il notaio e all'archivio notarile, che senso ha vietarne la visione al Municipio????
Sono convinto che alcuni esperti di diritto amministrativo siano stati presi a qualche svendita dell'IKEA... Siamo a mare...!!!